Primitivo di Manduria Dolce Naturale Docg

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEL VINO
"PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvata come tipologia della DOC
“Primitivo di Manduria” con DPR 30.10.1974 GU 60 - 04.03.1975
Approvato DOCG con DM 23.02.2011 GU 57 - 10.03.2011
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vino

  1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" e'
    riservata al vino rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
    produzione.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  2. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Primitivo di Manduria Dolce Naturale" e'
    riservata al vino proveniente da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione
    ampelografica: 100% Primitivo.
    Articolo 3
    Zona di produzione uve
  3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a Denominazione di Origine
    Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" ricade nelle province di Taranto e
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    Brindisi e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei Comuni compresi nelle
    suddette province. Tale zona e' così delimitata:
    in provincia di Taranto, i territori dei comuni di Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano,
    Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano,
    Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana e quello della frazione di Talsano e delle isole
    amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano.
    Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate: partendo al km 87
    sulla strada provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il confine comunale di
    Carosino, fino ad incontrare quello di Monteparano, localita' Macchiella, lungo il quale prosegue,
    sempre verso sud, sino ad incrociare il confine di Roccaforzata in localita' Petrello. Prosegue quindi
    lungo il confine sud di Roccaforzata fino all'incrocio di questi con quello di Faggiano, a sud del
    centro abitato di questo comune. Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in
    direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km 76,500 circa),
    prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa, quindi lungo
    questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso nord fino a raggiungere
    quello di Fragagnano in prossimità della masseria San Grifone. Quindi, lungo il confine orientale
    di Fragagnano, prosegue verso nord sino ad incontrare quello di Grottaglie in localita' Pappadai,
    segue poi il confine comunale di Grottaglie in direzione nord-est raggiungendo, sulla strada
    provinciale Francavilla-Carosino, il km 87 da dove la delimitazione era iniziata.
    In provincia di Brindisi i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S. Susanna.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  4. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a D.O.C.G.
    "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" in tutte le tipologie previste dall'art. 1 devono essere
    quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
    caratteristiche di qualità.
  5. Per i nuovi impianti e reimpianti i sesti di impianto dovranno consentire l'allocamento di un
    numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500 calcolato sul sesto d'impianto. Le forme di
    allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono alberello pugliese e la contro spalliera,
    quest’ultima potata a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto una altezza dal
    suolo non superiore a 1 metro.
  6. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
  7. Ogni pratica colturale dovrà essere tale da non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
  8. Nella produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di
    Manduria Dolce Naturale" e' consentito esclusivamente l'uso di uve raccolte nella prima
    fruttificazione (grappoli), mentre sono da escludersi espressamente quelle provenienti dalle
    "femminelle" (racemi).
  9. La resa massima di uva ammessa per la produzione della Denominazione di Origine
    Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" non deve essere superiore a 7
    t/ha di vigneto in coltura specializzata.
  10. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a
    Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale",
    devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
    medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La Regione Puglia, su
    richiesta motivata del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria,
    può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile
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    rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al l’organismo di controllo
    competente.
  11. Alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino a
    Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" un
    titolo alcolometrico naturale minimo di 16% vol.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  12. Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini devono essere effettuate nell'interno della
    zona di produzione di cui all'art. 3.
  13. Le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in
    cassette all'aperto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidità e/o di
    ventilazione forzata.
  14. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
    conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini.
  15. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 60% pari ad una resa massima di 42
    ettolitri per ettaro. Qualora la resa dell'uva in vino superi tale limite decade il diritto alla
    Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" per tutto il
    prodotto.
  16. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce
    Naturale" non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo a
    quello di produzione delle uve.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  17. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce
    Naturale" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    -colore: rosso intenso, con sfumature tendenti al granato;
    -odore: ampio, complesso, talvolta con sentore di prugna;
    -sapore: dolce, vellutato, caratteristico;
    -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui effettivo 13,00% vol;
    -acidità totale minima: 5,0 g/l;
    -estratto non riduttore minimo: 30,0 g/l.
    Il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50,0 g/l.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  18. In etichetta e' vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare di produzione
    ivi compresi gli aggettivi "riserva", "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "classico",
    e similari.
  19. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
  20. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, e
    l'indicazioni di fattorie, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
    il consumatore.
  21. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di
    Manduria Dolce Naturale" può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita
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    dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario
    vitivinicolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti
    separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia
    nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. I relativi toponimi o nomi tradizionali devono
    figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell' articolo 6, comma 8, del Decreto legislativo n°
    61/2010.
