Montepulciano d'Abruzzo Doc

Documento
Regione

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIQPAI
DGPQAI – Uff. Pqai 4
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
“MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.P.R. 24.05.1968 G.U. n. 178 – 15.07.1968
Modificato con D.P.R. 14.07.1975 G.U. n. 301 – 14.11.1975
Modificato con D.M. 23.10.1992 G.U. n. 254 – 28.10.1992
Modificato con D.M. 01.01.1995 G.U. n. 94 – 22.04.1995
Modificato con D.M. 24.09.2001 G.U. n. 240 – 15.10.2001
Modificato con D.M. 06.09.2002 G.U. n. 218 – 17.09.2002
Modificato con D.M. 15.05.2003 G.U. n. 121 – 27.05.2003
Modificato con D.M. 29.03.2006 G.U. n. 84 – 10.04.2006
Modificato con D.M. 30.10.2007 G.U. n. 266 – 15.11.2007
Modificato con D.M. 02.02.2010 G.U. n. 41 – 19.02.2010
Modificato con D.M. 05.10.2010 G.U. n. 240 – 13.10.2010
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. n. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 22.12.2014 G.U. n. 9 - 13.01.2015
modifica ordinaria ai sensi Reg. UE n. Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, lett. b) G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta
modifica ordinaria sulla GUCE n. C 225
del 05.07.2019
Modificato con D.M. 19.01.2023 G.U. 30 – 06.02.2023
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
G.U.U.E. n. C 220 del 22.06.2023
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata “Montepulciano d'Abruzzo” è riservata al vino che
    risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
  2. Le seguenti sottozone della denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo”:
  • “Casauria” o “Terre di Casauria” anche riserva;
  • “Terre dei Vestini” anche riserva;
  • “Alto Tirino” anche riserva;
  • “Terre dei Peligni” anche riserva;
  • “Teate” anche riserva;
  • “Terre di Chieti” superiore e riserva;
  • “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” superiore e riserva;
  • “Colline Pescaresi” superiore e riserva;
  • “San Martino sulla Marrucina” superiore e riserva,
    sono riservate ai vini disciplinati tramite i rispettivi allegati al presente disciplinare.
    Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate
    le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    Il vino a denominazione di origine controllata “Montepulciano d'Abruzzo” deve essere ottenuto dalle
    uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano
    per almeno all'85%;
    possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione
    nell'ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
    Articolo 3
    Zona di produzione
    La zona di produzione della DOC del vino “Montepulciano d'Abruzzo” comprende l’intero territorio
    amministrativo dei seguenti comuni:
  1. provincia di Chieti:
    Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella,
    Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza
    sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara
    San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi,
    Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico,
    Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte,
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    Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccascalegna, Roccamontepiano,
    Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria
    Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro,
    Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri.
  2. provincia di L'Aquila:
    Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri,
    Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto,
    Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena,
    Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Roccacasale, San
    Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona,
    Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
  3. provincia di Pescara:
    Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti,
    Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice,
    Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano,
    Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli,
    Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri,
    Turrivalignani, Vicoli.
  4. provincia di Teramo:
    Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna,
    Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del
    Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino,
    Montorio al Vomano, Morro d’Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto
    degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e Isola del
    Gran Sasso.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  • Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Montepulciano
    d'Abruzzo” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino
    derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per
    la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni
    eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
    Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano
    d'Abruzzo” devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone collinari la cui altitudine
    non sia superiore ai 600 metri s.l.m.. Per i terreni esposti a mezzogiorno tale limite non deve superare
    i 700 metri s.l.m.
  • Densità d'impianto.
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    Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non potrà
    essere inferiore a 2400 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti
    a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
  • Forme di allevamento e sesti di impianto.
    Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese
    e spalliera semplice o doppia, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e
    dei vini.
    I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
    La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione
    dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
  • Altre pratiche colturali.
    É vietata ogni pratica di forzatura. É consentita l'irrigazione di soccorso.
  • Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
    La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e il titolo alcolometrico
    volumico naturale minimo per la produzione del vino a DOC “Montepulciano d'Abruzzo” sono le
    seguenti:
  • Produzione uva: 15 tonnellate/ettaro.
  • Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
    Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate
    alle superfici effettivamente coperte dalla vite.
    Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a
    denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” devono essere riportati nei limiti
    di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i
    limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla
    denominazione per l’intera partita.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  • Zona di vinificazione.
    Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate all'interno
    della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
  • Arricchimento.
    É consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino di cui all'art.1 con mosti concentrati ottenuti
    da uve dei vigneti iscritti allo schedario della stessa denominazione d'origine controllata oppure con
    mosto concentrato rettificato oppure per autoconcentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e
    comunitaria in materia.
  • Elaborazione.
    Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme
    comunitarie e nazionali vigenti.
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  • Resa uva/vino.
    La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata è pari al 70%. Qualora la
    resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta
    al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto
    limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
  • Immissione in consumo.
    Il vino a DOC “Montepulciano d'Abruzzo” non può essere immesso al consumo prima del 1° febbraio
    successivo all'annata di produzione delle uve.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    Il vino a DOC “Montepulciano d'Abruzzo” all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
    seguenti caratteristiche:
  • colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con
    l'invecchiamento;
  • odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
  • sapore: pieno, armonico, leggermente tannico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
  • zuccheri residui: massimo 9 g/l, purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido
    tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo;
  • acidità totale minima: 4,50 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
    Il vino a DOC “Montepulciano d'Abruzzo”, eventualmente sottoposto al passaggio o conservazione
    in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore di legno.
    Articolo 7
    Etichettatura e presentazione
  • Qualificazioni.
    Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
    qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
    “fine”, “riserva”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”, e similari.
    É tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
    privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
    Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” ad
    esclusione delle sottozone, non può essere utilizzata la menzione vigna.
  • Caratteri e posizione in etichetta.
    Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura
    soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di
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    origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in
    etichetta sotto la denominazione di origine.
  • Annata.
    Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è
    obbligatoria.
    Articolo 8
    Confezionamento
  • Materiali e volumi nominali dei recipienti.
    Il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1, deve avvenire in
    recipienti di vetro delle capacità nominali previste dalla normativa vigente.
    Inoltre, per il vino del comma precedente ad esclusione delle tipologie qualificate con le sottozone e
    le Unità Geografiche Aggiuntive, è consentito l’uso di recipienti di altri materiali idonei a venire in
    contatto con gli alimenti, delle capacità nominali non inferiori a 2 litri.
  • Chiusure dei recipienti.
    Per il vino a denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” di cui all’art. 1 ad
    esclusione delle sottozone e delle Unità Geografiche Aggiuntive sono ammesse tutte le chiusure
    consentite dalla vigente normativa, ad esclusione del tappo a corona e delle capsule a strappo.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
    La zona geografica delimitata dall’art.3 comprende l’intera fascia collinare costiera e pedemontana
    della regione Abruzzo che, nella parte mediana, si amplia verso l’interno per includere verso nord
    l’altopiano dell’Alto Tirino, a nord-ovest la Valle Subequana, a sud la Valle Peligna nonché a sud-
    ovest la Valle Roveto.
    Le formazioni collinari interessate dalla coltivazione della vite, costituite da depositi plio-
    pleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino
    svoltosi tra la fine del Terziario e l’inizio del Quaternario, si sviluppano su una fascia di circa 20-25
    chilometri di larghezza e circa 125 chilometri di lunghezza, dal fiume Tronto al fiume Trigno, cui si
    aggiungono alcune conche intermontane nella parte centrale della regione Abruzzo. Dal punto di vista
    granulometrico tali formazioni possono essere considerate abbastanza variabili: alle argille con
    sabbia, verso la parte alta della formazione, si sovrappongono le sabbie silicee a grana fine e media,
    più o meno argillose, di colore giallastro per l’alterazione di ossidi di ferro, a cemento calcareo oppure
    argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da livelli di limi, ghiaie e argille. Nella grande
    maggioranza dei casi il suolo che si origina presenta una equa ripartizione di materiale da cui si
    formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in
    relazione alla pendenza ed alla esposizione nella parte centro-meridionale dell’area interessata e
    tendenzialmente più argillosi nella parte settentrionale. Le conche intermontane sono costituite da
    terrazzi fluvio-alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni
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    particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La
    ritenzione idrica in genere è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti.
    L’altitudine dei terreni coltivati a vite può raggiungere i 700 metri s.l.m., con pendenze ed esposizioni
    variabili a seconda dei versanti e quando le condizioni orografiche, di esposizione a mezzogiorno
    sono favorevoli ad una completa maturazione fenolica. Sono esclusi i terreni siti nei fondovalle umidi
    e quelli con esposizioni poco consone.
    Le precipitazioni annue superano mediamente gli 800 mm; il periodo più piovoso è quello compreso
    tra novembre e dicembre (oltre 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio
    (intorno a 30 mm).
    Il clima è di tipo temperato, con temperature medie annuali comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C
    di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C.
    L’escursione termica annua è considerevole poiché legata da una parte alla presenza delle correnti
    fredde provenienti dai Balcani, che durante l’inverno fanno sentire la loro influenza, e dall’altra alla
    presenza del mare Adriatico e delle aree di alta pressione che permangono sul bacino del
    Mediterraneo durante l’estate.
    L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso
    tra 1.800 e 2.200 gradi- giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale del vitigno
    Montepulciano e di eventuali altri vitigni complementari.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    La presenza della vite e la produzione di buoni vini rossi nell’area di produzione delimitata risale a
    Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., che narrando le gesta di Annibale dopo la
    vittoria di Canne (216 a.C.) lodava i vini di quest’area in quanto avevano guarito i feriti e rimesso in
    forze gli uomini. Anche il poeta latino Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona nel 43 a.C., rievoca
    con i suoi versi la terra natale: “Sulmona, la terza parte della campagna Peligna mi tiene, una terra
    piccola, ma salubre per le acque di fonte. ……. Terra fertile della spiga di Cerere, e ancor più di uva,
    qualche campo dà anche l’albero di Pallade, l’ulivo, ”.
    Da allora tanti altri scrittori hanno elogiato le qualità dei vini prodotti nel territorio abruzzese, ma la
    prima notizia storica sulla presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo è contenuta nell’opera di
    Michele Torcia dal titolo Saggio Itinerario Nazionale pel Paese dei Peligni fatto nel 1792. Dopo il
    Torcia molti testi storici e manuali tecnici descrivono le caratteristiche di questo vitigno: ricordiamo
    Panfilo Serafini (Sulmona 1817-1864) che nella Monografia storica di Sulmona, apparsa nel 1854 a
    Napoli sul notissimo periodico Il Regno delle Due Sicilie scritto ed illustrato, scriveva: “Le viti più
    comuni sono il montepulciano, sia primaticcio, sia cordisco o tardivo....”, il professor Andrea
    Vivenza con le Brevi norme per fare il vino del 1867, Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi con
    l’opera dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne
    pubblicata nel 1897. Questo vitigno, perfettamente acclimatatosi nelle aree interne, in particolare
    nella Valle Peligna alla quale era inizialmente limitato, si è diffuso sul finire del 1800 verso la fascia
    costiera ed a partire dal secondo dopoguerra è diventato il vitigno rosso più coltivato in regione. Esso
    costituisce oggi la base del vino abruzzese più importante ed apprezzato, simbolo enoico di un’intera
    regione, il “Montepulciano d’Abruzzo” DOC, riconosciuto
    nel 1968, il cui disciplinare è stato negli anni oggetto di alcune modifiche volte alla qualificazione
    del prodotto ed alla identificazione territoriale mediante la individuazione di specifiche sottozone.
    Oltre ai fattori storici e pedo-climatici, l’incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso
    la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante
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    e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate
    caratteristiche e tipicità.
  • Base ampelografia dei vigneti: il vino “Montepulciano d’Abruzzo” deve essere ottenuto dalle uve
    provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano
    almeno all'85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla
    coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del
    15%.
  • Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento generalmente
    usata nella zona è la pergola abruzzese ma da diversi anni si vanno sempre più espandendo le forme
    a spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle
    forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione
    delle rese massime di uva che non possono superare le 15 tonnellate per ettaro.
  • Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini
    rossi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto ossia
    per i vini da bere giovani (entro uno – due anni) quelli prodotti con i dettami della Doc
    Montepulciano d’Abruzzo oppure da medio-lungo invecchiamento quando prodotti all’interno delle
    singole sottozone e seguiti dalle menzioni “superiore” o “riserva”. La tipologia base può essere
    immessa al consumo solo a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo alla vendemmia mentre per
    i vini prodotti nelle singole sottozone quando seguiti dalla menzione superiore si prevede un
    affinamento minimo di sei mesi e invece quando seguiti dalla menzione riserva un invecchiamento
    minimo di 24 mesi di cui sei mesi in legno.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    La secolare presenza ed il particolare equilibro che il vitigno Montepulciano ha trovato nell’area
    interessata, portano a considerare detto vitigno una “varietà autoctona” abruzzese, le cui peculiarità
    si estrinsecano appieno nel vino DOC “Montepulciano d’Abruzzo”. che dal punto di vista analitico
    ed organolettico esprime caratteri propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva
    nell’art.6 del presente disciplinare.
    In particolare il vino presenta un colore rosso rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che
    tende al granato con l’invecchiamento; l’odore tipico è quello dei frutti rossi (ciliegia, mora) mentre
    nei vini invecchiati si percepiscono sentori di confetture e spezie (pepe, tabacco, liquirizia); il sapore
    è secco, leggermente tannico, vellutato ed armonico.
    Le analisi chimico-fisiche effettuate su un numero considerevole di campioni e per più anni hanno
    confermato che nel complesso il “Montepulciano d’Abruzzo” è un vino dal buon tenore alcolico,
    buona acidità, buoni contenuti di polifenoli, con profilo organolettico tipico e distintivo che
    difficilmente riesce ad esprimersi nella sua complessità in altri areali di coltivazione
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla
    lettera b).
    L’ampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo dell’intera regione Abruzzo, sebbene
    presenti un’orografia ed una pedologia piuttosto omogenea, di fatto è caratterizzata da condizioni
    climatiche leggermente differenti, da nord a sud e da est ad ovest, che permettono di individuare
    macroaree caratterizzate da specifiche condizioni climatiche (pioggia, temperatura, ventilazione,
    ecc.) che associate alla diversa natura dei terreni ed all’esposizione influenzano in maniera piuttosto
    significativa le caratteristiche vegeto-produttive del vitigno Montepulciano, base essenziale se non
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    vitigno esclusivo dell’omonimo vino prodotto da oltre due secoli in Abruzzo. Gli studi sulla
    caratterizzazione dei vini Montepulciano d’Abruzzo hanno consentito infatti di distinguere specifici
    territori, oltre alla sottozona Colline Teramane assurta dal 2003 a distinta DOCG, delimitati alle prime
    cinque sottozone quali Terre di Casauria, Terre dei Vestini, Alto Tirino, Valle dei Peligni e Teate, si
    sono aggiunte quattro nuove sottozone di cui tre ricomprendono le aree vocate delle provincie di
    Pescara, Chieti e L’Aquila per un totale di 9 (nove) sottozone di cui 3 (tre) di ordine provinciale quali
    Terre di Chieti, Terre Aquilane, Colline Pescaresi e 1 (una) di ordine comunale San Martino sulla
    Marruccina in grado di valorizzare al meglio le peculiarità dei singoli territori delimitati.
    È ben noto che l’interazione vitigno-clima-terreno è determinante per l’estrinsecazione di determinate
    caratteristiche dei vini: struttura, colore, profumi. In Abruzzo, grazie alla particolare conformazione
    orografica del territorio, caratterizzata da colline assolate e ventilate, al clima temperato, alle notevoli
    escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla presenza del mare Adriatico ad est e dalla
    vicinanza dei massicci del Gran Sasso e della Maiella ad ovest, alla presenza di suoli abbastanza
    sciolti e ben drenati, unitamente ai fattori umani - connessi da un lato alla lunga tradizione storica e
    dall’altra alle moderne tecniche di coltivazione e vinificazione – si realizzano le condizioni ottimali
    per la produzione di uve Montepulciano di straordinaria qualità, da cui si ottengono vini rossi di
    grande struttura e corpo, dai profumi intensi e caratterizzati.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Agroqualità S.p.A. – Società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare
    Viale Cesare Pavese, 305 – 00144 ROMA
    Telefono +39 06 54228675
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    La società Agroqualità – Società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare – S.p.A. è
    l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
    dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del
    presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo
    20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
    combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
    confezionamento), conformemente al citato articolo 20, paragrafo 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal
    Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018 (G.U. n. 253 del 30.10.2018) e
    modificato con DM 3 marzo 2022 (GU n. 62 del 15.03.2022).
    9
    ALLEGATO 1
    “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “CASAURIA” O “TERRE DI
    CASAURIA”
    Articolo 1
    Denominazione e vini
    La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla
    sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” è riservata alle seguenti tipologie di vini:
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Casauria” o “Terre di Casauria”;
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Casauria” o “Terre di Casauria” riserva.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    I vini a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o
    “Terre di Casauria” devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Montepulciano al 100%.
