Ovada Docg

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA
“DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE” O “OVADA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Già riconosciuta come tipologia della
DOC “Dolcetto di Ovada” con DPR 01.09.1972 G.U.311-30.11.1972
Approvato DOCG con DM 17.09.2008 G.U. 229 del 30.09.2008
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 del 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
1.La denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è
riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare
di produzione per la seguente tipologia, specificazioni aggiuntive o menzioni:
“Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ;
“Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ”riserva” ;
“Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ”vigna”;
“Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ”vigna” “riserva” .
Articolo 2
Base ampelografica
1.I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”
devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica: Dolcetto al 100%.
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Articolo 3
Zona di produzione delle uve
1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata
e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” comprende l’intero territorio dei seguenti
comuni : Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro,
Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida,
Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba,
Tagliolo Monferrato, Trisobbio.
Articolo 4
Norme per la viticoltura

  1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione
    di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” devono essere quelle
    tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
    caratteristiche di qualità' previste dal presente disciplinare.
  2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che
    seguono:
  • terreni: argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, compresi quelli a medio impasto;
  • giacitura: esclusivamente collinare, esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non
    sufficientemente soleggiati;
  • altitudine: non superiore a 600 metri s.l.m.;
  • esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
  • densità di impianto: i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti
    da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4000;
  • forme di allevamento: controspalliera con legatura della vegetazione verde sempre al disopra del
    capo a frutto e sistema di potatura Guyot tradizionale e comunque atti a non modificare le
    caratteristiche delle uve e del vino;
  • è vietata ogni pratica di forzatura.
  1. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a
    denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ed i titoli
    alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere
    rispettivamente le seguenti:
    Vini Resa uva Tit. alcolomet.
    (t/ha) vol. min. nat.
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”
    7 12,00% vol.
  2. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata
    e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal
    relativo toponimo deve essere di tonnellate 6 per ettaro in coltura specializzata.
    Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto
    di Ovada Superiore” o “Ovada” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal
    relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo
    naturale di 12,50%vol.
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  3. La denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” può
    essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva vigna, seguita dal relativo toponimo o nome
    tradizionale, purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni. Se l’età di tale vigneto è
    inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:
    al terzo anno d’impianto:
    vino resa uva titolo alcolometrico
    t/ha volumico naturale minimo
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ”vigna”
    3,60 12,50% vol.
    al quarto anno d’impianto:
    vino resa uva titolo alcolometrico
    t/ha volumico naturale minimo
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” “vigna”
    4,20 12,50% vol.
    al quinto anno d’impianto:
    vino resa uva titolo alcolometrico
    t/ha volumico naturale minimo
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” “Vigna”
    4,80 12,50% vol.
    al sesto anno d’impianto:
    vino resa uva titolo alcolometrico
    t/ha volumico min. naturale
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” “Vigna”
    5,40 12,50% vol.
  4. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a
    denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” devono
    essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
    medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a
    quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui
    all’art. 3.
  6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
    Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
    tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia,
    segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, fax, o
    mezzi consentiti dalla vigente normativa agli organi competenti per territorio preposti al controllo,
    indicati dalla Regione Piemonte, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
  7. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del
    Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente
    disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
    In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
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  8. E’ consentita la scelta vendemmiale, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le
    denominazioni di origine: “Monferrato” Dolcetto, “ Monferrato”.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  9. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate all’interno della zona di
    produzione delimitata dall’art. 3.
    2.Tuttavia il Ministero delle politiche agricole, alimentati e forestali, può consentire che le suddette
    operazioni siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle Provincie di
    Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona, dimostrino di aver effettuato negli ultimi cinque
    anni tali operazioni, previa istruttoria e relativo parere favorevole della Regione Piemonte.
  10. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    vino resa uva/vino prod.max.vino
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” 70% 4.900 l/ha
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” “vigna” 70% 4.200 l/ha
  11. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà
    diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il
    diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
  12. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate le pratiche enologiche atte a conferire
    al vino le migliori caratteristiche di qualità. E’ consentito L’arricchimento della gradazione zuccherina,
    secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
  13. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d’invecchiamento, prima dell’immissione al
    consumo:
    Tipologia Durata Decorrenza
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” 12 mesi dal 1 novembre dell’
    anno di raccolta
    delle uve
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” “vigna” 20 mesi dal 1 novembre dell’
    anno di raccolta
    delle uve
  14. E’ ammessa la colmatura con uguale tipologia di vino atto a diventare DOCG conservato in altri
    recipienti per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’invecchiamento obbligatorio.