    Articolo 8
    Confezionamento
  22. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale"
    deve essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a un
    massimo di 6 litri secondo le disposizioni vigenti in materia. Per gli stessi e' obbligatorio il tappo raso
    bocca, tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,25 e' consentito anche l'uso del tappo a vite.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
    Il territorio in cui ricade l’areale di produzione della D.O.C.G. Primitivo di Manduria Dolce Naturale è
    essenzialmente caratterizzato da due tipologie di paesaggio: l’Arco Jonico e la penisola Salentina.
    L’Arco Jonico(zona costiera) interessa maggiormente la zona costiera e comprende i comuni di
    Carosino, San Giorgio Ionico, Monteparano, Roccaforzata, Faggiano, Lizzano, Leporano, Pulsano,
    Fragagnano, Sava, Maruggio, Manduria. Esso si estende a partire dalla costa ionica fino ad arrivare alla
    base delle Murge, ad ovest fino alla Fossa Bradanica e ad est fino al contatto con il Salento Nord
    Occidentale. La morfologia deriva dai frequenti e brevi cicli sedimentari trasgressivo-regressivi che
    hanno interessato l’area sin dal Pliocene medio, conferendo al paesaggio il tipico aspetto a “gradinata”
    costituito, appunto, da una serie di scarpate che progressivamente degradano verso la linea di costa,
    lungo la quale è possibile osservare un sistema di dune cui sono associate estese depressioni
    retrodunali. Il clima è di tipo mediterraneo con inverni abbastanza miti(temperatura minima media 6-
    7°C)ed estati calde(temperatura massima media 25-26°C). La piovosità si attesta attorno ai 650 mm di
    pioggia annui concentrati prevalentemente nel periodo invernale.
    Il Salento o Penisola salentina risulta la tipologia predominante in cui rientrano i Comuni di Avetrana,
    S.Marzano di San Giuseppe, Torricella, Torre dell’Ovo, Campomarino, S.Pietro in Bevagna, Torre
    Colimena, Oria, S.Susanna, Erchie, interessando quindi la parte sud-orientale dell’intero territorio
    tarantino. Si presenta come un territorio alquanto complesso in cui si alternano superfici
    subpianeggianti (nelle aree localizzate tra Lecce e Brindisi) a rilievi calcarei (serre salentine). Le serre
    presenti nella porzione più a sud sono caratterizzate da rilievi calcarei o calcareo-dolomitici stretti ed
    allungati che si interrompono qua e là in solchi erosivi pianeggianti. La penisola salentina, essendo
    protesa al mare, è caratterizzata da un clima più umido rispetto al resto della Puglia, dove invece la
    presenza dell’Appennino riduce l’apporto di umidità dei venti provenienti da ovest. L’umidità non si
    traduce in precipitazioni, comunque più cospicue rispetto alla Puglia settentrionale, ma determina una
    più netta alterazione della temperatura percepita: le stagioni estive, soprattutto nelle aree più
    meridionali, sono particolarmente afose, mentre le stagioni invernali, sia pure molto miti e
    abbondantemente al di sopra dello zero anche nei periodi più freddi, appaiono gelide soprattutto in
    presenza di vento.
    In tutto il territorio della D.O.C.G. l’uso del suolo è mosaicato con vigneti alternati a seminativi ed
    oliveti radi. Un’analisi più dettagliata dei suoli porta a considerare che nella parte occidentale dell’area
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    di produzione predominano i suoli franco-argillosi profondi che diventano sabbiosi e sottili scendendo
    lungo la zona costiera permettendo quindi solo un ridotto approfondimento radicale. Tale tipologia in
    realtà lambisce la parte orientale dei Comuni di Sava e Lizzano. Procedendo verso ovest, si nota che i
    Comuni di Manduria, Sava e Avetrana sono caratterizzati dall’alternanza di suoli sottili e profondi, per
    lo più a media tessitura e poco adatti, ad approfondimento radicale oltre i 50 cm. I tre Comuni della
    Provincia di Brindisi, sono per lo più caratterizzati da suoli franco sabbiosi argillosi, con media
    tessitura e buon drenaggio, leggermente asfittici nella fascia che interessa la parte occidentale di Oria e
    il Comune di Torre S.Susanna. Erchie ha un territorio con suoli tendenzialmente sottili che
    garantiscono buon drenaggio e disponibilità di ossigeno. Guardando alla fascia costiera si nota la netta
    prevalenza di suoli franco argillosi o franco sabbiosi molto sottili con substrato entro i 25-50 cm,
    quindi assolutamente poco adatti all’approfondimento radicale oltre i 50 cm. Man mano che ci si sposta
    verso l’interno i terreni diventano tendenzialmente più profondi, non presentando quindi particolari
    limitazioni d’uso, se non, in casi sporadici, problemi di drenaggio e conseguentemente asfissia radicale.