    Articolo 3
    Zona di produzione
    La zona di produzione della sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” ricade in Provincia di Pescara
    e comprende in tutto o parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alanno, Bussi sul Tirino,
    Bolognano, Brittoli, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello,
    Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Scafa, San Valentino, Serramonacesca, Tocco da Casauria,
    Torre de' Passeri, Turrivalignani.
    Detta zona è così delimitata:
  • Foglio 360 tavola Est.
    Si parte dal confine comunale di Brittoli con Carpineto della Nora e Vicoli a quota 597 e si procede,
    in direzione sud, lungo la strada Brittoli-Vicoli fino al sentiero che, partendo dalla suddetta strada nei
    pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614. Si prosegue per un tratto della carreggiabile, sita ad
    est dell'abitato di S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa per F.te Canale e porta a
    Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui
    prosegue fino al confine comunale a quota 542. Si prosegue lungo il sentiero che partendo dal confine
    comunale di Corvara a quota 542, nei pressi della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la
    mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la
    strada poi, che passa Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per
    il cimitero e per la quota 719 ed a Colle Pizzuto incontra il limite comunale di Pescosansonesco. Si
    prosegue lungo la mulattiera che partendo dal limite comunale tocca le quote 661, 608, 579 e nei
    pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco
    Vecchio per immettersi nuovamente, poco dopo, sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site
    a quota 574. La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che prima di giungere a C.le Grotta,
    10
    abbandona per congiungersi, nei pressi del km 8,630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco
    Vecchio che segue per circa 250 metri dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver toccato quota
    410, giunge al limite comunale. La delimitazione della zona prosegue, in direzione sud-ovest, lungo
    tutto il confine comunale di Castiglione a Casauria fino ad incontrare il limite comunale di Bussi sul
    Tirino. Di qui si prosegue lungo il confine comunale sino ad incrociare il torrente Rivaccio. Si segue
    il torrente che all'altezza di V. Giardino incontra il sentiero e subito dopo la carreggiabile che in
    direzione nord-ovest giunge a quota 356.
  • Foglio 360 tavola Ovest.
    Da quota 356 si prosegue in direzione nord lungo il sentiero che tocca le quote 515 e 730, la mulattiera
    che tocca le quote 522, 619 e 709 che abbandona per congiungersi con il sentiero che passa per quota
    605 sino al confine di provincia. Da qui si segue il confine provinciale passando per Valle Gemmina
    a quota 478.
  • Foglio 369 tavola Ovest.
    Da quota 478 si prosegue lungo il confine provinciale, coincidente con il limite comunale di Popoli,
    fino ad incrociare l'autostrada A25 (Pescara-Roma) in località Cornacchia-Ponticello.
  • Foglio 369 tavola Est, foglio 360 tavola Est.
    Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare la SS. n. 5 (Tiburtina Valeria) al km 177,8.
    In direzione nord si prosegue lungo la SS. n. 5 passando per Popoli sino al km 187. Dal Km187 si
    giunge sino a poche decine di metri prima del km 188, imboccando il sentiero che toccando le quote
    284 e 310 incrocia la strada che conduce alla Fonte d'Acqua Sulfurea a quota 447. Dalla F.te d'Acqua
    Sulfurea la delimitazione si identifica con il torrente Arolle Piccolo fino al punto di incontro con la
    carreggiabile in località gli Sterpari che toccando quota 386 passa per F.te Cardillo fino a giungere al
    limite comunale nei pressi di F.te Cavutolo. Da F.te Cavutolo si prosegue verso sud lungo il confine
    comunale di Tocco da Casauria, Torre de' Passeri e Bolognano sino a giungere al limite comunale di
    S. Valentino in Abruzzo Citeriore. Da qui si prosegue lungo il limite comunale sino al confine di
    Lettomanoppello.
  • Foglio 361 tavola Ovest.
    Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale
    che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in
    direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che
    termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale. Da qui si prosegue verso sud lungo
    il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di
    Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello - Serramonacesca. Si procede lungo detta
    strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume
    Alento sino al confine con la provincia di Chieti. Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad
    incrociare l'autostrada A25. Da qui, in direzione Manoppello Scalo-Scafa si giunge sino al punto di
    incrocio con la ferrovia nelle vicinanze di Scafa a quota 101. Si prosegue lungo l'asse ferroviario in
    direzione Alanno Scalo sino ad incrociare il limite comunale di Manoppello-Alanno-Rosciano. Si
    prosegue lungo il limite comunale di Alanno e Cugnoli sino al confine di Pietranico- Civitaquana e
    poi Brittoli-Vicoli, fino ad incrociare la strada provinciale Brittoli-Vicoli a quota 597.
    11
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  • Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC Montepulciano
    d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” devono essere quelle normali della zona e atte
    a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Le uve destinate
    alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con
    riferimento alla sottozona Casauria o Terre di Casauria, devono essere ottenute unicamente da vigneti
    ubicati in zone collinari o pedomontane la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. Per i
    terreni esposti a mezzogiorno tale limite non deve superare i 700 m s.l.m.. Sono da escludere i terreni
    eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
  • Densità d'impianto.
    Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere
    inferiore a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a
    pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
  • Forme di allevamento e sesti di impianto.
    Le forme di allevamento consentite nella zona sono: pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia.
    I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
  • Sistemi di potatura.
    La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.
  • Altre pratiche colturali.
  • È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
  • Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
    La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico naturale minimo per la produzione
    del vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” sono le
    seguenti:
  • Produzione uva: 9,5 tonnellate/ettaro.
  • Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla
    superficie effettivamente impegnata dalla vite.
    A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la
    produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  • Zona di vinificazione.
    12
    Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere
    effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
    Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di vinificazione
    siano effettuate in cantine situate nella provincia di Pescara, a condizione che le stesse producevano
    vini con uve provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 antecedentemente all'entrata in
    vigore del disciplinare di produzione della DOC “Montepulciano d’Abruzzo” pubblicato nella
    G.U.R.I n. 84 del 29 aprile 2009.
  • Elaborazione.
    Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione
    dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
  • Resa uva/vino.
    La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui
    sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
    l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
  • Invecchiamento/Affinamento.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” deve essere
    sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno
    nove in recipienti di legno.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” con la menzione
    “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi
    di cui almeno nove in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre
    dell'annata di produzione delle uve.
  • Affinamento in bottiglia.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” deve essere
    sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi successivo al prescritto
    periodo di invecchiamento obbligatorio.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria”, all'atto
    dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    “Montepulciano d’Abruzzo” “Casauria” o “Terre di Casauria”
  • colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;
  • sapore: pieno, robusto, armonico, leggermente tannico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
    13
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
    “Montepulciano d’Abruzzo” “Casauria” o “Terre di Casauria” riserva
  • colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;
  • sapore: pieno, robusto, armonico, leggermente tannico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
    Il vino a DOC” Montepulciano d'Abruzzo” sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria”, in quanto
    sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare sentore di legno.
    Articolo 7
    Etichettatura e presentazione
  • Qualificazioni.
    Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
    qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
    «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
    riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a
    trarre in inganno il consumatore.
  • Caratteri e posizione in etichetta.
    Per il vino a DOC “Montepulciano d’Abruzzo” sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria”, il nome
    della sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria”, deve sempre precedere senza nessun intercalare la
    denominazione “Montepulciano d’Abruzzo” e figurare in caratteri di dimensioni uguali o superiori
    di quelli usati per la Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”.
  • Vigna.
    Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”
    sottozona Casauria o Terre di Casauria può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi dell’art. 31,
    par. 10, della legge 238/2016.
    Articolo 8
    Confezionamento
  • Materiali e volumi nominali dei recipienti.
    Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume
    nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.
    Chiusure dei recipienti.
    È obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca.
    14
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica delimitata dall’art.3 comprende la fascia collinare interna e pedemontana della
    provincia di Pescara delimitata a sud-ovest dal massiccio della Maiella ed a nord- ovest da quello del
    Gran Sasso. Le montagne abruzzesi fanno parte della catena appenninica centro-meridionale e
    costituiscono il tratto in cui questa raggiunge la massima larghezza, altitudine e compattezza. Le
    formazioni collinari interessate dalla coltivazione della vite e dell’olivo, costituite da depositi plio-
    pleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino
    svoltosi tra la fine del Terziario e l’inizio del Quaternario, fiancheggiano la pianura alluvionale di
    natura arenaceo- argillosa formata dal fiume Pescara. Queste colline danno luogo ad un paesaggio
    ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e versanti poco acclivi e rotondeggianti. Nella grande
    maggioranza dei casi il suolo presenta una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con
    struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza
    ed alla esposizione.
    La ritenzione idrica è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti.
    L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 200 ed i 500 metri s.l.m., con pendenze ed
    esposizioni variabili a seconda dei versanti. Sono esclusi i terreni siti nei fondovalle umidi e quelli
    con esposizioni poco consone.
    Le precipitazioni totali annue si aggirano mediamente sugli 800 mm; il periodo più piovoso è quello
    compreso tra novembre e dicembre (oltre 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è
    quello di luglio (intorno a 40 mm).
    Il clima è di tipo temperato, con temperature medie annuali comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C
    di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C.
    L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso
    a seconda dei versanti e delle esposizioni tra 1.800 e 2.200 gradi-giorno, condizioni che garantiscono
    la maturazione ottimale del vitigno Montepulciano.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    Le notizie storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area delimitata, come testimoniano diversi
    autori di differenti epoche, è legata soprattutto all’instancabile opera dei padri benedettini presenti
    nelle diverse abbazie sorte sul territorio quali quella di S. Clemente a Casauria e quella di Santa Maria
    d’Arabona del 1209 (Manoppello). Il toponimo “Casauria” fu reso celebre nel Medioevo dal fatto che
    il territorio che esso identificava fu scelto per la costruzione del monastero di S. Clemente a Casauria
    per volere dell’imperatore Ludovico II che acquistò le terre nell’871. Nel Chronicon Casauriense, che
    racconta la storia del monastero con tutte le vicissitudini che ne caratterizzarono la costruzione e
    l’evoluzione, c’è un tentativo da parte del cronista di attribuire al termine “Casauria” un’origine legata
    alla costruzione dell’edificio sacro. Ma i documenti di compravendita dell’871 per l’acquisizione
    delle terre nonché altri atti, attestano che il termine “Casauria” già esisteva e con ogni probabilità
    risaliva all’epoca romana. Una volta accorpati in un’unica proprietà i terreni di pertinenza della badia,
    il toponimo fu esteso all’intero corpo e, per la sacralità ad esso associata, anche a tutta l’area
    geografica circostante.
    15
    Ma, facendo un salto di alcuni secoli, come afferma il Prof. Franco Cercone in uno dei suoi numerosi
    scritti “dobbiamo sicuramente alle famiglie dei Mezzana e dei Tabassi, alla fine del 1700,
    l’ampliamento dell’area di coltivazione del vitigno Montepulciano poiché queste, benché proprietarie
    di vasti possedimenti in Sulmona e nei centri limitrofi, indirizzarono le proprie mire sui fertili territori
    posti oltre le Gole di Popoli e lungo la Valle Pescara”. In quest’area vengono infatti a formarsi ricchi
    feudi, per lo più in tenimento di Torre dei Passeri, Tocco da Casauria e Musellaro. E’ da ritenersi che
    le condizioni climatiche e le caratteristiche geologiche dell’alta Val Pescara, particolarmente
    favorevoli alla viticoltura, siano alla base delle motivazioni che indussero esponenti della nobiltà
    sulmonese ad espandere i loro possedimenti in quest’area ed è probabile che diversi vitigni, tra cui il
    Montepulciano, siano stati trapiantati dai Mezzana a Torre dei Passeri e da qui, il “vitigno
    portabandiera dell’Abruzzo”, sia migrato agli inizi del 1900 verso il chietino, la costa pescarese ed il
    teramano. La zona interna della provincia di Pescara vanta antiche tradizioni viticole tanto che un
    sinonimo del vitigno Montepulciano è “Montepulciano di Torre de’ Passeri” o semplicemente “Torre
    de’ Passeri” come ricorda Bruno Bruni nel capitolo dedicato al Montepulciano in una pubblicazione
    del Ministero dell’Agricoltura - Commissione per lo studio ampelografico dei principali vitigni ad
    uve da vino coltivati in Italia del 1955.
    Da quanto detto si evince che la presenza del vitigno Montepulciano nell’entroterra della provincia
    di Pescara, ossia nella zona casauriense, risale ormai ad oltre due secoli ed è proprio in questa zona
    che esso ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità, evidenziando peculiari caratteristiche legate sia
    agli aspetti olfattivi che gustativi.
    Esso costituisce oggi la base del vino abruzzese più importante ed apprezzato, simbolo enoico di
    un’intera regione, il “Montepulciano d’Abruzzo” DOC, riconosciuto nel 1968, il cui disciplinare è
    stato negli anni oggetto di alcune modifiche volte alla qualificazione del prodotto ed alla
    identificazione territoriale mediante la individuazione di specifiche sottozone quali quella di
    “Casauria” o “Terre di Casauria”.
    L’incidenza dei fattori umani è molto importante poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento
    di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di
    produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.
  • Base ampelografia dei vigneti: il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di
    Casauria” deve essere ottenuto dalle uve provenienti esclusivamente dal vitigno Montepulciano. Non
    sono ammessi altri vitigni complementari.
  • Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella
    zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro, nonché le forme a
    spalliera semplice o doppia con un numero minimo di 2.500 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, così
    come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona
    gestione del vigneto ed una migliore gestione della resa massima di uva che non può superare le 9,5
    tonnellate per ettaro.
  • Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini
    rossi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. Le
    operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate
    all'interno della zona di produzione, al fine di preservare le peculiarità dei prodotti; tuttavia, tenuto
    conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in
    cantine situate nella provincia di Pescara, a condizione che producevano vini con uve provenienti
    dalla zona di produzione di cui all’art. 3 antecedentemente all'entrata in vigore del disciplinare. Non
    16
    è consentita la pratica dell’arricchimento. La tipologia base deve essere sottoposta ad un periodo di
    invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi, di cui almeno nove in recipienti di legno,
    mentre la tipologia riserva deve essere sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a
    ventiquattro mesi, di cui almeno nove in recipienti di legno. Al periodo di invecchiamento
    obbligatorio deve seguire un affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    La secolare presenza ed il particolare equilibro che il vitigno Montepulciano ha trovato nella regione
    Abruzzo, portano a considerare detto vitigno una “varietà autoctona” abruzzese, le cui peculiarità si
    estrinsecano appieno nel vino DOC “Montepulciano d’Abruzzo” che nella sottozona “Casauria” o
    “Terre di Casauria” trova una delle espressioni più interessanti. La denominazione comprende due
    tipologie di vino rosso, il base ed il riserva, che dal punto di vista analitico ed organolettico esprimono
    caratteri propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva nell’art.6 del presente
    disciplinare.
    In particolare i vini presentano un colore rosso rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore
    che tende al granato con l’invecchiamento; l’odore tipico nei vini più giovani è quello dei frutti rossi
    (ciliegia, mora) mentre nei vini invecchiati si percepiscono sentori di confetture e spezie (pepe,
    tabacco, liquirizia); il sapore è secco, giustamente tannico, vellutato ed armonico.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera
    b).
    L’area geografica interessata è caratterizzata da condizioni climatiche particolari strettamente legate
    alla conformazione del territorio, caratterizzato da colline ampie, assolate e ben ventilate, dove
    dominato con la loro marcata presenza i massicci montuosi del Gran Sasso e della Maiella. Questi
    proteggono la zona dalle correnti fredde occidentali e determinano notevoli escursioni termiche tra
    giorno e notte, creando le condizioni ottimali per l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli. I
    fattori climatici unitamente a quelli umani, legati da un lato alla tradizione e dall’altro ad una forte
    innovazione, sono determinanti per la produzione di uve di straordinaria qualità che danno origine a
    vini dai profumi intensi e caratterizzati.
    17
    ALLEGATO 2
    “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “TERRE DEI VESTINI”
    Articolo 1
    Denominazione e vini
    La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla
    sottozona “Terre dei Vestini” è riservata alle seguenti tipologie di vini:
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Terre dei Vestini”;
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Terre dei Vestini” riserva.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    I vini a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” “Terre dei Vestini”
    devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti
    dal vitigno Montepulciano per almeno il 90%;
    possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
    regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.
    Articolo 3
    Zona di produzione
    La zona di produzione della sottozona “Terre dei Vestini” ricade in Provincia di Pescara e comprende
    in tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cappelle sul Tavo, Catignano,
    Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto
    Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella,
    Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli.
    Detta zona è così delimitata:
  • Foglio 351 tavola Ovest, foglio 350 tavola Est e foglio 350 tavola Ovest.
    Dall'incrocio del limite provinciale ricadente nel comune di Città S. Angelo con l'autostrada A14, si
    procede in direzione ovest lungo tale confine fino ad incrociare sul limite comunale di Penne la strada
    provinciale Penne-Arsita (km. 32).
    Si procede lungo la provinciale, in direzione Penne, passando per Roccafinadamo fino al bivio
    Cupoli-Farindola e da qui si scende a sud verso Farindola. Da Farindola si procede lungo la strada
    provinciale per Montebello di Bertona e Montebello- Vestea.
