Testo
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DISAI
DGPQA –PQA I
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
ROSSO PICENO / PICENO
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 11.08.1968 G.U. 245 - 26.09.1968
Modificato con DM 22.09.1997 G.U. 229 - 01.10.1997
Modificato con DM 16.10.1997 G.U. 255 - 31.10.1997
Modificato con DM 14.09.2001 G.U. 230 - 03.10.2001
Modificato con DM 26.07.2005 G.U. 180 - 04.08.2005
Modificato con DM 17.05.2011 G.U. 131 - 08.06.2011
Modificato con DM 02.11.2011 G.U. 268 - 17.11.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Masaf – Qualità -Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 01.02.2024 G.U. 36 – 13.02.2024
Sito ufficiale Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno» anche nelle tipologie superiore,
Sangiovese e Novello è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno» devono essere ottenuti dalle
uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Montepulciano: dal 35 al 85 %;
Sangiovese: dal 15 al 50%.
Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non
aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Marche.
I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno» nella tipologia Sangiovese
devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione varietale:
Sangiovese: minimo 85%.
Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non
aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Marche.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino a DOC «Rosso Piceno» o «Piceno», con esclusione nell’interno di essa,
di tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino a DOC «Rosso Conero» di cui all’art. 3
del disciplinare di produzione annesso al D.P.R. 21/07/1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10
del 22/08/1967, è delimitata come appresso:
a nord – est: mare Adriatico, dal confine provinciale Pesaro – Ancona fino a Porto d’Ascoli, seguendo
la strada statale n. 16 (Adriatica);
da Porto d’Ascoli seguendo la strada statale n. 4 (Salaria) sino a Villa San Antonio, proseguendo per la
strada provinciale Villa S. Antonio – Ancarano fino al confine con la provincia di Teramo; continuando
per il confine provinciale Teramo – Ascoli Piceno, fino all’incrocio con il confine comunale di Ascoli
Piceno;
confini che delimitano, includendoveli, i comuni di Ascoli Piceno, Venarotta, Rotella, Montelparo, Santa
Vittoria in Matenano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Gualdo e Sanginesio, fino alla strada
statale n. 78 (Picena);
strada statale n. 78 (Picena) fino al bivio Pian di Pieca;
strada che da Pian di Pieca conduce alla strada statale n. 77 (Val di Chienti), attraverso il ponte di
Colfano, Caldarola, Santa Maria Maddalena e Villa Case;
strada statale n. 77 (Val di Chienti) fino alla carreggiabile che da questa conduce a San Severino Marche,
attraverso le località San Diego e Colleluce; strada che da San Severino Marche conduce al confine
provinciale Macerata – Ancona, attraverso le località Cesolo, Col cerasa, Cingoli e Osteria del Bachero;
segue il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui prende la direttrice
Castreccioni, Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, fino alla località
Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata percorre la zona di San Lorenzo
sino alla strada Apiro – Poggio San Vicino in prossimità di casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino
a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino.
Segue quindi il confine comunale fra Apiro – Poggio San Vicino sino al confine provinciale tra Macerata
ed Ancona percorrendolo fino all’incrocio con la strada Domo – Serra san Quirico, a sud della località
San Urbano.
Strada Domo – Serra San Quirico, dall’incrocio predetto fino all’incrocio con il fosso Venella;
fosso Venella fino alla confluenza con il fiume Esino e fino alla strada statale n. 76 nei pressi di Palazzo
Vallemani;
strada statale n. 76, dai pressi di Palazzo Vallemani fino a borgo Stazione di Serra San Quirico, e da
questo punto, strada che conduce al confine provinciale Ancona – Pesaro (in prossimità della fattoria
Ruspoli), attraverso le località Serra San Quirico, il Trivio, Maestà, Vado, San Martino, Arcevia,
Montefortino, Palazzo, San Pietro e Castelleone di Suasa;
confine provinciale Ancona – Pesaro fino al mare Adriatico.
Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata. «Rosso Piceno» o
«Piceno», Superiore devono essere prodotte nella zona delimitata come segue:
mare Adriatico, dal confine nord di Grottammare sino a Porto d’Ascoli, seguendo la strada statale n. 16
(Adriatica); strada statale n. 4 (Salaria) da Porto d’Ascoli sino al bivio per Valle Senzana; strada
comunale che dalla strada statale n. 4 (bivio Valle Senzana), attraversa il torrente Bretta fino ad
incontrare la provinciale Poggio di Bretta – Ripaberarda; strada provinciale Poggio di Bretta –
Ripaberarda sino al confine comunale di Ascoli Piceno e Appignano;
confini che delimitano includendoveli, i comuni di Appignano, Offida, Cossignano, Ripatransone sino
al confine comunale con Grottammare;
strada Ripatransone – Grottammare fino al confine nord di Grottammare e, da questo, sino al mare
Adriatico.”.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Rosso Piceno» o
«Piceno» anche nelle tipologie superiore, sangiovese e novello devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono,
pertanto, da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti dotati di esposizione
idonea, situati su terreni non eccessivamente umidi e con esclusione dei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due volte all'anno
e prima dell'invaiatura.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del disciplinare di produzione allegato al DM
17 maggio 2011 dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro e non essere allevati a tendone.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini
«Rosso Piceno» o «Piceno» anche nella tipologia Sangiovese non deve essere superiore a tonnellate 13.
E a 12 tonnellate ha per la tipologia «Rosso Piceno» o «Piceno» Superiore. Nelle annate favorevoli i
quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Rosso Piceno» o «Piceno» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa
uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite
medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto
alla denominazione di origine controllata.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata
dal precedente art.3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che
tali operazioni siano effettuate nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo dell'11% vol. e dell'11,5% per la tipologia «Rosso Piceno» o «Piceno» Superiore. La resa
massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per tutte le tipologie. Qualora superi questo
limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno», all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Rosso Piceno» o «Piceno»:
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Rosso Piceno» o «Piceno» Sangiovese:
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Rosso Piceno» o «Piceno» tipologia novello:
colore: rosso rubino;
odore: fragrante, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Rosso Piceno» o «Piceno» tipologia Superiore:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento; odore: gradevole, complesso,
leggermente etereo;
sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima:4, 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Il vino «Rosso Piceno» o «Piceno» superiore non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1°
novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve
sentore di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati,
purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
È consentito per tutte le tipologie della DOC «Rosso Piceno» o «Piceno», ad esclusione di quelle alle
quali è attribuita la menzione “Superiore” e la menzione “Vigna”, l'uso di recipienti alternativi al vetro
di altri materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.
Articolo 8
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
- Fattori naturali rilevanti per il legame
L’area geografica interessata alla delimitazione della DOC Rosso Piceno è la parte del territorio della
Regione Marche che ha come confine nord il decorso del fiume Metauro, per le province di Pesaro ed
Ancona, ed a sud il fiume Tronto che è confine con la regione Abruzzo.
Detta area è interessata dal decorso di dieci fiumi longitudinali alla linea di costa e compresi tra
l’Appennino umbro marchigiano e il mare Adriatico con decorso breve.
L’orografia di questo territorio è prevalentemente collinare (media ed alta collina), l’altimetria è
compresa tra i 300 e i 600 slm, le quote variano in realtà tra 100 e 1000 m. Le pendenze medie dei
versanti (25%) identificano bene questa area di collina a discreta energia del rilievo; in detta area si
possono distinguere almeno 3 sottoambiti:
Bacino marchigiano interno Camerino Fabriano
L’alta collina ad est della dorsale marchigiana
Colline interne del Montefeltro e il medio alto corso del METAURO.
Sul piano geologico prevalgono rocce calcareo nitiche-pelitiche e quelle marnose e marnoso calcaree.
Sono tuttavia presenti substrati conglomeratici arenitici ed anche depositi appartenenti ai terrazzi
pleistocenici.
I suoli che si originano in questi ambienti sono molto vari e sottolineano la diversa dinamica dei versanti
e l’uso del suolo agricolo o naturale.
La parte valliva, condizionata dal decorso dei fiumi, varia in funzione della granulometria dei materiali,
ma sono quasi sempre calcarei e pietrosi, talvolta è anche presente il carattere fluvico.