    Sulla base delle caratteristiche podologiche non esistono particolari fattori limitanti alla coltivazione
    della vite anzi l’intero areale ed i suoi terreni sono considerati estremamente vocati ad una viticoltura di
    elevata qualità. Considerando il territorio essenzialmente pianeggiante e notevolmente omogeneo dal
    punto di vista climatico, non esistono e conseguentemente non sono riportate nel disciplinare di
    produzione particolari requisiti ed indicazioni sull’attitudine, esposizione e giacitura dei vigneti.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
    tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Primitivo di Manduria”.
    Nel primo trentennio del 1900 il prof. Giuseppe Musci (1879-1946), Direttore del Consorzio
    Antifilosserico della provincia di Bari, contribuì allo sviluppo della nuova viticoltura in Puglia con
    un’incessante attività testimoniata da numerosi articoli, opuscoli e testi tra cui uno dedicato al
    “Primativo di Gioia” datato 1919. Nel testo il Musci fa risalire l’origine, fino ad oggi mai smentita,
    della prima selezione del Primitivo al 179 per opera del sacerdote don Francesco Filippo Indellicati
    (1787-1831), Primicerio del capitolo della chiesa madre di Gioia del Colle (Ba) nonché esperto
    botanico ed agronomo. Indellicati, avendo notato ed apprezzato il vitigno all’interno di un vecchio
    vigneto polivarietale situato in agro di Gioia del Colle, lo ribattezzò come Primativo o Primaticcio in
    virtù della precocità di maturazione e ritenendolo adatto alle terre rosse tipicamente pugliesi, realizzò
    per talea un vigneto razionale monovarietale in contrada Terzi. Il Vitagliano (1985), sposando la tesi
    dell’origine gioiese, afferma che già nel 1868, nelle contrade Marchesana, Terzi, Castiglione e Parco
    Busciglio dell’agro di Gioia fossero coltivati a Primitivo circa 6.000 ettari. A sostegno di quanto detto
    non mancano illustri citazioni bibliografiche di fine ‘800, ossia in un epoca caratterizzata dalla nascita
    in tutta Europa della disciplina ampelografia e dai primi tentativi di associare ogni vitigno ad una
    determinata area di coltivazione. Ancor prima G. Perelli (1874) e D. Froio (1875) ne avevano
    brevemente descritto le caratteristiche ampelografiche, produttive ed enologiche, risultando, ad oggi,
    tra i primi testimoni dell’antica presenza del vitigno in Puglia. Il dottor Antonio Carpenè, nella sua nota
    “Intorno ad alcuni vini del barese” cita un vino “Primitivo di Turi” dell’annata 1867, e ciò, nel
    confermare l’autenticità pugliese del vitigno, pone comunque un interrogativo sull’origine prettamente
    gioiese della sua coltivazione.
    Nel 1887 il De Rovasenda annotò che “il Primitivo, coltivato in Terra di Bari (Altamura, Bitonto, Turi)
    matura la sua uva molto precocemente e può dare un buon vino….; dà in qualche località un vino
    liquoroso”. Tale antica citazione rappresenta probabilmente il primo riferimento di una tipologia di
    vino prodotto con uve parzialmente passite analoga all’attuale Dolce naturale della D.O.C Primitivo di
    Manduria.
    Nella piana di Manduria il Primitivo approdò molto probabilmente alla fine del XIX secolo, grazie ad
    alcune barbatelle portate dalla contessa Sabini di Altamura, andata in sposa a Tommaso Schiavoni
    Tafuri, il quale ne avviò la coltivazione nelle terre di sua proprietà, selle dune di Campomarino, una
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    località rivierasca frazione di Maruggio. La prima etichetta di cui si ha testimonianza del primitivo
    proveniente dal vigneto dello Schiavoni Tafuri risale al 1891 e porta la denominazione “Campo
    Marino”. Si narra che di tale vino, presto rivelatosi di grande struttura, il nobiluomo di Manduria fosse
    così geloso, da ammettere alla degustazione solo pochi eletti suoi amici. Tutto ciò non esclude
    ovviamente che il vitigno fosse presente già da tempo in Puglia, sulla murgia barese o lungo l’areale
    jonico-tarantino (Baldassarre, 2003).