  • Foglio 360 tavola Est e foglio 361 tavola Ovest.
    Da Vestea si prosegue a sud lungo la carreggiabile per Masseria Sablone a quota 486 sino ad
    incrociare la mulattiera a quota 451 per Passo di Civita, e da qui fino a quota 360 del confine. Si
    costeggia il confine comunale di Civitella Casanova fino alla carreggiabile in località Brigantello, poi
    18
    fino all'incrocio con la strada comunale Civitella-Colle Madonna, località S. Giacomo, per giungere
    sino all'ingresso del centro abitato di Civitella Casanova a quota 451.
    Da Civitella Casanova, in direzione sud, si prosegue lungo la strada provinciale per Carpineto della
    Nora sino al confine comunale in località Colle della Guardia. Si costeggiano i confini comunali di
    Vicoli, Civitaquana, Catignano, Nocciano e Rosciano fino ad incrociare la strada Alanno Scalo-
    Rosciano nelle vicinanze della Stazione di Rosciano. Di qui, in direzione Rosciano, si prosegue lungo
    il ramo esterno della strada toccando le quote 92, 67, 57, 55, C. Cavallo, 49, 46 e
  1. Si prosegue lungo la strada passando per Li Quadri, Villareia, Vallemare, Case Di Girolamo sino
    all'incrocio con la bretella di collegamento alla SS n. 81 (Piceno Aprutina) passando per Cas. De
    Riseis a quota 84. Si prosegue poi per Villanova e Santa Teresa di Spoltore sulla SS n. 602.
  • Foglio 351 tavola Ovest e foglio 351 tavola Est.
    Si prosegue lungo la SS n. 602 sino al punto di incrocio con l'Asse Attrezzato all'altezza della
    Masseria Zampacorta. Di qui si prosegue lungo l'Asse Attrezzato, in direzione nord, fino alla galleria
    in Contrada S. Giovanni per incrociare la strada che va da Case Caprino a Case Di Pietro, passando
    per F.te Vecchia, sino a giungere sulla SS Adriatica n. 16-bis al km 14,750 circa. In direzione Cappelle
    sul Tavo si giunge fino alla Stazione di Cappelle sul confine comunale Montesilvano- Cappelle. Si
    prosegue lungo il confine comunale di Cappelle e Città S. Angelo sino all'altezza della Masseria
    Manfredi dove si imbocca la strada che, verso nord, incontra Masseria Berarducci e Masseria
    Imperato ed incrocia l'autostrada A14. Si segue l'asse autostradale in direzione nord sino al limite
    comunale di Città S. Angelo.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  • Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC
    “Montepulciano d'Abruzzo” sottozona “Terre dei Vestini” devono essere quelle normali della zona e
    atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
    Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano
    d'Abruzzo” sottozona “Terre dei Vestini”, devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in
    zone collinari o pedomontane la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. Per i terreni esposti
    a mezzogiorno tale limite non deve superare i 700 metri s.l.m.
  • Densità d'impianto.
    Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere
    inferiore a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a
    pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
  • Forme di allevamento e sesti di impianto.
    Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola
    orizzontale e spalliera semplice o doppia, o comunque atte a non modificare le caratteristiche delle
    uve e dei vini. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
    La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione
    dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
    19
  • Altre pratiche colturali.
    È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
  • Resa a ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
    La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la
    produzione del vino a DOC “Montepulciano d'Abruzzo” sottozona “Terre dei Vestini” sono le
    seguenti:
  • produzione uva: 10 tonnellate/ettaro.
  • titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
    A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
    una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  • Zona di vinificazione.
    Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate
    all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
    Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di vinificazione
    siano effettuate in cantine situate nella provincia di Pescara, a condizione le stesse producevano vini
    con uve provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 antecedentemente all'entrata in vigore
    del disciplinare di produzione della DOC “Montepulciano d’Abruzzo” pubblicato nella G.U.R.I n. 84
    del 29 aprile 2009.
  • Resa uva/vino.
    La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui
    sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
    l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
  • Invecchiamento/Affinamento.
    Il vino a DOC “Montepulciano d'Abruzzo” sottozona “Terre dei Vestini” deve essere sottoposto a un
    periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti
    di legno.
    Il vino a DOC “Montepulciano d'Abruzzo” sottozona “Terre dei Vestini” con la menzione “riserva”
    deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi di cui
    almeno nove in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata
    di produzione delle uve.
  • Affinamento in bottiglia.
    Il vino a DOC “Montepulciano d'Abruzzo” sottozona “Terre dei Vestini” deve essere sottoposto ad
    un periodo di affinamento in bottiglia, non inferiore a tre mesi successivo al prescritto periodo di
    20
    invecchiamento obbligatorio. Per il vino che si fregia della menzione “riserva” il periodo di
    affinamento in bottiglia non deve essere inferiore a sei mesi.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini a DOC “Montepulciano d'Abruzzo” sottozona “Terre dei Vestini”, all'atto dell'immissione al
    consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Terre dei Vestini”
  • colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco, spezie, intenso ed etereo;
  • sapore: secco, pieno, robusto, armonico, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 23 g/l;
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Terre dei Vestini” riserva
  • colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco, spezie, intenso ed etereo;
  • sapore: secco, pieno, robusto, armonico, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l
    Il vino DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre dei Vestini”, in quanto sottoposto al
    passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare sentore di legno.
    Articolo 7
    Etichettatura e presentazione
  • Qualificazioni.
    Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
    qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
    «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
    riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a
    trarre in inganno il consumatore.
  • Caratteri e posizione in etichetta.
    Per il vino “Montepulciano d’Abruzzo” con riferimento alla sottozona “Terre dei Vestini” il nome
    della sottozona Terre dei Vestini deve sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione
    “Montepulciano d’Abruzzo” e figurare in caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli usati per
    la Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”.
  • Vigna.
    21
    Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”
    sottozona “Terre dei Vestini” può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi dell’art. 31, par. 10,
    della legge 238/2016.
    Articolo 8
    Confezionamento
  • Materiali e volumi nominali dei recipienti.
    Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti in vetro di volume
    nominale pari a litri: 0,375, 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.
  • Chiusure dei recipienti.
    È obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica delimitata dall’art. 3 comprende la fascia collinare litoranea e quella della collina
    interna della provincia di Pescara delimitata ad est dal mare adriatico ed a nord-ovest dal massiccio
    del Gran Sasso. Le formazioni collinari interessate dalla coltivazione della vite e dell’olivo, costituite
    da depositi plio-pleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo
    sedimentario marino svoltosi tra la fine del Terziario e l’inizio del Quaternario, fiancheggiano la
    pianura alluvionale di natura arenaceo- argillosa formata dal fiume Pescara. Queste colline danno
    luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e versanti poco acclivi e
    rotondeggianti. Nella grande maggioranza dei casi il suolo presenta una equa ripartizione di materiale
    da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile
    in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica è medio bassa con elementi
    nutritivi ed humus scarsi o modesti. L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 200 ed i
    500 metri s.l.m., con pendenze ed esposizioni variabili a seconda dei versanti. Sono esclusi i terreni
    siti nei fondovalle umidi e quelli con esposizioni poco consone. Le precipitazioni totali annue si
    aggirano mediamente sugli 800 mm; il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre
    (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno a 40 mm/mese).
    Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre,
    ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24°C. L’indice termico
    di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso a seconda dei
    versanti e dell’esposizione tra 1.800 e 2.200 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione
    ottimale del vitigno Montepulciano e di eventuali vitigni complementari.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    Le notizie storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area delimitata, come testimoniano diversi
    autori di differenti epoche, è legata soprattutto all’instancabile opera dei padri benedettini presenti
    nelle diverse abbazie sorte sul territorio dell’attuale provincia di Pescara quali quella di S. Clemente
    a Casauria dell’871, quella di Santa Maria di Casanova del 1191 (Villa Celiera) e quella di Santa
    Maria d’Arabona del 1209 (Manoppello).
    22
    Le prime notizie sull’uso del toponimo “Terre dei Vestini” risalgono addirittura al VI secolo A.C. nel
    corso del quale la storia delle popolazioni italiche fu caratterizzata da una serie concatenata di
    migrazioni dovute alla pressione esercitata da popoli conquistatori o in espansione. Come afferma
    Luigi Pareti nella “Storia di Roma e del mondo romano” l’avanzata degli Umbri fu determinante per
    lo spostamento e la formazione di nuovi popoli nell’Italia Centrale. I Sanniti, di stirpe osca, furono i
    capostipite di molte popolazioni fra cui i Vestini, il cui nome pare abbia origine dalla dea Vesta
    (attualmente esiste una frazione del comune di Civitella Casanova chiamata Vestea), che giungevano
    al mare tra il fiume Aterno-Pescara e il Matrimo (Torrente Piomba), avevano al nord il monte Fiscella
    (ossia il Gran Sasso), mentre al sud giungevano (a tramontana del lago Fucino), fino agli attuali monti
    Velino e Sirente, comprendendo città notevoli come Pinna (attuale Penne), Ancia Vestina (attuale S.
    Demetrio dei Vestini in provincia de L’Aquila) e Aufinum (attuale Ofena in provincia de L’Aquila).
    Ma, facendo un salto di parecchi secoli, come afferma Franco Cercone in uno dei suoi numerosi scritti
    “dobbiamo sicuramente alle famiglie dei Mezzana e dei Tabassi, alla fine del 1700, l’ampliamento
    dell’area di coltivazione del vitigno Montepulciano poiché queste, benché proprietarie di vasti
    possedimenti in Sulmona e nei centri limitrofi, indirizzarono le proprie mire sui fertili territori posti
    oltre le Gole di Popoli e lungo la Valle Pescara”. In quest’area vengono infatti a formarsi ricchi feudi,
    per lo più in tenimento di Torre dei Passeri, Tocco da Casauria e Musellaro. È da ritenersi che le
    condizioni climatiche e le caratteristiche geologiche dell’alta Val Pescara, particolarmente favorevoli
    alla viticoltura, siano alla base delle motivazioni che indussero esponenti della nobiltà sulmonese ad
    espandere i loro possedimenti in quest’area ed è probabile che diversi vitigni, tra cui il Montepulciano,
    siano stati trapiantati dai Mezzana a Torre dei Passeri e da qui, il “vitigno portabandiera
    dell’Abruzzo”, sia migrato agli inizi del 1900 verso il chietino, la costa pescarese ed il teramano.
    Da quanto detto si evince che la presenza del vitigno Montepulciano nell’area vestina risale ormai ad
    oltre un secolo ed in questa zona esso ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità, evidenziando
    peculiari caratteristiche legate sia agli aspetti olfattivi che gustativi.
    Esso costituisce oggi la base del vino abruzzese più importante ed apprezzato, simbolo enoico di
    un’intera regione, il “Montepulciano d’Abruzzo” DOC, riconosciuto nel 1968, il cui disciplinare è
    stato negli anni oggetto di alcune modifiche volte alla qualificazione del prodotto ed alla
    identificazione territoriale mediante la individuazione di specifiche sottozone quali quella delle
    “Terre dei Vestini”. Oltre ai fattori storici e pedo-climatici, molto importante è anche l’incidenza dei
    fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed
    enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad
    ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.
  • Base ampelografia dei vigneti: il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Terre dei Vestini” deve
    essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal
    vitigno Montepulciano almeno al 90%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non
    aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.
  • Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella
    zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro, ma le forme a spalliera
    semplice o doppia, con un numero minimo di 2.500 ceppi per ettaro, si vanno sempre più diffondendo.
    I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate
    al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione della resa massima di uva che non
    può superare le 10 tonnellate per ettaro.
    23
  • Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini
    rossi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto.
    Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate
    all'interno della zona di produzione, al fine di preservare le peculiarità dei prodotti; tuttavia, tenuto
    conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in
    cantine situate nella provincia di Pescara, a condizione che producevano vini con uve provenienti
    dalla zona di produzione di cui all'art.3 antecedentemente all'entrata in vigore del disciplinare. Non è
    consentita la pratica dell’arricchimento. La tipologia base deve essere sottoposta ad un periodo di
    invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi, di cui almeno nove in recipienti di legno,
    mentre la tipologia riserva deve essere sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a
    ventiquattro mesi, di cui almeno nove in recipienti di legno. Al periodo di invecchiamento
    obbligatorio deve seguire un affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    La secolare presenza ed il particolare equilibro che il vitigno Montepulciano ha trovato nella regione
    Abruzzo, portano a considerare detto vitigno una “varietà autoctona” abruzzese, le cui peculiarità si
    estrinsecano appieno nel vino DOC “Montepulciano d’Abruzzo” che nella sottozona “Terre dei
    Vestini” trova una delle espressioni più interessanti. La denominazione comprende due tipologie di
    vino rosso, il base ed il riserva, che dal punto di vista analitico ed organolettico esprimono caratteri
    propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva nell’art.6 del presente disciplinare. In
    particolare i vini presentano un colore rosso rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che
    tende al granato con l’invecchiamento; l’odore tipico nei vini giovani è quello dei frutti rossi (ciliegia,
    mora) mentre nei vini invecchiati si percepiscono sentori di confetture e spezie (pepe, tabacco,
    liquirizia); il sapore è secco, giustamente tannico, vellutato ed armonico.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera
    b).
    L’area geografica interessata è caratterizzata da condizioni climatiche strettamente legate alla
    presenza del mare Adriatico da un lato ed al massiccio montuoso del Gran Sasso d’altra, che
    determinando un clima di tipo temperato con notevoli escursioni termiche tra giorno e notte. Queste
    particolari condizioni climatiche, associate alla conformazione del territorio caratterizzato da colline
    ampie ed assolate, oltre che alla buona ventilazione che si genera (brezze), creano le condizioni
    ottimali per l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, ovvero influenzano in maniera piuttosto
    significativa le caratteristiche vegeto- produttive del vitigno Montepulciano, base essenziale se non
    esclusiva dell’omonimo vino prodotto da oltre due secoli in Abruzzo. I fattori climatici unitamente a
    quelli umani, legati da un lato alla tradizione e dall’altro ad una forte innovazione, sono determinanti
    per la produzione di uve di straordinaria qualità che danno origine a vini dai profumi intensi e
    caratterizzati.
    24
    ALLEGATO 3
    “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “ALTO TIRINO”
    Articolo 1
    Denominazione e vini
    La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla
    sottozona “Alto Tirino” è riservata alle seguenti tipologie di vini:
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Alto Tirino”;
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Alto Tirino” riserva.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    I vini a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Alto Tirino”
    devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti
    dal vitigno Montepulciano per almeno il 95%;
    possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
    regione Abruzzo, fino ad un massimo del 5%.
    Articolo 3
    Zona di produzione
    La zona di produzione della sottozona “Alto Tirino” ricade in Provincia di L’Aquila e comprende in
    tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Capestrano, Ofena, Villa S. Lucia.
    Detta zona è così delimitata:
  • Foglio 360 Ovest
    Partendo dal limite comunale Capestrano-Castel Vecchio Calvisio-Carapelle Calvisio, nelle
    vicinanze di Monte Rotondo a quota 761, si prosegue in direzione sud-est lungo il confine medesimo
    fino ad incontrare il limite provinciale L'Aquila-Pescara a quota 573. Si continua lungo il confine
    provinciale sino ad incontrare, in prossimità Case Arduini, il sentiero che in direzione nord-est passa
    per quota 459 e 528. Da qui si prosegue in direzione nord prima lungo il sentiero e dopo lungo il
    crinale in località Valle S. Giacomo, fino ad incontrare la strada provinciale Corvara-Brittoli in
    località Croce di Forca a quota 928. Da detto punto, sito nelle vicinanze del Km 47 della suddetta
    strada provinciale si prosegue lungo la medesima in direzione Scarafano, sino ad incontrare al Km
    44 il confine comunale di Capestrano-Villa S. Lucia. Si prosegue in territorio di Villa S. Lucia lungo
    la strada provinciale in direzione Ofena sino al bivio Ofena-Villa S. Lucia. Dal bivio, sito in
    prossimità di Coste Pastine a quota 685, si prosegue in direzione nord-ovest lungo tutto il confine
    comunale di Ofena sino ad incontrare il limite comunale di Capestrano e, proseguendo lungo il
    medesimo, si giunge sino al limite comunale Capestrano-Castel Vecchio Calvisio- Carapelle Calvisio
    in prossimità di Monte Rotondo.
    25
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  • Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Montepulciano
    d'Abruzzo” sottozona “Alto Tirino” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva,
    al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
    Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano
    d'Abruzzo” con riferimento alla sottozona Alto Tirino, devono essere ottenute unicamente da vigneti
    ubicati in zone collinari o pedomontane la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. Per i
    terreni esposti a mezzogiorno tale limite non deve superare i 700 metri s.l.m. Sono da escludere i
    terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e comunque ubicati ad una altitudine
    inferiore a 300 metri s.l.m.
  • Densità d'impianto.
    Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere
    inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.
  • Forme di allevamento e sesti di impianto.
    Fermo restando le forme di allevamento esistenti nella zona, quelle consentite per i nuovi impianti e
    i reimpianti sono solo quelle a filare con vegetazione assurgente. I sesti di impianto devono essere
    adeguati alle forme di allevamento.