L’area collinare appartiene per intero al piano fitoclimatico “alto collinare” che è caratterizzato da
piovosità media superiore ai 700 –800 mm annui e temperature medie annue di 14°C circa.
Ne consegue il ridotto effetto mitigante del mare Adriatico, mare interno poco profondo e freddo.
La fascia costiera, le zone pianeggianti dei bacini fluviali e le prime propaggini delle colline, sono
influenzate dal mare.
Il clima di detta fascia è caratterizzato estati calde ed inverni freddi e discretamente piovosi.
Il mesoclima della fascia collinare è favorito dalle formazioni di brezza di monte-valle, esso è anche
condizionato dalla variabilità delle giaciture, dalle pendenze e dalle esposizioni dei versanti che
determinano la distribuzione della vegetazione spontanea e coltivata, con conseguenti effetti
microclimatici dei quali si avvantaggia la viticoltura. - Fattori umani rilevanti per il legame
A partire dal X sec A.C. si hanno tracce sicure di viticoltura e di vinificazione nell’area del Rosso Piceno
DOC, importate dai coloni greci ai quali si deve la fondazione della città di Ancona.
Nello stesso periodo anche l’azione degli Etruschi fu molto importante per la trasmissione delle prime
nozioni tecniche della coltivazione della vite e delle tecniche enologiche, che si diffusero, data la
vicinanza, nel territorio marchigiano dove erano istallati i Piceni.
Il dominio dei Romani con la loro relativa legislazione fu presente nelle Marche a partire dal 295 A.C.
Plinio descrive oltre ai traffici marittimi di tutto il Piceno le varietà di viti coltivate a suo tempo e i
relativi vini che se ne ricavavano.
Altri autori romani come Apicio trattano della viticoltura nel territorio.
Nel Medioevo, venne reintrodotta la vite e si registra l’avvio della coltivazione in vigneti specializzati
da parte dei monaci presenti nelle tante abbazie; sebbene una rinascita dell’attività agricola intesa non
più come ricerca di una pura sussistenza, bensì come conduzione economica del bene della terra, in cui
sono comprese la gestione delle vigne e la preparazione del vino
Nell’età dei Comuni anche nell’area del Rosso Piceno, il miglioramento delle condizioni di vita
coinvolge tutti gli strati sociali, ed il vino non è più solo bevanda liturgica ma se ne diffonde l’uso in
diverse comunità di persone.
Nel sec. XIX l’arrivo di malattie e dei parassiti della vite (Oidio, Peronospora e Fillossera) misero in
seria difficoltà i viticoltori che, vedevano le loro coltivazioni distrutte. I rimedi finalmente trovati per le
stesse e la diffusione della conduzione mezzadrile, che univa in un contratto il capitale ed il lavoro
permisero la ricostruzione della vitivinicoltura nelle Marche, attraverso la coltura promiscua, che
manteneva in vita una certa attività enologica nell’azienda.
L’intervento comunitario negli anni 60- 70 consentì la ristrutturazione vitivinicola dell’area fino ai nostri
giorni
Il Rosso Piceno è stato riconosciuto DOC con DPR 11 Agosto 1969.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, per quanto riguarda il Rosso Piceno, è riferita, alla
definizione della base ampelografica, alle forme di allevamento, ai sesti d’impianto, ai sistemi di potatura
ed alle pratiche enologiche, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare.
I vitigni idonei alla produzione del Rosso Piceno sono il Sangiovese e il Montepulciano, in percentuali
tra di loro variabili, che sono quelli storicamente coltivati nella zona; le forme di allevamento sono quelle
tradizionali a spalliera, Cordone Speronato e Guyot e i sesti d’impianto prevedono almeno 2200 ceppi
per ettaro, in grado di assicurare alle viti un equilibrio vegeto produttivo adeguato ad ottenere prodotti
di elevata qualità nel rispetto delle rese imposte dal disciplinare.