  15. I prodotti vitivinicoli atti a diventare vino a denominazione di origine controllata e garantita
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” possono essere riclassificati, con la denominazione di
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    origine controllata “Monferrato” Dolcetto, “Monferrato” purché corrispondano alle condizioni ed ai
    requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  16. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”
    anche con menzione “riserva” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    Colore: rosso rubino tendente al granato;
    Odore: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
    Sapore: asciutto, con sentore mandorlato e/o sentore di frutta;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    Acidità totale minima: 4,5 g/l;
    Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
  17. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”
    con la menzione aggiuntiva “vigna” o entrambe le menzioni “vigna” e “riserva” all’atto
    dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    Colore: rosso rubino tendente al granato;
    Odore: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
    Sapore: asciutto, con sentore mandorlato, talvolta con sentori di frutta e/o speziati;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
    Acidità totale minima: 4,5 g/l;
    Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio
    decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità' totale e l'estratto non riduttore minimo.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  18. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
    quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
    naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
  19. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
    nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in
    inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
  20. Nella designazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada
    Superiore” o “Ovada” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna”
    purché:
  • le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
  • che tale menzione e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del
    decreto legislativo n. 61/2010.
  • coloro che, nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e
    garantita “Ovada”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “Vigna”
    abbiano effettuato almeno due delle tre operazioni principali (produzione, vinificazione,
    imbottigliamento);
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  • la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la
    menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei
    documenti di accompagnamento;
  • la menzione “vigna” seguita dal toponimo o nome tradizioale sia riportata in caratteri di
    dimensione inferiore o uguale al 50% della dimesione dei caratteri usati per la denominazione di
    origine.
  1. Nella designazione e presentazione di tutti i vini a denominazione di origine controllata e garantita
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle
    uve.
  2. E’ vietata la ripetizione, in etichetta, del nome geografico “Ovada”.
    Articolo 8
    Confezionamento
  3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a Denominazione di origine controllata e garantita
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” e” “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada Vigna” per la
    commercializzazione devono essere di forma bordolese, borgognona e similari e colore scuro
    tradizionale, delle seguenti capacità: 187 ml, 375 ml, 750 ml, 1.500 ml, 3.000 ml, 5.000 ml.
  4. E’ vietato il confezionamento e la presentazione delle bottiglie, con diciture o riproduzioni tali che
    possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque offensive del prestigio del vino.
  5. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a Denominazione di origine controllata e garantita
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” e “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada Vigna” devono
    essere chiuse con dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia.
    4.I vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” e
    “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada Vigna” sottoposti ad un periodo di invecchiamento non
    inferiore a 24 mesi possono portare la menzione aggiuntiva “ Riserva”.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    Da terreni argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, posti esclusivamente in zone
    collinari ad altitudini fino ai 600m s.l.m. deriva questo vino prodotto esclusivamente con uve Dolcetto,
    in una delle zone più vocate del Piemonte meridionale.
    La sua zona di produzione è il Monferrato e in particolare le colline che caratterizzano i territori
    dell’ovadese. comprende il territorio di 22 Comuni in Provincia di Alessandria con epicentro Ovada.
    L'area è prevalentemente collinare con forti pendenze e si snoda attorno al corso del fiume Orba. I
    vigneti sono impiantati solo nelle zone collinari in altitudini non superiori ai 600 m.sul livello mare
    con una densità di impianto non inferiore ai 4.000 ceppi ettaro. I vigneti sono impiantati con forme
    tradizionali di allevamento, controspalliera con vegetazione assurgente e forma di potatura a guyot.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    Le caratteristiche dei terreni esaltano le caratteristiche migliori delle uve dolcetto di cui la
    denominazione è costituita permettendo di ottenere vini più profumati e di qualità. La coltivazione del
    vitigno si è espansa in modo particolare a partire dall’800 anche se ha caratterizzato da sempre i vigneti
    della zona, al punto di essere stato anche definito Uva di Ovada, o, dai naturalisti, Uva Ovadensis.Pur
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    avendo caratteristiche atte all'invecchiamento, è un vino di pronta bevibilità e le moderate acidità totale
    e gradazione alcolica.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
    L’ovadese da origine a questa DOCG di grande pregio che è il coronamento dell’espressione della
    saggezza contadina e della grande potenzialità del territorio.Il rispetto della tradizione vinicola della
    regione insieme alla razionalità tecnologica hanno fatto si che questo prodotto fosse rappresentativo
    per tutta la socialità e la territorialità della sua zona di produzione.
    Articolo 10
    Struttura di controllo
    VALORITALIA S.r.l.
    Sede legale:
    Via Piave, 24
    00187 - ROMA
    Tel. +3906-45437975
    mail: info@valoritalia.it
    Sede operativa per l’attività regolamentata:
    Corte Zerbo, 27
    15066 - Gavi (AL)
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
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