  • Altre pratiche colturali.
    È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
  • Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
    La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico naturale minimo per la produzione
    del Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Alto Tirino” sono le seguenti:
  • Produzione uva: 9 tonnellate/ettaro.
  • Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
    Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Alto Tirino” avente
    diritto alla menzione “riserva” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
    di 12,50% vol.
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla
    superficie effettivamente impegnata dalla vite.
    A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
    una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  • Zona di vinificazione.
    26
    Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento devono essere
    effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
    Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di vinificazione
    siano effettuate in cantine situate nella zona di produzione della Denominazione di Origine
    Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”, a condizione che le stesse producevano vini con uve
    provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 antecedentemente all'entrata in vigore del
    disciplinare di produzione della DOC “Montepulciano d’Abruzzo” pubblicato nella G.U.R.I n. 84 del
    29 aprile 2009.
  • Elaborazione.
    Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme
    comunitarie e nazionali vigenti. Sono escluse le pratiche enologiche relative all'arricchimento ed alla
    concentrazione.
  • Resa uva/vino.
    La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui
    sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
    l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
    denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
  • Invecchiamento/Affinamento.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Alto Tirino” deve essere sottoposto a un periodo
    di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a dodici mesi. Il vino a DOC
    Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Alto Tirino” che si fregia della menzione “riserva” deve essere
    sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a trenta mesi. Il periodo di
    invecchiamento/affinamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Alto Tirino”, all'atto dell'immissione al consumo,
    devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Alto Tirino”
  • colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;
  • sapore: sapido, pieno, robusto, armonico, leggermente tannico, persistente;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Alto Tirino” riserva
  • colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;
  • sapore: sapido, pieno, robusto, armonico, leggermente tannico, persistente;
    27
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Alto Tirino”, qualora sottoposto al passaggio o
    conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.
    Articolo 7
    Etichettatura e presentazione
  • Qualificazioni.
    Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
    qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
    “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
    riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a
    trarre in inganno il consumatore.
  • Menzioni facoltative.
    Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni
    tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'art. 1.
  • Caratteri e posizione in etichetta.
    Per il vino “Montepulciano d’Abruzzo” sottozona “Alto Tirino” il nome della sottozona Alto Tirino
    deve sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione “Montepulciano d’Abruzzo” e
    figurare in caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la denominazione di origine
    controllata “Montepulciano d’Abruzzo”.
  • Vigna.
    Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”
    sottozona Alto Tirino può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi dell’art. 31, par. 10, della
    legge 238/2016.”
    Articolo 8
    Confezionamento
  • Materiali e volumi nominali dei recipienti.
    Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti in vetro di volume pari a
    litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.
  • Chiusure dei recipienti.
    È obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    28
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica delimitata dall’art.3 comprende una piccola conca intermontana denominata
    “Piano” in agro di Ofena nonché le aree circostanti ricadenti nei territori di Capestrano e Villa S.
    Lucia, definita dalle pendici sud- orientali del massiccio del Gran Sasso e dalla catena del Sirente. Il
    pianoro e le aree limitrofe si trovano a circa 400- 450 metri sul livello del mare, con ottime
    esposizioni, mentre sono esclusi dalla sottozona “Alto Tirino” i terreni non sufficientemente
    soleggiati e comunque ubicati ad una altitudine inferiore a 300 metri s.l.m. I suoli sono costituiti da
    terrazzi alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni
    particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La
    ritenzione idrica è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. Il clima è di tipo
    temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 14°C di ottobre, ma nei mesi di
    luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie anche superiori a 24°C. L’escursione
    termica annua è considerevole poiché legata all’imminente presenza del massiccio del Gran Sasso,
    che durante l’inverno fa sentire la sua influenza, così come sono veramente notevoli le escursioni
    termiche tra giorno e notte (anche di 20-25°C), che determinano le condizioni ottimali per l’accumulo
    di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a uve di straordinaria qualità con vini dai profumi
    intensi e caratterizzati. L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo
    aprile-ottobre, è compreso tra 1.800 ed i 2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la
    maturazione ottimale del vitigno Montepulciano e di eventuali altri vitigni complementari. Le
    precipitazioni totali annue si aggirano mediamente sui 700 mm; il periodo più piovoso è quello
    compreso tra novembre e dicembre (oltre 70 mm/mese) mentre i mesi con il minimo assoluto sono
    quelli di luglio ed agosto (intorno a 30 mm/mese).
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    La presenza della vitivinicoltura nelle aree interne dell’Abruzzo trova una fondamentale
    testimonianza storica nel poeta latino Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona nel 43 a.C. e morto in
    esilio a Tomi sul Mar Nero nel 17 d.C., che rievoca con i versi che seguono la sua terra natale:
    “Sulmona, la terza parte della campagna Peligna mi tiene, una terra piccola, ma salubre per le acque
    di fonte. Anche se il sole, quando è vicino, spacca la pietra e la stella del cane di Icaro risplende
    violenta, i campi Peligni son percorsi da limpide correnti, e sul suolo morbido l’erba rigogliosa
    verdeggia. Terra fertile della spiga di Cerere, e ancor più di uva, qualche campo dà anche l’albero
    di Pallade, l’ulivo, ...”. Molti secoli dopo un’altra importante testimonianza viene dal barone
    Giuseppe Nicola Durini (1765-1845) il cui saggio dal titolo De’ vini degli Abruzzi, contenuto negli
    Annali Civili del regno delle Due Sicilie (n°36, 1820), costituisce un valido compendio ampelografico
    ed enologico che conserva ancora oggi una certa validità. Il Durini scriveva a proposito dei vini degli
    Abruzzi : “…Pure avendo già detto che quella marna variamente si compone, avviene che dove la
    combinazione ne sia favorevole, produconsi vini non ispregevoli. Per tale cagione nella Provincia di
    Chieti la lagrima di Tollo, i vini di Ortona e quelli di Vasto riescono assai buoni e sono ricercati. ;
    nella Provincia di Teramo i vini di Castellamare, come in quella di Aquila, que’ di Popoli e di
    Capestrano..... Né vogliansi lodar meno i vini di Bugnara e Prezza nella valle di Solmona, perché le
    vigne son messe fra ciottoli silicei rivestiti di bianchissima crosta calcarea e nettissimi, sopra de’
    quali riposa e viene a maturità il grappolo che acquista un singolar sapore..... Questo vino ha quel
    raro gusto che dicesi di sasso da’ francesi”.
    29
    Ma come afferma Franco Cercone nel suo libro La meravigliosa storia del Montepulciano d’Abruzzo,
    la prima notizia storica sulla presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo, è contenuta nell’opera
    di Michele Torcia dal titolo Saggio Itinerario Nazionale pel Paese dei Peligni fatto nel 1792 (Napoli
    1793). L’archivista e bibliotecario di Ferdinando IV ebbe infatti modo di osservare il vitigno
    Montepulciano e di degustarne il vino nell’agro sulmonese da lui definito per la feracità del suolo “la
    vera tempe dell’Italia”. Anche se la provenienza di questo vitigno nell’area sulmonese resta
    sconosciuta, nel primo ottocento il Montepulciano di fatto resta in splendido isolamento nella Valle
    Peligna e nell’Alto Tirino e non ancora si affaccia a quella finestra naturale costituita dalle Gole di
    Popoli. Si deve sicuramente alle famiglie dei Mezzana e dei Tabassi l’ampliamento dell’area di
    coltivazione del Montepulciano poiché queste, benché proprietarie di vasti possedimenti in Sulmona
    e nei centri limitrofi, indirizzano le proprie mire sui fertili territori posti oltre le Gole di Popoli e lungo
    la Valle della Pescara. In quest’area vengono infatti a formarsi ricchi feudi, per lo più in tenimento di
    Torre dei Passeri, Tocco da Casauria e Musellaro. È da ritenersi che le condizioni climatiche,
    particolarmente favorevoli alla viticoltura, siano alla base delle motivazioni che indussero esponenti
    della nobiltà sulmonese ad espandere i loro possedimenti in quest’area ed è probabile che il
    Montepulciano sia stato trapiantato dai Mezzana a Torre dei Passeri e da qui il “vitigno portabandiera
    dell’Abruzzo” sia migrato agli inizi del ‘900 verso il chietino, la costa pescarese ed il teramano.
    Dopo il Torcia sono innumerevoli i testi storici ed i manuali tecnici nei quali vengono descritte le
    caratteristiche di questo vitigno: ricordiamo in particolare Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi che
    nell’opera dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione
    venne pubblicata nel 1897, descrivono in maniera dettagliata la viticoltura della provincia di L’Aquila
    all’epoca: “i vitigni a bacca bianca più coltivati erano il Camplese o Campolese (Passerina), il
    Racciapollone (Montonico), il Tivolese, il Verdicchio, la Malvasia, il Moscatello, mentre tra le uve
    rosse il Montepulciano (cordisco e primutico), il Gaglioppo, l’Aleatico, la Lacrima. La produzione
    totale di vino di tutta la provincia era di 500.000 ettolitri di cui il 63% rosso ed il 37% bianco. La
    piazza di Milano ne consumava la maggior parte”. Da allora è trascorso molto tempo ed i produttori
    dell’Alto Tirino hanno fatto molti progressi sulla strada della qualità, riscuotendo unanimi consensi.
    Purtroppo, lo spopolamento delle aree interne e l’utilizzo dei suoli per usi non agricoli hanno
    contribuito e non poco al significativo ridimensionamento della vitivinicoltura in questa splendida
    area. Attualmente essa interessa solo alcune zone dell’areale delimitato, ma la riscoperta della
    viticoltura di montagna sta suscitando notevole interesse intorno a questa coltura con significativi
    investimenti in nuovi vigneti.
    Comunque, oltre ai fattori storici, l’incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso la
    definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante
    e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate
    caratteristiche e tipicità.
  • Base ampelografia dei vigneti: il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Alto Tirino” deve
    essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal
    vitigno Montepulciano almeno al 95%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non
    aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 5%.
  • Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: fatta salva la forma di allevamento a
    pergola abruzzese nei vigneti già impiantati, nei nuovi impianti e i reimpianti sono consentite solo
    quelle a filare con vegetazione assurgente, con un numero minimo di 4.000 ceppi per ettaro. I sesti di
    impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di
    30
    una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione della resa massima di uva che non può
    superare le 9 tonnellate per ettaro.
  • Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini
    rossi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto.
    Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate
    all'interno della zona di produzione o, se ricorrono determinate condizioni, all’interno del territorio
    di produzione della DOC Montepulciano d’Abruzzo. Non sono consentite le pratiche
    dell’arricchimento e della concentrazione. Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Alto Tirino”
    nella tipologia base deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/ affinamento obbligatorio
    non inferiore a dodici mesi, mentre quello che si fregia della menzione “riserva” deve essere
    sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a trenta mesi.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    La secolare presenza ed il particolare equilibro che il vitigno Montepulciano ha trovato nella regione
    Abruzzo, portano a considerare detto vitigno una “varietà autoctona” abruzzese, le cui peculiarità si
    estrinsecano appieno nel vino DOC “Montepulciano d’Abruzzo” che nella sottozona “Alto Tirino”
    trova una delle espressioni più interessanti. La denominazione comprende due tipologie di vino rosso,
    il base ed il riserva, che dal punto di vista analitico ed organolettico esprimono caratteri propri,
    specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva nell’art.6 del presente disciplinare. In
    particolare i vini presentano un colore rosso rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che
    tende al granato con l’invecchiamento; l’odore tipico nei vini giovani è quello dei frutti rossi (ciliegia,
    mora) mentre nei vini invecchiati si percepiscono sentori di confetture e spezie (pepe, tabacco,
    liquirizia); il sapore è secco, giustamente leggermente tannico, vellutato ed armonico.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera
    b).
    L’area geografica interessata è caratterizzata da condizioni climatiche particolari legate all’altitudine,
    superiore ai 300 metri s.l.m., alla vicinanza al massiccio montuoso del Gran Sasso ed alla particolare
    esposizione. Questo particolare microclima, caratterizzato da forti escursioni termiche giornaliere e
    da un’ottima ventilazione, associato alla natura sciolta dei terreni ed all’assenza di ristagni di umidità,
    influenza in maniera significativa le caratteristiche vegeto- produttive del vitigno Montepulciano,
    base essenziale se non esclusiva dell’omonimo vino prodotto da oltre due secoli in Abruzzo, che
    riesce ad estrinsecare in quest’area caratteristiche uniche e difficilmente replicabili in altri areali.
    31
    ALLEGATO 4
    “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “TERRE DEI PELIGNI”
    Articolo 1
    Denominazione e vini
    La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla
    sottozona “Terre dei Peligni” è riservata alle seguenti tipologie di vini:
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Terre dei Peligni”;
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Terre dei Peligni” riserva.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    I vini a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre dei
    Peligni” è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale
    risultano composti dal vitigno Montepulciano per almeno il 95%;
    possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
    regione Abruzzo, fino ad un massimo del 5%.
    Articolo 3
    Zona di produzione
    La zona di produzione della sottozona “Terre dei Peligni” comprende in tutto o in parte il territorio
    amministrativo, in provincia de L’Aquila, dei seguenti comuni: Bugnara, Corfinio, Introdacqua,
    Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito.
    Detta zona è così delimitata:
    Foglio 369 Est, Foglio 369 Ovest, Foglio 378 Est
    Partendo dall'incrocio tra i confini comunali di Castel Vecchio Subequo, Castel di Ieri e Raiano, in
    località le Spugne a quota 1046, si procede in direzione sud-est lungo il confine comunale di
    quest'ultimo. Si segue detto confine sino ad incontrare quello di Prezza e di seguito quello di
    Bugnara. Si prosegue lungo il confine comunale di Bugnara sino ad incontrare la strada provinciale
    Anversa degli Abruzzi-Bugnara-Pettorano sul Gizio (Strada Sannita) in prossimità del Km.11. Da
    qui, in direzione Bugnara, si prosegue lungo la provinciale, si oltrepassa il centro abitato di Bugnara,
    il territorio di Introdacqua, le località Mastroiacovo e Vallelarga sino ad incontrare in prossimità
    dell'innesto con la SS n.17 (Km.106,600) l'asse ferroviario Sulmona-Roccaraso. Si segue il tracciato
    ferroviario in direzione Pettorano sul Gizio, si supera il centro abitato e si prosegue sino ad incontrare
    il confine comunale di Sulmona. Si procede, in direzione nord- est, lungo detto confine e quello di
    Pacentro sino all'incrocio con la strada provinciale Cansano-Pacentro in prossimità del Km. 7. Si
    segue la provinciale in direzione Pacentro, si passa per il centro abitato e si prosegue sino ad
    incontrare di nuovo il confine comunale di Sulmona. Da qui, in direzione nord-est, si prosegue lungo
    il confine comunale fino ad incontrare il sentiero che da quota 899 porta a quota 489 in prossimità
    della località Tiro a Segno. Si prosegue, in direzione nord-est, lungo la mulattiera che passa per
    quota 502, 625, 794,747, 638, 550, 637, 525, 497 e 500 sino a toccare il confine comunale di Pratola
    Peligna. Si segue il confine comunale in direzione nord-est sino ad incontrare la mulattiera in località
    32
    Ravara Bianca. Proseguendo in direzione nord-ovest lungo la mulattiera si toccano le quote 627 e
    628, si interseca il confine comunale di Roccacasale, si prosegue toccando le quote 643, 571 e 612
    dove si incontra il sentiero che porta sino al centro abitato di Roccacasale. Da qui, in direzione nord-
    ovest, si prosegue lungo la mulattiera che tocca le quote 458, 477, 505, si interseca il confine
    comunale di Corfinio, si prosegue per un breve tratto lungo detto confine, in direzione nord, sino ad
    incontrare il sentiero che, sempre in direzione nord, passa per quota 577 e dopo Monte Capo d'Acero
    tocca quota 609. Da qui si procede lungo il crinale che passa per Masseria Rotta Frattocola ed a
    quota 320 prosegue con il sentiero che, a quota 267, incontra il confine provinciale L'Aquila-Pescara
    e la SS n.5 Tiburtina Valeria in prossimità del Km. 177,800. Da qui si prosegue in direzione ovest
    lungo il confine provinciale L'Aquila-Pescara nel territorio di Corfinio, poi lungo quello di Vittorito
    sino al limite comunale in località Vallone Grande a quota 650. Da qui si procede, in direzione sud-
    ovest, lungo il limite comunale di Vittorito, si interseca quello di Raiano sino a giungere all'incrocio
    con quello di Castel Vecchio Subequo e Castel di Ieri in località le Spugne a quota 1046.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  • Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Montepulciano
    d'Abruzzo” sottozona “Terre dei Peligni” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire
    all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi
    su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da
    considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al
    precedente art. 3. Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine
    Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con riferimento alla sottozona Terre dei Peligni, devono
    essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone collinari o pedomontane la cui altitudine non
    sia superiore ai 600 metri s.l.m. Per i terreni esposti a mezzogiorno tale limite non deve superare i
    700 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
  • Densità d'impianto.
    Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere
    inferiore a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.
  • Forme di allevamento e sesti di impianto.