    Singolare appare la fama in epoca romana dell’area tarantina o Aulonia, elogiata per fertilità e
    abbondanza nell’Ode VI dei Carmina di Orazio: “Più di ogni altro angolo della terra / mi sorride quello
    dove il miele non è da meno di quello dello Imetto / e l’olivo gareggia con quello del Venafro / dove
    Giove alterna lunghe primavere e tiepidi inverni / e l’Aulone amico del fertile Bacco non ha
    minimamente da invidiare alle uve di Falerno”. I mera tarantina, i prestigiosi vini prodotti nel territorio
    dell’antica Aulonia, furono paragonati da Orazio al famosissimo Falerno, di cui riproducevano le doti
    di longevità, austerità e forza. Il leggendario confronto tra i due vini, nel sostenere la tesi di un
    contributo del Primitivo alla loro composizione, è supportato dal riconoscimento dell’antica presenza
    del vitigno nel casertano, nella stessa zona dove in epoca romana si produceva il celeberrimo Falerno,
    con la DOC “Falerno del Massico Primitivo”. A tal riferimento Vitagliano annota “Il fatto che in questa
    stessa area della provincia di Caserta, localmente, il vitigno è chiamato primitivo di Lecce fa pensare
    che esso sia in qualche modo arrivato dalla Puglia, e in particolare dal Salento”.
    Nel 1629, il patrizio monopolitano Prospero Rendella nel suo “Tractatus de vinea, vindemia et vino”
    decanta le qualità del vino Tarentinum. E un vino così prestigioso doveva necessariamente nascere da
    un vigneto dotato di qualità superiori e fortemente adattato all’ambiente. E allora si potrebbe anche
    pensare che il Primitivo portato a Manduria dalla contessa Sabini di Altamura abbia segnato un fortuito
    ritorno di un vitigno diffuso nella stessa area in epoca ben più remota.
    La recente opera “Dal merum al Primitivo di Manduria”, nel valoroso tentativo di ricostruire l’intreccio
    millenario tra la storia del popolo pugliese e il vino, aggiunge interessanti tasselli alla tesi di una antica
    presenza del comprensorio di Manduria del vitigno Primitivo o quantomeno di un suo simile (Filo et
    al., 2004). Nel libro si descrive la fama della cosiddetta “fiera pessima” di Manduria, nota, in epoca
    angioina, per la bontà e l’abbondanza del vino che giungeva dai comuni limitrofi e si parla dell’abate
    Pacichelli, che durante i suoi viaggi in Terra d’Otranto negli ultimi decenni del ‘600, si soffermò ad
    osservare la grande produzione enologica di Casalnuovo, l’odierna Manduria.
    La sua vita fenologica è più breve di altre varietà:a dispetto della precocità di maturazione è, infatti di
    germogliamento tardivo e perciò poco soggetto ai danni delle brinate, la fioritura è delicata e resistente
    discretamente agli attacchi di malattie crittogamiche. Caratteristica unica nel panorama viticolo, le
    cosiddette femminelle, in zona dette racemi, raggiungono una perfetta maturazione in epoca successiva
    alla prima vendemmia. Infatti, dopo un mese circa dalla prima vendemmia, veniva effettuata la raccolta
    dei racemi,che sicuramente rappresentavano caratteristiche differenti dai grappoli principali,
    ciononostante il mosto che ne derivava veniva vinificato in purezza e il vino ottenuto si presentava più
    asciutto e tannico nonché più colorato di quello proveniente dalla prima vendemmia.
    Nei corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino
    all’attualità.
    La DOCG “Primitivo di Manduria Dolce Naturale”è stata riconosciuta con il DM 23/02/2011 – G.U. n.
    57 del 10-3-2011.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: il vitigno idoneo alla produzione del vino in questione è il primitivo;
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli
    tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per
    agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma,
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    permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di
    produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (42 ettolitri per ettaro);
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti,
    atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche che sono quelle tradizionalmente consolidate in
    zona.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all’ambiente geografico.
    La DOCG “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” dal punto di vista analitico ed organolettico
    presenta caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del presente disciplinare, che
    ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
    In particolare i vini presentano un colore intenso (rosso tendente al granato), di media acidità, con
    odore ampio e complesso, talvolta con sentore di prugna e sapore dolce, vellutato, caratteristico.
    C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, e localizzati in zone
    particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente
    adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive
    della pianta.
    Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una
    viticoltura di qualità.
    La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri,
    attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione
    esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Primitivo di Manduria
    Dolce Naturale”; ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio
    abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche,
    le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso
    progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto
    V.le Virgilio, 152
    74121 - Taranto
    La C.C.I.A.A. di Taranto è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
    dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
    conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
    beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera
    produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al
    modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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