    Fermo restando le forme di allevamento esistenti nella zona, quelle consentite per i nuovi impianti
    e i reimpianti sono solo quelle a filare. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di
    allevamento.
  • Altre pratiche colturali.
    È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso
  • Resa a ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
    La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la
    produzione del vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre dei Peligni” sono le
    seguenti:
    -Produzione uva: 10 tonnellate/ettaro.
    -Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
    33
    Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre dei Peligni”
    avente diritto alla menzione “riserva” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
    minimo di 12,50% vol.
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla
    superficie effettivamente impegnata dalla vite.
    A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
    una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  • Zona di vinificazione.
    Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento devono essere
    effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
  • Resa uva/vino.
    La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui
    sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
    l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
  • Invecchiamento/Affinamento.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre dei Peligni” deve essere sottoposto a un
    periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a ventiquattro mesi di cui almeno
    nove in recipienti di legno.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre dei Peligni” con la menzione “riserva”
    deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a trenta mesi di
    cui almeno nove in recipienti di legno.
    Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre dei Peligni”, all'atto dell'immissione al
    consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    Montepulciano d'Abruzzo” “Terre dei Peligni”
  • colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;
  • sapore: pieno, robusto, armonico, leggermente tannico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
    Montepulciano d'Abruzzo” “Terre dei Peligni” riserva
  • colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco, spezie, intenso ed etereo;
    34
  • sapore: secco, pieno, robusto, armonico, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre dei Peligni”, in quanto sottoposto al
    passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore o percezione di legno.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  • Qualificazioni.
    Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
    qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
    “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
    riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a
    trarre in inganno il consumatore.
  • Caratteri e posizione in etichetta.
    Per il vino a DOC Montepulciano d’Abruzzo” con riferimento alla sottozona “Terre dei Peligni” il
    nome della sottozona Terre dei Peligni deve sempre precedere senza nessun intercalare la
    denominazione “Montepulciano d’Abruzzo” e figurare in caratteri di dimensioni uguali o superiori
    di quelli usati per la denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo”.
  • Vigna.
    Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”
    sottozona Terre dei Peligni può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi dell’art. 31, par. 10,
    della legge 238/2016.
    Articolo 8
    Confezionamento
  • Materiali e volumi nominali dei recipienti.
    Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti in vetro di volume pari a
    litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.
  • Chiusure dei recipienti.
    È obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica delimitata dall’art. 3 comprende la conca intermontana denominata “Valle
    Peligna” definita a nord- est/sud-est dalle pendici del massiccio della Maiella ed a nord- ovest dalle
    propaggini della catena del Velino-Sirente. L’ampia vallata peligna giace a circa 400 metri sul livello
    35
    del mare, con ottime esposizioni e buona ventilazione. I suoli sono costituiti da terrazzi fluvio-
    alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni particolarmente
    sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica è
    medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. Il clima è di tipo temperato, con
    temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 14°C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto
    tende al caldo-arido con temperature medie di circa 24°C. L’escursione termica annua è considerevole
    poiché legata all’imminente presenza dei massicci della Maiella e del Velino-Sirente, che durante
    l’inverno fanno sentire la loro influenza; notevoli anche le escursioni termiche tra giorno e notte che
    determinano le condizioni ottimali per l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine
    a uve di straordinaria qualità con vini dai profumi intensi e caratterizzati.
    L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso
    tra 1.800 ed i 2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale del vitigno
    Montepulciano e di eventuali altri vitigni complementari.
    Le precipitazioni totali annue si aggirano mediamente sui 700 mm; il periodo più piovoso è quello
    compreso tra novembre e dicembre (oltre 70 mm/mese) mentre i mesi con il minimo assoluto sono
    quelli di luglio ed agosto (intorno a 30 mm/mese).
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    La presenza della vitivinicoltura nell’area peligna trova una fondamentale testimonianza storica nel
    poeta latino Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona nel 43 a.C. e morto in esilio a Tomi sul Mar Nero
    nel 17 d.C., che rievoca con i versi che seguono la sua terra natale: “Sulmona, la terza parte della
    campagna Peligna mi tiene, una terra piccola, ma salubre per le acque di fonte. Anche se il sole,
    quando è vicino, spacca la pietra e la stella del cane di Icaro risplende violenta, i campi Peligni son
    percorsi da limpide correnti, e sul suolo morbido l’erba rigogliosa verdeggia. Terra fertile della
    spiga di Cerere, e ancor più di uva, qualche campo dà anche l’albero di Pallade, l’ulivo, ...”. Oltre
    al poeta latino altre testimonianze sull’importanza della vitivinicoltura nell’area peligna ci sono
    giunte da Andrea Bacci (1524-1600), filosofo e medico di papa Sisto V. Il Bacci, nell’opera “De
    naturali vinorum historia de vinis Italiae” scritta nel 1596, parla dei vini di Sulmona e del territorio
    dei Peligni: “...i vigneti coltivati parte sulle colline esposte al sole, parte con viti fatte crescere alte
    sui pioppi ottengono un’abbondante produzione di vini di tutti i tipi migliori che, proprio per la loro
    quantità e non proponendosi fini di lucro, vendono al minimo prezzo siano essi bianchi, rossi o
    Moscatelli, che sono lasciati invecchiare per molti anni”. Altra importante testimonianza viene dal
    barone Giuseppe Nicola Durini (1765-1845) il cui saggio dal titolo De’ vini degli Abruzzi, contenuto
    negli Annali Civili del regno delle Due Sicilie (n°36, 1820), costituisce un valido compendio
    ampelografico ed enologico che conserva ancora oggi una certa validità. Il Durini scriveva a proposito
    dei vini degli Abruzzi: “…Pure avendo già detto che quella marna variamente si compone, avviene
    che dove la combinazione ne sia favorevole, produconsi vini non ispregevoli. Per tale cagione nella
    Provincia di Chieti la lagrima di Tollo, i vini di Ortona e quelli di Vasto riescono assai buoni e sono
    ricercati. ; nella Provincia di Teramo i
    vini di Castellamare, come in quella di Aquila, que’ di Popoli e di Capestrano Né vogliansi lodar
    meno i vini di Bugnara e Prezza nella valle di Solmona, perché le vigne son messe fra ciottoli silicei
    rivestiti di bianchissima crosta calcarea e nettissimi, sopra de’ quali riposa e viene a maturità il
    grappolo che acquista un singolar sapore. Questo vino ha quel raro gusto che dicesi di sasso da’
    francesi”.
    Ma come afferma Franco Cercone nel suo libro La meravigliosa storia del Montepulciano d’Abruzzo,
    la prima notizia storica sulla presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo, è contenuta nell’opera
    di Michele Torcia dal titolo Saggio Itinerario Nazionale pel Paese dei Peligni fatto nel 1792 (Napoli
    1793). L’archivista e bibliotecario di Ferdinando IV ebbe infatti modo di osservare il vitigno
    36
    Montepulciano e di degustarne il vino nell’agro sulmonese da lui definito per la feracità del suolo “la
    vera tempe dell’Italia”. Anche se la provenienza di questo vitigno nell’area sulmonese resta
    sconosciuta, nel primo ottocento il Montepulciano di fatto resta in splendido isolamento nella Valle
    Peligna e nell’Alto Tirino e non ancora si affaccia a quella finestra naturale costituita dalle Gole di
    Popoli. Si deve sicuramente alle famiglie dei Mezzana e dei Tabassi l’ampliamento dell’area di
    coltivazione del Montepulciano poiché queste, benché proprietarie di vasti possedimenti in Sulmona
    e nei centri limitrofi, indirizzano le proprie mire sui fertili territori posti oltre le Gole di Popoli e lungo
    la Valle della Pescara. In quest’area vengono infatti a formarsi ricchi feudi, per lo più in tenimento di
    Torre dei Passeri, Tocco da Casauria e Musellaro. È da ritenersi che le condizioni climatiche,
    particolarmente favorevoli alla viticoltura, siano alla base delle motivazioni che indussero esponenti
    della nobiltà sulmonese ad espandere i loro possedimenti in quest’area ed è probabile che il
    Montepulciano sia stato trapiantato dai Mezzana a Torre dei Passeri e da qui il “vitigno portabandiera
    dell’Abruzzo” sia migrato agli inizi del ‘900 verso il chietino, la costa pescarese ed il teramano.
    Dopo il Torcia sono innumerevoli i testi storici ed i manuali tecnici nei quali vengono descritte le
    caratteristiche di questo vitigno: ricordiamo in particolare Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi che
    nell’opera dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione
    venne pubblicata nel 1897, descrivono in maniera dettagliata la viticoltura della provincia di L’Aquila
    all’epoca: “i vitigni a bacca bianca più coltivati erano il Camplese o Campolese (Passerina), il
    Racciapollone (Montonico), il Tivolese, il Verdicchio, la Malvasia, il Moscatello, mentre tra le uve
    rosse il Montepulciano (cordisco e primutico), il Gaglioppo, l’Aleatico, la Lacrima. La produzione
    totale di vino di tutta la provincia era di 500.000 ettolitri di cui il 63% rosso ed il 37% bianco. La
    piazza di Milano ne consumava la maggior parte”. Da allora è trascorso molto tempo ed i produttori
    della Valle Peligna hanno fatto molti progressi sulla strada della qualità, riscuotendo unanimi
    consensi. Purtroppo, lo spopolamento delle aree interne e l’utilizzo dei suoli per usi non agricoli
    hanno contribuito e non poco al significativo ridimensionamento della vitivinicoltura in questa
    splendida area. Attualmente essa interessa solo alcune zone, in particolare il comune di Vittorito e di
    Prezza, ma la riscoperta della viticoltura di montagna e nuove sperimentazioni, stanno suscitando
    notevole interesse intorno a questa coltura con significativi investimenti sia in vigna che in cantina.
    Comunque, oltre ai fattori storici, l’incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso la
    definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante
    e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate
    caratteristiche e tipicità.
  • Base ampelografia dei vigneti: il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Terre dei Peligni” deve
    essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal
    vitigno Montepulciano almeno al 95%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non
    aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 5%.
  • Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: fatta salva la forma di allevamento a
    pergola abruzzese nei vigneti già impiantati, nei nuovi impianti e i reimpianti sono consentite solo
    quelle a filare, con un numero minimo di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, così come i sistemi
    di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del
    vigneto ed una migliore gestione della resa massima di uva che non può superare le 10 tonnellate per
    ettaro.
  • Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini
    rossi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto.
    Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate
    all'interno della zona di produzione. Non è consentita la pratica dell’arricchimento. Il vino
    Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre dei Peligni” nella tipologia base deve essere sottoposto
    37
    ad un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a ventiquattro mesi, di cui
    almeno nove in recipienti di legno, mentre quello che si fregia della menzione “riserva” deve essere
    sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a trenta mesi, di cui almeno
    nove in recipienti di legno.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    La secolare presenza ed il particolare equilibro che il vitigno Montepulciano ha trovato nella regione
    Abruzzo, portano a considerare detto vitigno una “varietà autoctona” abruzzese, le cui peculiarità si
    estrinsecano appieno nel vino DOC “Montepulciano d’Abruzzo” che nella sottozona “Terre dei
    Peligni” trova una delle espressioni più interessanti. La denominazione comprende due tipologie di
    vino rosso, il base ed il riserva, che dal punto di vista analitico ed organolettico esprimono caratteri
    propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva nell’art.6 del presente disciplinare. In
    particolare i vini presentano un colore rosso rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che
    tende al granato con l’invecchiamento; l’odore tipico nei vini giovani è quello dei frutti rossi (ciliegia,
    mora) mentre nei vini invecchiati si percepiscono sentori di confetture e spezie (pepe, tabacco,
    liquirizia); il sapore è secco, giustamente tannico, vellutato ed armonico.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera
    b).
    L’area geografica interessata è caratterizzata da condizioni climatiche particolari legate all’altitudine,
    compresa tra i 300 ed i 400 metri s.l.m., alla vicinanza del massiccio montuoso della Maiella e della
    catena del Velino-Sirente oltre che alla particolare esposizione. Questo particolare microclima,
    caratterizzato da forti escursioni termiche giornaliere e da un’ottima ventilazione, associata alla natura
    sciolta dei terreni ed all’assenza di ristagni di umidità, influenza in maniera significativa le
    caratteristiche vegeto-produttive del vitigno Montepulciano, base essenziale se non esclusiva
    dell’omonimo vino prodotto da oltre due secoli in Abruzzo, che riesce ad estrinsecare in quest’area
    caratteristiche uniche e difficilmente replicabili in altri areali.
    38
    ALLEGATO 5
    “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “TEATE”
    Articolo 1
    Denominazione e vini
    La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla
    sottozona “Teate” è riservata alle seguenti tipologie di vini:
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Teate”;
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Teate” riserva.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    I vini a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” devono
    essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal
    vitigno Montepulciano per almeno il 90%;
    possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
    regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.
    Articolo 3
    Zona di produzione
    La zona di produzione della sottozona “Teate” ricade in Provincia di Chieti e comprende in tutto o
    parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni di: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba,
    Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello,
    Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto,
    Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele,
    Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli,
    Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono,
    Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina,
    San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto,
    Villalfonsina, Villamagna, Vacri.
    Detta zona è così delimitata
    Fogli di mappa: 351 Est, 361 Ovest, 362 Est - Ovest, 372 Ovest, 379 Est -Ovest, 380 Est - Ovest, 381
    Ovest.
    Partendo dall'incrocio tra la ferrovia Adriatica ed il confine provinciale Chieti-Pescara in territorio di
    Francavilla al Mare si procede in direzione sud-ovest lungo il confine stesso sino ad incontrare la
    strada comunale che da Pescara (località S. Spirito) porta a San Giovanni Teatino. Si procede lungo
    detta strada in direzione San Giovanni Teatino, si passa per il centro abitato e si prosegue sino
    all'incrocio in località Serraiocco. Da qui si prosegue in direzione nord-ovest passando per Masserie
    Di Cesare sino ad incrociare la SS n.5 Tiburtina Valeria. Si prosegue lungo la SS n.5 Tiburtina Valeria
    in direzione Chieti Scalo - Brecciarola sino ad intersecare il confine provinciale Chieti-Pescara nel
    comune di Chieti. Si prosegue in direzione sud-est lungo il confine provinciale sino ad incontrare il
    Fiume Alento in comune di Roccamontepiano. Si segue il limite comunale verso sud fino all'incrocio
    39
    con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere
    poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385,
    353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima
    ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui
    si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la
    strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di
    Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli. Si procede verso sud lungo i limiti
    comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il
    Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente
    lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunale di Fresagrandinara. Si procede
    verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che
    su segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino all'incrocio con la ferrovia
    Adriatica per poi risalire lungo la medesima fino al limite provinciale nord.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  • Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC Montepulciano
    d'Abruzzo sottozona “Teate” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al
    mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
    Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano
    d'Abruzzo” con riferimento alla sottozona Teate, devono essere ottenute unicamente da vigneti
    ubicati in zone collinari o pedomontane la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. Per i
    terreni esposti a mezzogiorno tale limite non deve superare i 700 metri s.l.m.
  • Densità d'impianto.
    Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere
    inferiore a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a
    pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
  • Forme di allevamento e sesti di impianto.
    Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola
    orizzontale e spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di
    allevamento.
  • Forzatura, irrigazione. Altre pratiche colturali.
    È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
  • Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
    La produzione massima di uva ad ettaro e la il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la
    produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” sono le seguenti:
  • Produzione uva: 12,5 tonnellate/ettaro.
  • Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
    Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” avente diritto
    alla menzione “riserva” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
    12,50% vol. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere
    rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
    40
    A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
    una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  • Zona di vinificazione.
    Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate
    all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
  • Elaborazione.
    Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione
    dell'arricchimento e della concentrazione, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
  • Resa uva/vino.
    La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui
    sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
    l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
    denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
  • Invecchiamento/Affinamento.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” deve essere sottoposto a un periodo di
    invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a ventuno mesi di cui almeno nove in
    recipienti di legno.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” con la menzione “riserva” deve essere
    sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno
    nove in recipienti di legno.
    Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate”, all'atto dell'immissione al consumo,
    devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    Montepulciano d'Abruzzo” “Teate”
  • colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo e con sentori di confettura se sottoposto
    parziale appassimento delle uve;
  • sapore: pieno, robusto, armonico, leggermente tannico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;
    Montepulciano d'Abruzzo” “Teate” riserva
  • colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo e con sentori di confettura se sottoposto
    a parziale appassimento delle uve;
    41
  • sapore: sapido, pieno, robusto, armonico, leggermente tannico, persistente;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate”, in quanto sottoposto al passaggio o
    conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.
    Articolo 7
    Etichettatura e presentazione
  • Qualificazioni.
    Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
    qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
    “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
    riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a
    trarre in inganno il consumatore.
  • Menzioni facoltative.
    Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni
    tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'art. 1.
  • Caratteri e posizione in etichetta.
    Per il vino a DOC “Montepulciano d’Abruzzo” sottozona “Teate” il nome della sottozona Teate deve
    sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione “Montepulciano d’Abruzzo” e figurare
    in caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la Denominazione di Origine
    Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”.
  • Vigna.
    Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”
    sottozona “Teate” può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi dell’art. 31, par. 10, della legge
    238/2016.
    Articolo 8
    Confezionamento
  • Materiali e volumi nominali dei recipienti.
    Per il confezionamento del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” sono consentiti tutti i
    recipienti previsti dalla normativa vigente.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” che si fregia della menzione “riserva”
    deve essere confezionato in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.
  • Chiusure dei recipienti.
    È consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. Per il vino a DOC
    Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” che si fregia della menzione “riserva” è consentito solo
    l'uso del tappo di sughero raso bocca.
    Articolo 9
    42
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica delimitata dall’art. 3 comprende circa un terzo dell’intero territorio
    amministrativo della provincia di Chieti, ed è costituita da un’ampia ed estesa fascia della collina
    litoranea, che va dal fiume Foro al Trigno, seguita dalla collina interna ed infine da quella
    pedemontana che giunge nella parte nord-occidentale sino ai piedi della Maiella. Le colline argillose
    fiancheggiano le poche pianure alluvionali di natura arenacea e argillosa formate dai fiumi Foro,
    Sangro, Sinello e Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti
    e versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche
    verticali, dovuti all’instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi). Nella grande maggioranza
    dei casi i suoli agricoli presentano una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con
    struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza
    ed alla esposizione. La ritenzione idrica è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o
    modesti. La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% e ben esposti, è indirizzata
    principalmente verso la viticoltura, coltura che determina uno sfruttamento normale del suolo e lo
    preserva da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono
    comprese tra i 650 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm della collina interna. Il periodo più
    piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo
    assoluto è quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm). Il clima è di tipo temperato- caldo, con
    temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di
    luglio ed agosto. L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-
    ottobre, è compreso tra 1.800 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.300 gradi-giorno (collina
    litoranea), condizioni che garantiscono la maturazione ottimale del vitigno Montepulciano e di
    eventuali altri vitigni complementari.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico
    greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua
    vittoria di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che
    Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei
    Frentani (attuale provincia di Chieti), si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia. Da
    allora innumerevoli sono le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nella provincia
    di Chieti, in particolare a partire dal secolo XIII. Infatti, nell’agosto del 1200 a Venezia venne
    stipulato un atto notarile che istituiva una “colleganza”, un tipo di contratto commerciale, tra Venezia,
    Ancona, Ortona e la Slavonia. I numerosi traffici che coinvolgevano Ortona, oggi maggiore centro di
    produzione di vino della regione, riguardavano i generi alimentari maggiormente prodotti all’epoca;
    uno dei principali era il vino, sia bianco che rosso, come dimostrano numerose testimonianze
    provenienti dall’Archivio di Stato di Dubrovnik, l’antica Ragusa. Un’ulteriore testimonianza
    dell’importanza della coltura della vite, della vinificazione e del commercio del vino in provincia di
    Chieti proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576, così come quella di fra’ Serafino Razzi
    (1531-1611), sacerdote domenicano e Priore prima del convento di Penne (tra luglio 1574 e maggio
  1. e poi di Vasto (tra maggio 1576 e dicembre 1577), che parlando nella sua opera Viaggi in
    Abruzzo ricorda: “Il Vasto: Terra deliziosa, che già era chiamata una picciola Napoli, risiede in sito
    basso, rispetto a gli alti monti che gli stanno alle spalle. Abonda questa terra di ogni bene, di pane,
    di carne, di pesce, e d’uova. Et il vino ci è in tanta copia che ciaschedun’anno se ne caricano assai
    43
    barche per Ischiavonia, per Vinezia e per altri luoghi. E con tutto che siano vini preciosi, sono
    nondimeno per lo più del tempo a bonissimo mercato”. Altra importante testimonianza viene dal
    barone Giuseppe Nicola Durini (1765-1845) il cui saggio dal titolo De’ vini degli Abruzzi, contenuto
    negli Annali Civili del regno delle Due Sicilie (n°36, 1820), costituisce un valido compendio
    ampelografico ed enologico che conserva ancora oggi una certa validità. Il Durini scriveva a proposito
    dei vini degli Abruzzi : “…Pure avendo già detto che quella marna variamente si compone, avviene
    che dove la combinazione ne sia favorevole, produconsi vini non ispregevoli. Per tale cagione nella
    Provincia di Chieti la lagrima di Tollo, i vini di Ortona e quelli di Vasto riescono assai buoni e sono
    ricercati. ; nella Provincia di Teramo i vini di Castellamare, come in quella di Aquila, que’ di Popoli
    e di Capestrano..... Né vogliansi lodar meno i vini di Bugnara e Prezza nella valle di Solmona, perché
    le vigne son messe fra ciottoli silicei rivestiti di bianchissima crosta calcarea e nettissimi, sopra de’
    quali riposa e viene a maturità il grappolo che acquista un singolar sapore..... Questo vino ha quel
    raro gusto che dicesi di sasso da’ francesi”.
    Ma come afferma Franco Cercone nel suo libro La meravigliosa storia del Montepulciano d’Abruzzo,
    la prima notizia storica sulla presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo, è contenuta nell’opera
    di Michele Torcia dal titolo Saggio Itinerario Nazionale pel Paese dei Peligni fatto nel 1792 (Napoli
    1793). Questo vitigno, rimasto in splendido isolamento e perfettamente acclimatatosi nelle aree
    interne, si è diffuso sul finire del 1800 verso la fascia costiera ed a partire dal secondo dopoguerra è
    diventato il vitigno rosso più coltivato in regione, in particolare nella provincia di Chieti. Esso
    costituisce oggi la base del vino abruzzese più importante ed apprezzato, simbolo enoico di un’intera
    regione, il “Montepulciano d’Abruzzo” DOC, riconosciuto nel 1968, il cui disciplinare è stato negli
    anni oggetto di alcune modifiche volte alla qualificazione del prodotto ed alla identificazione
    territoriale mediante la individuazione di cinque sottozone, tra le quali quella denominata “Teate”.
    L’incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di
    alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di
    produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.
  • Base ampelografia dei vigneti: il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Teate” deve essere
    ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno
    Montepulciano almeno al 90%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici,
    idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.
  • Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella
    zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro, ma le forme a spalliera
    semplice o doppia, con un numero minimo di 2.500 ceppi per ettaro, si vanno sempre più diffondendo.
    I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate
    al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione della resa massima di uva che non
    può superare le 11 tonnellate per ettaro.
  • Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini
    rossi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto.
    Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate
    all'interno della zona di produzione. Non sono consentite le pratiche dell’arricchimento e della
    concentrazione. Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” nella tipologia base deve essere
    sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a ventuno mesi,
    di cui almeno nove in recipienti di legno, mentre quello che si fregia della menzione “riserva” deve
    essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a trenta mesi, di cui
    almeno nove in recipienti di legno.
    44
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    La secolare presenza ed il particolare equilibro che il vitigno Montepulciano ha trovato nell’area
    interessata, portano a considerare detto vitigno una “varietà autoctona” abruzzese, le cui peculiarità
    si estrinsecano appieno nel vino DOC “Montepulciano d’Abruzzo”. La denominazione comprende
    due tipologie di vino rosso, il base ed il riserva, che dal punto di vista analitico ed organolettico
    esprimono caratteri propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva nell’art.6 del
    presente disciplinare.
    In particolare i vini presentano un colore rosso rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore
    che tende al granato con l’invecchiamento; l’odore tipico nei vini giovani è quello dei frutti rossi
    (ciliegia, mora) mentre nei vini invecchiati si percepiscono sentori di confetture e spezie (pepe,
    tabacco, liquirizia); il sapore è secco, giustamente tannico, vellutato ed armonico.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera
    b).
    L’ampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo dell’intera provincia di Chieti, sebbene
    presenti un’orografia ed una pedologia piuttosto omogenea, di fatto è caratterizzata da condizioni
    climatiche leggermente differenti che permettono di individuare specifici microclimi. Comunque, in
    linea generale, la giacitura collinare dei vigneti, l’ottima esposizione, le notevoli escursioni termiche
    tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella nella parte più a nord e dei
    Monti Frentani a sud, associate alla buona ventilazione (brezze di mare e di monte) ed all’assenza di
    ristagni di umidità nei terreni, determinano condizioni
    ottimali per l’estrinsecazione delle peculiari caratteristiche vegeto-produttive del vitigno
    Montepulciano, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati, difficilmente replicabili in
    altri areali.
    45
    ALLEGATO 6
    “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “TERRE DI CHIETI”
    Articolo 1
    Denominazione e vini
    La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla
    sottozona “Terre di Chieti” è riservata alle seguenti tipologie di vini:
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Terre di Chieti” superiore;
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Terre di Chieti” riserva.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    I vini a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo “Terre di Chieti” devono
    essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal
    vitigno Montepulciano per almeno il 90%;
    possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
    regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    La zona di produzione della sottozona “Terre di Chieti” ricade in Provincia di Chieti e comprende
    l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
    Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella,
    Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza
    sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara
    San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi,
    Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico,
    Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte,
    Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccascalegna, Roccamontepiano,
    Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria
    Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro,
    Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  • Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC Montepulciano
    d'Abruzzo sottozona “Terre di Chieti” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire
    all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Le uve destinate alla
    produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con
    riferimento alla sottozona “Terre di Chieti” devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in
    46
    zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri
    slm per quelli esposti a mezzogiorno.
  • Densità d'impianto.
    Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere
    inferiore a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a
    pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
  • Forme di allevamento e sesti di impianto.
    Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola
    orizzontale e spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di
    allevamento.
    -Altre pratiche colturali.
    È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
  • Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
    La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la
    produzione del vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre di Chieti” sono le seguenti:
  • Produzione uva: 13,5 tonnellate/ettaro.
  • Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla
    superficie effettivamente impegnata dalla vite.
    A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la
    produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  • Zona di vinificazione.
    Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate
    all'interno della zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano
    d'Abruzzo”.
  • Resa uva/vino.
    La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui
    sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
    l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
  • Invecchiamento/Affinamento.
    -Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre di Chieti” seguito dalla menzione
    “superiore” deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a sei mesi.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre di Chieti” seguito dalla menzione “riserva”
    deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi di cui sei
    mesi in legno.
    47
    -Il vino a DOC “Montepulciano d'Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” seguito dalla menzione
    “superiore”, non può essere immesso al consumo prima del 1° ottobre, successivo all'annata di
    produzione delle uve.
    Il vino a DOC “Montepulciano d'Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” seguito dalla menzione
    “riserva”, non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo
    all'annata di produzione delle uve.
    Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre di Chieti” all'atto dell'immissione al
    consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    -Montepulciano d'Abruzzo” “Terre di Chieti” superiore:
  • colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: etereo, profumi di frutti rossi, spezie e con caratteri fini nella fase di invecchiamento e con
    sentori di confettura se sottoposto a parziale appassimento delle uve;
  • sapore: secco, armonico, sapido, leggermente tannico che si affina con il tempo al morbido;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri
    riduttori;
  • acidità totale minima: 4,50 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
    -Montepulciano d'Abruzzo “Terre di Chieti” riserva:
  • colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: speziato e persistente;
  • sapore: secco, persistente, equilibrato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri
    riduttori;
  • acidità totale minima: 4,50 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre di Chieti”, qualora sottoposto al passaggio
    o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.
    Articolo 7
    Etichettatura e presentazione
  • Caratteri e posizione in etichetta.
    Per il vino a DOC Montepulciano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti”, il nome della sottozona
    Terre di Chieti deve sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione “Montepulciano
    d’Abruzzo” e figurare in caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la
    Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”.
    Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano Abruzzo”
    accompagnata dalla sottozona “Terre di Chieti” di cui all’ art. 1 è consentito l’uso delle unità
    48
    geografiche aggiuntive indicate nell’allegato A “elenco positivo” ai sensi dell’art. 29, comma 4 della
    legge 238/16.
    Il nome dell’unità geografica sovracomunale deve sempre essere riportato al di sotto del nome della
    sottozona e figurare in caratteri più piccoli.
  • Vigna.
    Nella designazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”
    con riferimento alla sottozona “Terre di Chieti” può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi
    dell’art. 31, par. 10, della legge 238/2016.
    Articolo 8
    Confezionamento
  • Materiali e volumi nominali dei recipienti.
    Per il confezionamento del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre di Chieti” è consentito
    utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri: 0,375 - 0,750
  • 1,500 -3,00 - 6,00 e formati speciali di volume nominale fino a 27 litri.
  • Chiusure dei recipienti.
    Per il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre di Chieti” seguito dalla menzione
    “riserva” è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica delimitata dall’art. 3 è costituita da un’ampia ed estesa fascia della collina
    litoranea, che va dal fiume Foro al Trigno, seguita dalla collina interna ed infine da quella
    pedemontana che giunge nella parte nord-occidentale sino ai piedi della Maiella. Le colline argillose
    fiancheggiano le poche pianure alluvionali di natura arenacea e argillosa formate dai fiumi Foro,
    Sangro, Sinello e Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti
    e versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche
    verticali, dovuti all’instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi). Nella grande maggioranza
    dei casi i suoli agricoli presentano una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con
    struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza
    ed alla esposizione.
    La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% e ben esposti, è indirizzata principalmente
    verso la viticoltura, coltura che determina uno sfruttamento normale del suolo e lo preserva da
    fenomeni di erosione accelerata.
    Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 650 mm della fascia costiera agli oltre
    800 mm della collina interna.
    Il clima è di tipo temperato-caldo, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di
    ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
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    La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico
    greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua
    vittoria di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che
    Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei
    Frentani (attuale provincia di Chieti), si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia. Da
    allora innumerevoli sono le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nella provincia
    di Chieti, in particolare a partire dal secolo XIII. Un’ulteriore testimonianza dell’importanza della
    coltura della vite della vinificazione e del commercio del vino in provincia di Chieti proviene da
    Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576. Altra importante testimonianza viene dal barone Giuseppe
    Nicola Durini (1765-1845) il cui saggio dal titolo De’ vini degli Abruzzi, contenuto negli Annali Civili
    del regno delle Due Sicilie (n°36, 1820), costituisce un valido compendio ampelografico ed enologico
    che conserva ancora oggi una certa validità. Il Durini scriveva a proposito dei vini degli Abruzzi :
    “…Pure avendo già detto che quella marna variamente si compone, avviene che dove la
    combinazione ne sia favorevole, “produconsi vini non ispregevoli”. Per tale cagione nella Provincia
    di Chieti la lagrima di Tollo, i vini di Ortona e quelli di Vasto riescono assai buoni e sono ricercati.
    ; nella Provincia di Teramo i vini di Castellamare, come in quella di Aquila, que’ di Popoli e di
    Capestrano “Né vogliansi lodar meno i vini di Bugnara” e Prezza nella valle di Solmona, perché
    le vigne son messe fra ciottoli silicei rivestiti di bianchissima crosta calcarea e nettissimi, sopra de’
    quali riposa e viene a maturità il grappolo che acquista un singolar sapore. Questo vino ha quel raro
    gusto che dicesi di sasso da’ francesi”.
  • Base ampelografia dei vigneti: il vino Doc Montepulciano d’ Abruzzo, sottozona “Terre di Chieti”
    deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal
    vitigno Montepulciano per almeno il 90%.
  • Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella
    zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice
    o doppia, con un numero minimo di 2.500 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, così come i sistemi di
    potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.
  • Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini
    rossi di medio e lungo invecchiamento. Il vino Montepulciano d’Abruzzo della sottozona Terre di
    Chieti è sempre seguito dalla menzione superiore o dalla menzione riserva. Per la menzione superiore
    deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a sei mesi.
    L’immissione al consumo è prevista a partire dal 1°ottobre dell’anno successivo alla produzione delle
    uve.
    Per la menzione riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a
    ventiquattro mesi di cui sei mesi in legno. L’immissione al consumo è prevista a partire dal 1° gennaio
    del terzo anno successivo alla produzione delle uve.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    La denominazione Montepulciano d’Abruzzo seguita dalla sottozona Terre di Chieti comprende due
    tipologie di vino rosso da medio e lungo invecchiamento con caratteristiche qualitative che ne
    permettono l’attribuzione sia della menzione “superiore” e sia della menzione “riserva”. Questo nel
    rispetto dei gradienti di maturazione delle uve Montepulciano, delle qualità chimico-fisiche ed
    organolettiche dei vini che presentano caratteristiche adatte ad essere classificati come produzioni di
    alto pregio nazionale ed internazionale.
    50
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera
    b).
    L’ampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo dell’intera provincia di Chieti, di fatto è
    caratterizzata da condizioni climatiche differenti che permettono di individuare specifici microclimi.
    Comunque, in linea generale, la giacitura collinare dei vigneti, l’ottima esposizione, le notevoli
    escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella nella parte
    più a nord e dei Monti Frentani a sud, associate alla buona ventilazione (brezze di mare e di monte)
    ed all’assenza di ristagni di umidità nei terreni, determinano condizioni ottimali per l’estrinsecazione
    delle peculiari caratteristiche vegeto-produttive del vitigno Montepulciano, dando origine a vini dai
    profumi molto spiccati caratterizzati da un frutto rosso molto percepibile nei primi anni e che con
    l’invecchiamento assume caratteristiche di speziatura e terrose difficilmente replicabili in altri areali.
    Allegato A. Elenco positivo delle Unità Geografiche Aggiuntive:
  1. Unità geografiche sovracomunali: Colline Teatine o Teatino; Colline Frentane o Frentania o
    Frentano; Colline del Sangro; Colline del Vastese o Hystonium.
    1.1 Colline Teatine o Teatino
    comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Ari, Arielli,
    Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio,
    Filetto, Francavilla al mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna,
    Poggiofiorito, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Tollo, Torrevecchia Teatina,
    Vacri.
    1.2 Colline Frentane comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
    Altino, Archi, Atessa, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano,
    Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Santa Maria
    Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, Torino di Sangro, Treglio.
    1.3 Colline del Sangro comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
    Archi, Atessa, Bomba, Fossacesia, Mozzagrogna, Paglieta, Santa Maria Imbaro,
    Sant’Eusanio del Sangro, Torino di Sangro.
    1.4 Colline del Vastese o Hystonium comprendente l’intero territorio amministrativo dei
    comuni di: Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Cupello, Fresagrandinaria,
    Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto,
    Villalfonsina.
    51
    ALLEGATO 7
    “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “TERRE AQUILANE” O “TERRE DE
    L’AQUILA”
    Articolo 1
    Denominazione e vini
    La denominazione di origine controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla sottozona
    “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” è riservata alle seguenti tipologie di vini:
    “Montepulciano d'Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” superiore;
    “Montepulciano d'Abruzzo” “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” riserva.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    I vini a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre
    de L’Aquila” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale
    risultano composti dal vitigno Montepulciano per almeno il 90%;
    possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
    regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    La zona di produzione della sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” ricade in provincia di
    L’Aquila e comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
    Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri,
    Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto,
    Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena,
    Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Roccacasale, San
    Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona,
    Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  • Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC Montepulciano
    d'Abruzzo sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” devono essere quelle normali della zona
    e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
    Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano
    d'Abruzzo” con riferimento alla sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” devono essere
    ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri
    s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a mezzogiorno.
    52
  • Densità d'impianto.
    Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere
    inferiore a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a
    pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
  • Forme di allevamento e sesti di impianto.
    Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola
    orizzontale e spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di
    allevamento.
    Altre pratiche colturali.
    È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
  • Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
    La produzione massima di uva ad ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la
    produzione del vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de
    L’Aquila” sono le seguenti:
  • Produzione uva: 13,5 tonnellate/ettaro.
  • Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla
    superficie effettivamente impegnata dalla vite.
    A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
    una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  • Zona di vinificazione.
    Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate
    all'interno della zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano
    d'Abruzzo”.
  • Resa uva/vino.
    La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui
    sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
    l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
    Invecchiamento/Affinamento.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” seguito
    dalla menzione superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non
    inferiore a sei mesi.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” seguito
    dalla menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a
    ventiquattro mesi di cui sei mesi in legno.
    53
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” seguito
    dalla menzione superiore, non può essere immesso al consumo prima del 1° ottobre, successivo
    all'annata di produzione delle uve.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” seguito
    dalla menzione riserva, non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno
    successivo all'annata di produzione delle uve.
    Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” all'atto
    dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    -Montepulciano d'Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” superiore:
  • colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: etereo, profumi di frutti rossi, spezie e con caratteri fini nella fase di invecchiamento e con
    sentori di confettura se sottoposto a parziale appassimento delle uve;
  • sapore: secco, armonico, sapido, leggermente tannico che si affina con il tempo al morbido;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol., con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri
    riduttori;
  • acidità totale minima: 4,50 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
    -Montepulciano d'Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” riserva:
  • colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: speziato e persistente;
  • sapore: secco, persistente, equilibrato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,000% vol. con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri
    riduttori;
  • acidità totale minima: 4,50 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” qualora
    sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o
    percezione) di legno.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  • Caratteri e posizione in etichetta.
    Per il vino Montepulciano d’Abruzzo” sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila”, il nome
    della sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” deve sempre precedere senza nessun
    intercalare la denominazione “Montepulciano d’Abruzzo” e figurare in caratteri di dimensioni uguali
    o superiori di quelli usati per la denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo”.
  • Vigna.
    54
    Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” con
    riferimento alla sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” può essere utilizzata la menzione
    “vigna” ai sensi dell’art. 31, par. 10, della legge 238/2016.
    Articolo 8
    Confezionamento
  • Materiali e volumi nominali dei recipienti.
    Per il confezionamento del vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona Terre Aquilane” o
    “Terre de L’Aquila” è consentito utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume
    nominale pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume nominale fino
    a 27 litri.
  • Chiusure dei recipienti.
    Per il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila”
    seguito dalla menzione “riserva” è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica delimitata dall’art.3 della sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila”
    comprende due aree montane così distinte: la prima una piccola conca intermontana denominata
    “Piano” in agro di Ofena nonché le aree circostanti ricadenti nei territori di Capestrano e Villa S.
    Lucia, definita dalle pendici sud-orientali del massiccio del Gran Sasso e dalla catena del Sirente.
    Il pianoro e le aree limitrofe si trovano a circa 400-450 metri sul livello del mare, con ottime
    esposizioni.
    I suoli sono costituiti da terrazzi alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che
    rendono questi terreni particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed
    alla esposizione. La ritenzione idrica è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti.
    La seconda comprende una conca intermontana denominata definita a nord-est/sud- est dalle pendici
    del massiccio della Maiella ed a nord-ovest dalle propaggini della catena del Velino-Sirente. L’ampia
    vallata giace a circa 400 metri sul livello del mare, con ottime esposizioni e buona ventilazione. I
    suoli sono costituiti da terrazzi fluvio-alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che
    rendono questi terreni particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed
    alla esposizione.
    Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 14°C di ottobre,
    ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie anche superiori a 24°C.
    L’escursione termica annua è considerevole poiché legata alla presenza dei massicci montuosi che
    durante l’inverno fa sentire la sua influenza, così come sono veramente notevoli le escursioni termiche
    tra giorno e notte (anche di 20-25°C), che determinano le condizioni ottimali per l’accumulo di
    sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a uve di straordinaria qualità con vini dai profumi
    intensi e caratterizzati.
    L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso
    tra 1.800 ed i 2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione del vitigno
    55
    Montepulciano. Le precipitazioni totali annue si aggirano mediamente sui 700 mm; il periodo più
    piovoso è quello compreso tra novembre e dicembre (oltre 70 mm/mese) mentre i mesi con il minimo
    assoluto sono quelli di luglio ed agosto (intorno a 30 mm/mese).
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    La presenza della vitivinicoltura nelle aree interne dell’Abruzzo trova una fondamentale
    testimonianza storica nel poeta latino Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona nel 43 a.C. e morto in
    esilio a Tomi sul Mar Nero nel 17 d.C., che rievoca con i versi che seguono la sua terra natale:
    “Sulmona, la terza parte della campagna Peligna mi tiene, una terra piccola, ma salubre per le acque
    di fonte. Anche se il sole, quando è vicino, spacca la pietra e la stella del cane di Icaro risplende
    violenta, i campi Peligni son percorsi da limpide correnti, e sul suolo morbido l’erba rigogliosa
    verdeggia. Terra fertile della spiga di Cerere, e ancor più di uva, qualche campo dà anche l’albero di
    Pallade, l’ulivo, ...”. Molti secoli dopo un’altra importante testimonianza viene dal barone Giuseppe
    Nicola Durini (1765-1845) il cui saggio dal titolo De’ vini degli Abruzzi, contenuto negli Annali Civili
    del regno delle Due Sicilie (n°36, 1820), costituisce un valido compendio ampelografico ed enologico
    che conserva ancora oggi una certa validità. Il Durini scriveva a proposito dei vini degli Abruzzi :
    “…Pure avendo già detto che quella marna variamente si compone, avviene che dove la
    combinazione ne sia favorevole, produconsi vini non ispregevoli. Per tale cagione nella Provincia di
    Chieti la lagrima di Tollo, i vini di Ortona e quelli di Vasto riescono assai buoni e sono ricercati. ;
    nella Provincia di Teramo i vini di
    Castellamare, come in quella di Aquila, que’ di Popoli e di Capestrano Né vogliansi lodar meno i
    vini di Bugnara e Prezza nella valle di Solmona, perché le vigne son messe fra ciottoli silicei rivestiti
    di bianchissima crosta calcarea e nettissimi, sopra de’ quali riposa e viene a maturità il grappolo
    che acquista un singolar sapore. Questo vino ha quel raro gusto che dicesi di sasso da’ francesi”.
    Ma come afferma Franco Cercone nel suo libro La meravigliosa storia del Montepulciano d’Abruzzo,
    la prima notizia storica sulla presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo, è contenuta nell’opera
    di Michele Torcia dal titolo Saggio Itinerario Nazionale pel Paese dei Peligni fatto nel 1792 (Napoli
    1793). L’archivista e bibliotecario di Ferdinando IV ebbe infatti modo di osservare il vitigno
    Montepulciano e di degustarne il vino nell’agro sulmonese da lui definito per la feracità del suolo “la
    vera tempe dell’Italia”. Anche se la provenienza di questo vitigno nell’area sulmonese resta
    sconosciuta, nel primo ottocento il Montepulciano di fatto resta in splendido isolamento nella Valle
    Peligna e nell’Alto Tirino e non ancora si affaccia a quella finestra naturale costituita dalle Gole di
    Popoli. Si deve sicuramente alle famiglie dei Mezzana e dei Tabassi l’ampliamento dell’area di
    coltivazione del Montepulciano poiché queste, benché proprietarie di vasti possedimenti in Sulmona
    e nei centri limitrofi, indirizzano le proprie mire sui fertili territori posti oltre le Gole di Popoli e lungo
    la Valle della Pescara. In quest’area vengono infatti a formarsi ricchi feudi, per lo più in tenimento di
    Torre dei Passeri, Tocco da Casauria e Musellaro. È da ritenersi che le condizioni climatiche,
    particolarmente favorevoli alla viticoltura, siano alla base delle motivazioni che indussero esponenti
    della nobiltà sulmonese ad espandere i loro possedimenti in quest’area ed è probabile che il
    Montepulciano sia stato trapiantato dai Mezzana a Torre dei Passeri e da qui il “vitigno portabandiera
    dell’Abruzzo” sia migrato agli inizi del ‘900 verso il chietino, la costa pescarese ed il teramano.
    Dopo il Torcia sono innumerevoli i testi storici ed i manuali tecnici nei quali vengono descritte le
    caratteristiche di questo vitigno: ricordiamo in particolare Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi che
    nell’opera dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione
    venne pubblicata nel 1897, descrivono in maniera dettagliata la viticoltura della provincia di L’Aquila
    all’epoca: “i vitigni a bacca bianca più coltivati erano il Camplese o Campolese (Passerina), il
    Racciapollone (Montonico), il Tivolese, il Verdicchio, la Malvasia, il Moscatello, mentre tra le uve
    56
    rosse il Montepulciano (cordisco e primutico), il Gaglioppo, l’Aleatico, la Lacrima. La produzione
    totale di vino di tutta la provincia era di 500.000 ettolitri di cui il 63% rosso ed il 37% bianco. La
    piazza di Milano ne consumava la maggior parte”.
    Da allora è trascorso molto tempo ed i produttori hanno fatto molti progressi sulla strada della qualità,
    riscuotendo unanimi consensi. Purtroppo, lo spopolamento delle aree interne e l’utilizzo dei suoli per
    usi non agricoli hanno contribuito e non poco al significativo ridimensionamento della vitivinicoltura
    in questa splendida area. Attualmente essa interessa solo alcune zone dell’areale delimitato, ma la
    riscoperta della viticoltura di montagna sta suscitando notevole interesse intorno a questa coltura con
    significativi investimenti in nuovi vigneti.
    Comunque, oltre ai fattori storici, l’incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso la
    definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante
    e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate
    caratteristiche e tipicità.
  • Base ampelografia dei vigneti:
    il vino DOC Montepulciano d’ Abruzzo, sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” deve
    essere ottenuto da uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno
    Montepulciano per almeno il 90%.
  • Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella
    zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice
    o doppia, con un numero minimo di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, così come i sistemi di
    potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.
  • Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini
    rossi di medio e lungo invecchiamento. Il vino Montepulciano d’Abruzzo della sottozona “Terre
    Aquilane o Terre de L’Aquila” è sempre seguito dalla menzione superiore o dalla menzione riserva.
    Per la menzione superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non
    inferiore a sei mesi. L’immissione al consumo è prevista a partire dal 1°ottobre dell’anno successivo
    alla produzione delle uve.
    Per la menzione riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a
    ventiquattro mesi. L’immissione al consumo è prevista a partire dal 1° gennaio del terzo anno
    successivo alla produzione delle uve.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    La denominazione Montepulciano d’Abruzzo seguita dalla sottozona “Terre Aquilane o Terre de
    L’Aquila” comprende due tipologie di vino rosso da medio e lungo invecchiamento con
    caratteristiche qualitative che ne permettono l’attribuzione sia della menzione “superiore” e sia della
    menzione “riserva”. Questo nel rispetto dei gradienti di maturazione delle uve Montepulciano, delle
    qualità chimico-fisiche ed organolettiche dei vini che presentano caratteristiche adatte ad essere
    classificati come produzioni di alto pregio nazionale ed internazionale.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera
    b).
    La tradizione secolare dell’enologia viticola aquiliana ha consentito una caratterizzazione dei vini a
    base Montepulciano molto accurata in grado di distinguere non solo a delle singole vallate montane
    per altitudine ed esposizione, ma anche con specificità territoriali in grado di valorizzare al meglio le
    caratteristiche delle uve e dei vini anche a livello dei singoli territori comunali.
    57
    ALLEGATO 8
    “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “COLLINE PESCARESI”
    Articolo 1
    Denominazione e vini
    La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla
    sottozona “Colline Pescaresi” è riservata seguenti tipologie di vini:
    Montepulciano d'Abruzzo “Colline Pescaresi” superiore;
    Montepulciano d'Abruzzo “Colline Pescaresi” riserva.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    I vini a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo “Colline Pescaresi” devono
    essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal
    vitigno Montepulciano per almeno il 90%;
    possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
    regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    La zona di produzione della sottozona “Colline Pescaresi” ricade in Provincia di Pescara e comprende
    l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
    Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti,
    Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice,
    Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano,
    Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli,
    Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri,
    Turrivalignani, Vicoli.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  • Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo
    sottozona “Colline Pescaresi” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al
    mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
    Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano
    d'Abruzzo” con riferimento alla sottozona “Colline Pescaresi” devono essere ottenute unicamente da
    vigneti ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. ed
    eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a mezzogiorno.
    58
  • Densità d'impianto.
    Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere
    inferiore a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a
    pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
  • Forme di allevamento e sesti di impianto.
    Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola
    orizzontale e spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di
    allevamento.
    -Altre pratiche colturali.
    È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
  • Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
    La produzione massima di uva ad ettaro e la titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la
    produzione del vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Colline Pescaresi” sono le seguenti:
  • Produzione uva: 13,5 tonnellate/ettaro.
  • Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla
    superficie effettivamente impegnata dalla vite.
    A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
    una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  • Zona di vinificazione.
    Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate
    all'interno della zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano
    d'Abruzzo”.
  • Resa uva/vino.
    La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui
    sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
    l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
    Invecchiamento/Affinamento.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Colline Pescaresi” seguito dalla menzione
    “superiore” deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a sei mesi.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Colline Pescaresi” seguito dalla menzione
    “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi
    di cui sei mesi in legno. Il vino a DOC “Montepulciano d'Abruzzo” sottozona “Colline Pescaresi”
    seguito dalla menzione “superiore”, non può essere immesso al consumo prima del 1° ottobre,
    successivo all'annata di produzione delle uve.
    59
    Il vino a DOC “Montepulciano d'Abruzzo” sottozona “Colline Pescaresi” seguito dalla menzione
    “riserva”, non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo
    all'annata di produzione delle uve
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Colline Pescaresi” all'atto dell'immissione al
    consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    -Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Colline Pescaresi” superiore:
  • colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: etereo, profumi di frutti rossi, spezie e con caratteri fini nella fase di invecchiamento e con
    sentori di confettura se sottoposto a parziale appassimento delle uve;
  • sapore: secco, armonico, sapido, leggermente tannico che si affina con il tempo al morbido;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol., con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri
    riduttori;
  • acidità totale minima: 4,50 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
    -Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Colline Pescaresi” riserva:
  • colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: speziato e persistente;
  • sapore: secco, persistente, equilibrato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri
    riduttori;
  • acidità totale minima: 4,50 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Colline Pescaresi”, qualora sottoposto al
    passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  • Caratteri e posizione in etichetta.
    Per il vino Montepulciano d’Abruzzo” con riferimento alla sottozona “Colline Pescaresi”, il nome
    della sottozona deve sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione “Montepulciano
    d’Abruzzo” e figurare in caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la
    Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”.
  • Vigna.
    Nella designazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”
    con riferimento alla sottozona Colline Pescaresi può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi
    dell’art. 31, par. 10, della legge 238/2016.
    60
    Articolo 8
    Confezionamento
  • Materiali e volumi nominali dei recipienti.
    Per il confezionamento del vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Colline Pescaresi” è
    consentito utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri:
    0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume nominale fino a 27 litri.
  • Chiusure dei recipienti.
    Per il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Colline Pescaresi” seguito dalla menzione “riserva”
    è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazione sulla zona geografica
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
    La zona geografica delimitata dall’art. 3 la quale, fatta eccezione per una stretta fascia più interna a
    confine con le altre tre province della regione che può considerarsi montuosa, è costituita da un’ampia
    ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che
    si spinge sino ai piedi del Gran Sasso e della Maiella. Si tratta per la maggior parte di suoli bruni,
    suoli bruni calcarei (regisuoli e vertisuoli) nonché suoli bruni mediterranei. La vocazione di questi
    terreni, per pendenze entro il 25% ed esposti a meridione, è indirizzata verso la viticoltura e
    l’olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da
    fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600
    mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. Il periodo più piovoso è quello
    compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello
    di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm). Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese
    tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono
    le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e della
    Maiella, così come la ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve nonché
    l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e
    caratterizzati. L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-
    ottobre, è compreso tra 1.700 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.300 gradi- giorno (collina
    litoranea), condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà precoci come il
    Pecorino e di quelle tardive come il Montepulciano.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    Le notizie storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area pescarese sono numerose, come
    testimoniano diversi autori di differenti epoche, legata soprattutto all’instancabile opera dei padri
    benedettini presenti nelle diverse abbazie sorte sul territorio quali quella di S. Clemente a Casauria
    per volere dell’imperatore Ludovico II che acquistò le terre nell’871, quella di Santa Maria di
    Casanova del 1191 (Villa Celiera) e quella di Santa Maria Arabona del 1209 (Manoppello). Ma,
    facendo un salto di alcuni secoli, come afferma il Prof. Franco Cercone in uno dei suoi numerosi
    scritti “dobbiamo sicuramente alle famiglie dei Mezzana e dei Tabassi, alla fine del 1700,
    l’ampliamento dell’area di coltivazione del vitigno Montepulciano poiché queste, benché proprietarie
    61
    di vasti possedimenti in Sulmona e nei centri limitrofi, indirizzarono le proprie mire sui fertili territori
    posti oltre le Gole di Popoli e lungo la Valle Pescara”. In quest’area, ascritta oggi alla provincia di
    Pescara, vengono infatti a formarsi ricchi feudi, per lo più in tenimento di Torre dei Passeri, Tocco
    da Casauria e Musellaro. E’ da ritenersi che le condizioni climatiche e le caratteristiche geologiche
    dell’alta Val Pescara, particolarmente favorevoli alla viticoltura, siano alla base delle motivazioni che
    indussero esponenti della nobiltà sulmonese ad espandere i loro possedimenti in quest’area ed è
    probabile che diversi vitigni, tra cui il Montepulciano, siano stati trapiantati dai Mezzana a Torre dei
    Passeri e da qui, il “vitigno portabandiera dell’Abruzzo”, sia migrato agli inizi del 1900 verso il
    chietino, la costa pescarese ed il teramano. Da quanto detto si evince che la presenza del vitigno
    Montepulciano nell’entroterra della provincia di Pescara, oggi vitigno alla base per la produzione dei
    vini rossi di quest’area, risale ormai ad oltre due secoli ed è proprio in questa zona che esso ha potuto
    esprimere tutte le sue potenzialità, evidenziando peculiari caratteristiche legate sia agli aspetti olfattivi
    che gustativi. La zona interna della provincia di Pescara vanta antiche tradizioni viticole tanto che un
    sinonimo del vitigno Montepulciano è “Montepulciano di Torre de’ Passeri” o semplicemente “Torre
    de’ Passeri” come ricorda Bruno Bruni nel capitolo dedicato al Montepulciano in una pubblicazione
    del Ministero dell’Agricoltura - Commissione per lo studio ampelografico dei principali vitigni ad
    uve da vino coltivati in Italia del 1955. Comunque, oltre ai fattori storici, che legano strettamente il
    prodotto al territorio, molto importante è anche l’incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la
    definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante
    e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate
    caratteristiche e tipicità.
  • Base ampelografia dei vigneti:
    il vino Doc Montepulciano d’ Abruzzo, sottozona “Colline Pescaresi” deve essere ottenuto da uve
    provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano per
    almeno il 90%.
  • Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella
    zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice
    o doppia, con un numero minimo di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, così come i sistemi di
    potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.
  • Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini
    rossi di medio e lungo invecchiamento. Il vino Montepulciano d’Abruzzo della sottozona “Colline
    Pescaresi” è sempre seguito dalla menzione superiore o dalla menzione riserva. Per la menzione
    superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a sei mesi.
    L’immissione al consumo è prevista a partire dal 1°ottobre dell’anno successivo alla produzione delle
    uve.
    Per la menzione riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a
    ventiquattro mesi di cui sei mesi in legno. L’immissione al consumo è prevista a partire dal 1° gennaio
    del terzo anno successivo alla produzione delle uve.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    La denominazione Montepulciano d’Abruzzo seguita dalla sottozona colline Pescaresi comprende
    due tipologie di vino rosso da medio e lungo invecchiamento con caratteristiche qualitative che ne
    permettono l’attribuzione sia della menzione “superiore” e sia della menzione “riserva”. Questo nel
    rispetto dei gradienti di maturazione delle uve Montepulciano, delle qualità chimico-fisiche ed
    62
    organolettiche dei vini che presentano caratteristiche adatte ad essere classificati come produzioni di
    alto pregio nazionale ed internazionale
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera
    b).
    La tradizione secolare dell’enologia viticola sulla caratterizzazione dei vini ha consentito di
    distinguere i specifici territori tra cui la sottozona Colline Pescaresi in grado di valorizzare al meglio
    nei singoli territori le peculiarità delle uve Montepulciano per la produzione del vin rossi di alto
    lignaggio denominati Montepulciano d’Abruzzo.
    63
    ALLEGATO 9
    MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “SAN MARTINO SULLA
    MARRUCCINA”
    Articolo 1
    Denominazione e vini
    La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla
    sottozona “San Martino sulla Marruccina” è riservata alle seguenti tipologie di vini:
    “Montepulciano d'Abruzzo” “San Martino sulla Marruccina” superiore;
    “Montepulciano d'Abruzzo” “San Martino sulla Marruccina” riserva.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    La Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo “San Martino sulla Marruccina”
    è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano
    composti dal vitigno Montepulciano per almeno il 90%;
    possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
    regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo”
    sottozona “San Martino sulla Marrucina” ricade in Provincia di Chieti e comprende l’intero territorio
    amministrativo del Comune di San Martino sulla Marrucina.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  • Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC Montepulciano
    d'Abruzzo sottozona San Martino sulla Marrucina devono essere quelle normali della zona e atte a
    conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono
    trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
    Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
  • Densità d'impianto.
    Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere
    inferiore a 4000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.
  • Forme di allevamento e sesti di impianto.
    Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona o comunque forme
    atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I sesti di impianto devono essere adeguati
    alle forme di allevamento. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.
    64
    -Altre pratiche colturali.
    È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
  • Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
    La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la
    produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona “San Martino sulla Marrucina” sono le seguenti:
  • Produzione uva: 12 tonnellate/ettaro.
  • Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
    A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
    una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  • Zona di vinificazione.
    Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate
    all'interno della zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano
    d'Abruzzo”.
  • Resa uva/vino.
    La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui
    sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
    l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
    denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
  • Invecchiamento/Affinamento.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “San Martino sulla Marrucina” seguito dalla
    menzione “superiore” deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento
    obbligatorio non inferiore a dodici mesi di cui almeno sei in recipienti di legno.
    Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “San Martino sulla Marrucina” seguito dalla menzione
    “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a
    ventiquattro mesi di cui almeno dodici in recipienti di legno.
    Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “San Martino sulla Marruccina” seguito dalla
    menzione superiore, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    -Montepulciano d'Abruzzo “San Martino sulla Marruccina” superiore:
  • colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;
  • sapore: pieno, secco, armonico, leggermente tannico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;
    65
    -Montepulciano d'Abruzzo “San Martino sulla Marruccina” riserva:
  • colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: speziato e persistente;
  • sapore: secco, persistente, equilibrato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,000% vol. con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri
    riduttori;
  • acidità totale minima: 4,50 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
    Il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “San Martino sulla Marruccina”, qualora
    sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o
    percezione) di legno.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  • Caratteri e posizione in etichetta.
    Per il vino a DOC Montepulciano d’Abruzzo” sottozona “San Martino sulla Marruccina”, il nome
    della sottozona deve sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione “Montepulciano
    d’Abruzzo” e figurare in caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la
    Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”.
  • Vigna.
    Nella designazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo”
    con riferimento alla sottozona “San Martino sulla Marruccina” può essere utilizzata la menzione
    “vigna” ai sensi dell’art. 31, par. 10, della legge 238/2016.
    Articolo 8
    Confezionamento
  • Materiali e volumi nominali dei recipienti.
    Per il confezionamento del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “San Martino sulla Marruccina”
    è consentito utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale di volume nominale pari a litri:
    0,375-0,750 - 1,500 -3,000 - 6,000 e tutti i formati speciali di volume nominale fino a 27 lt.
  • Chiusure dei recipienti.
    Per il vino a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona “San Martino sulla Marruccina” seguito dalla
    menzione “riserva” è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    66
    La zona geografica delimitata dall’art. 3 comprende esclusivamente il territorio amministrativo del
    Comune di San Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti, costituita da un’ampia fascia collinare
    che si affaccia nella parte nord-occidentale ai piedi della Maiella.
    Nella grande maggioranza dei casi i suoli agricoli presentano una equa ripartizione di materiale da
    cui si formano terreni con struttura ghiaioso-sabbiosa e sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con
    spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica è medio bassa
    con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. La vocazione di questi terreni, per pendenze entro
    il 25% e ben esposti, è indirizzata principalmente verso la viticoltura, coltura che determina uno
    sfruttamento normale del suolo e lo preserva da fenomeni di erosione accelerata.
    Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra gli 800 e i 900 mm. Il periodo più
    piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80-90 mm/mese) mentre il mese con il
    minimo assoluto è quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm). Il clima è di tipo temperato-caldo,
    con temperature medie comprese tra i 13,5°C di aprile ed i 15,5°C di ottobre, con punte di 28-29°C
    nei mesi di luglio ed agosto.
    L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso
    tra 1.900 gradi-giorno ed i 2.100 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale
    del vitigno Montepulciano e di eventuali altri vitigni complementari.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico
    greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua
    vittoria di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che
    Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei
    Frentani (attuale provincia di Chieti), si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia. Da
    allora innumerevoli sono le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nella provincia
    di Chieti, in particolare a partire dal secolo XIII. In particolare, la presenza della vite in agro di San
    Martino sulla Marrucina è testimoniata sin dai primi del 1500 dai “polverieri”, figura alquanto
    complessa e difficile da definire in poche righe: era un mercante scaltro, era un formidabile soldato
    se doveva difendere la sua cittadina e la sua gente, era un valente artigiano che sfruttava le poche
    risorse che aveva unendole alle proprie conoscenze. Nessuno sa con certezza come la ricetta della
    polvere pirica sia giunta a San Martino, forse portata da un monaco assegnato all’antichissima abazia
    che vi sorgeva, di certo c’è che quanto vi giunse, venne subito migliorata e mantenuta per secoli
    segreta, tramandata solo di padre in figlio e all’interno della comunità di San Martino. Ogni polveriere
    aveva la sua grotta scavata lungo il pendio di San Martino che guarda alla Majella, il più boscoso e
    selvaggio; la ricetta segreta era formata da zolfo, salnitro (una muffa che cresce naturalmente nelle
    grotte di San Martino sulla Marrucina) e carbone di vite, la pianta sacra della comunità sanmartinese,
    che dava uva per sfamarsi, vino per dissetarsi e il carbone dei tralci della potatura per realizzare la
    polvere da sparo. La polvere pirica prodotta veniva venduta in tutta la provincia e anche molto fuori
    regione, sino alla Campania. La polvere da sparo veniva utilizzata infatti in massima parte per scopi
    agricoli, per sgretolare grandi massi presenti nei fondi agricoli o per ridurre in ciocchi i grandi tronchi
    di albero. Inoltre, la presenza della vite e del commercio del vino in questa zona ci deriva anche dai
    numerosi scritti relativi ai commercio tra Venezia, Ancona, Ortona e la Slavonia. I numerosi traffici
    che coinvolgevano Ortona, centro poco distante dal San Martino, riguardavano i generi alimentari
    maggiormente prodotti all’epoca; uno dei principali era il vino, sia bianco che rosso, come dimostrano
    numerose testimonianze provenienti dall’Archivio di Stato di Dubrovnik, l’antica Ragusa.
    Un’ulteriore testimonianza dell’importanza della coltura della vite, della vinificazione e del
    commercio del vino in provincia di Chieti proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576,
    67
    così come quella di fra’ Serafino Razzi (1531-1611), sacerdote domenicano e Priore prima del
    convento di Penne e poi di Vasto, così come dal barone Giuseppe Nicola Durini (1765-1845) il cui
    saggio dal titolo De’ vini degli Abruzzi, contenuto negli Annali Civili del regno delle Due Sicilie
    (n°36, 1820), costituisce un valido compendio ampelografico ed enologico che conserva ancora oggi
    una certa validità.
    Come afferma Franco Cercone nel suo libro La meravigliosa storia del Montepulciano d’Abruzzo, la
    prima notizia storica sulla presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo, è contenuta nell’opera di
    Michele Torcia dal titolo Saggio Itinerario Nazionale pel Paese dei Peligni fatto nel 1792 (Napoli
    1793). Questo vitigno, rimasto in splendido isolamento e perfettamente acclimatatosi nelle aree
    interne, si è diffuso sul finire del 1800 verso la fascia costiera ed a partire dal secondo dopoguerra è
    diventato il vitigno rosso più coltivato in regione, in particolare nella provincia di Chieti. Esso
    costituisce oggi la base del vino abruzzese più importante ed apprezzato, simbolo enoico di un’intera
    regione, il “Montepulciano d’Abruzzo” DOC, riconosciuto nel 1968, il cui disciplinare è stato negli
    anni oggetto di alcune modifiche volte alla qualificazione del prodotto ed alla identificazione
    territoriale mediante la individuazione di diverse sottozone, tra le quali quella denominata “San
    Martino sulla Marrucina”.
    L’incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di
    alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di
    produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.
  • Base ampelografia dei vigneti: il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “San Martino sulla
    Marrucina” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano
    composti dal vitigno Montepulciano almeno all’ 90%.
  • Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento presente nella
    zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro, e le forme a spalliera
    semplice o doppia, con un numero minimo di ceppi per ettaro molto elevato. Fermo retando i vigneti
    esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti il numero minimo deve essere di 4.000 di ceppi per ettaro.
    I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate
    al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione della resa massima di uva che non
    può superare le 12 tonnellate/ettaro.
  • Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini
    rossi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. Le
    operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento/affinamento devono essere effettuate
    all’interno della zona di produzione. Non sono consentite le pratiche dell’arricchimento e della
    concentrazione. Il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “San Martino sulla Marrucina” nella
    tipologia superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio
    non inferiore a dodici mesi, di cui almeno sei in recipienti di legno, mentre quello che si fregia della
    menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non
    inferiore a ventiquattro mesi, di cui almeno dodici in recipienti di legno.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    La secolare presenza ed il particolare equilibro che il vitigno Montepulciano ha trovato nell’area
    interessata, portano a considerare detto vitigno una “varietà autoctona” abruzzese, le cui peculiarità
    si estrinsecano appieno nel vino DOC “Montepulciano d’Abruzzo”. La denominazione comprende
    tre tipologie di vino rosso, il base il superiore ed il riserva, che dal punto di vista analitico ed
    organolettico esprimono caratteri propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva
    nell’art. 6 del presente disciplinare.
    68
    In particolare i vini presentano un colore rosso rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore
    che tende al granato con l’invecchiamento; l’odore tipico nei vini giovani è quello dei frutti rossi
    maturi (ciliegia, mora) mentre nei vini invecchiati si percepiscono sentori di confetture e spezie (pepe,
    tabacco, liquirizia); il sapore è secco, asciutto, giustamente tannico, vellutato ed armonico.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera
    b).
    La ristretta area geografica interessata presenta un’orografia ed una pedologia piuttosto omogenea,
    ed è caratterizzata da particolari condizioni climatiche che permettono di individuare uno specifico
    microclima. In linea generale, la giacitura collinare dei vigneti, l’ottima esposizione, le notevoli
    escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella, associate
    alla buona ventilazione (brezze di mare e di monte) ed all’assenza di ristagni di umidità nei terreni,
    determinano condizioni ottimali per l’estrinsecazione delle peculiari caratteristiche vegeto-produttive
    del vitigno Montepulciano, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati, difficilmente
    replicabili in altri areali.
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