Le pratiche enologiche sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso,
differenziate per la tipologia superiore, la cui elaborazione comporta un periodo d’invecchiamento ed
affinamento obbligatori
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
Il Rosso Piceno DOC è riferito a quattro tipologie di vino rosso (Rosso Piceno, Rosso Piceno novello,
Rosso Piceno Sangiovese, Rosso Piceno Superiore), che dal punto di vista chimico e organolettico
presentano caratteristiche peculiari, descritte nell’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una
chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare, i vini Rosso Piceno presentano un colore rosso rubino intenso con riflessi violacei,
all’odore si riscontrano note di frutti rossi, al gusto risultano armonici ed equilibrati, con un retrogusto
abbastanza persistente.
I vini Rosso Piceno novello hanno colore rosso rubino intenso, profumi floreali con sfumature di frutta
rossa, sapore fresco e armonico.
I vini Rosso Piceno sangiovese hanno colore rosso rubino intenso con sfumature violacee, profumi di
frutta rossa riconducibili alle more al ribes, al gusto sono equilibrati minerali con un retrogusto
abbastanza persistente.
I vini Rosso Piceno Superiore provengono da un’area molto ristretta della parte sud delle Marche, zona
ad altissima vocazionalità viticola, presentano colore rosso rubino con riflessi granato aranciati, perché
sono vini invecchiati almeno un anno; al profumo si riscontrano aromi di frutti rossi, con note di liquirizia
e cacao, al gusto sono corposi, armonici, intensi e sono molto persistenti.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera
b)
L’interazione tra l’orografia prettamente collinare dell’area di coltivazione del Rosso Piceno, le
esposizioni dei vigneti prevalentemente sud sud – est, il clima e le caratteristiche delle terre concorre a
determinare un ambiente vocato alla coltivazione dei vitigni Sangiovese e Montepulciano, uvaggi base
dei vini rosso Piceno.
I terreni, avendo tessitura prevalentemente argillosa, conferiscono al vino colori rosso rubino
particolarissimi e caratteristiche di corposità e lunghezza unici
Inoltre, queste terre sono abbastanza profonde, con un buon contenuto di AWC che assicurano un buon
contenuto di umidità al suolo; l’acqua in eccesso è rapidamente drenata, sia per effetto delle pendenze
sia per effetto della buona permeabilità del suolo.
Il clima dell’area è caratterizzato da una piovosità media di 750 mm, da inverni freddi ed estati calde.
L’interazione di tutti questi fattori fa si che i vitigni Montepulciano e Sangiovese trovino il loro ideale
areale di coltivazione in questa area, e forniscono ai vini un bouquet particolare unico e non riproducibile
altrove.
In questa area Andrea Bacci nel 1596, archiatra pontificio ha pubblicò l’opera che lo rende interessante
ai nostri giorni” DE NATUALIS VINORUM IN HISTORIA” trattato in 7 libri nei quali si occupa della
storia, delle caratteristiche delle varietà, degli usi e delle virtù dei vini allora conosciuti.
Nel V libro DE VINIS ITALIAE Bacci introduce “IN PICENIS”. dopo aver tracciato un profilo storico
della regione e citate le testimonianze storiche di Plinio “GENEROSI” e Santambrogio “PREZIOSI”
inizia il percorso enologico della regione partendo da Ascoli Piceno e dalla valle del Tronto, dove si
producono vini assai potenti, specialmente nelle zone dove giunge l’area del mare. Il percorso interessa
tutte le località marchigiane fino a Pesaro.
Il richiamo costante è allo stretto legame che c’è tra vino e territorio e tra vino ed ambiente inteso in tutte
le sue componenti di uomini, storia tradizioni, cultura, lo rendono antesignano della denominazione di
origine che viene ottenuta nel 1968.
La storia recente è caratterizzata dall’impianto di nuovi vigneti, dalla nascita di nuove aziende e
dall’accresciuta professionalità degli operatori professionali della zona, che hanno portato ad un
innalzamento qualitativo notevole dei vini, che riscuotono sempre maggiori apprezzamenti sia a livello
italiano che internazionale.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo:
Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.
Via Piave, 24 – 00187 Roma
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
del 30.10.2018, modificato con DM 3 marzo 2022, pubblicato nella GU n. 62 del 15 marzo 2022.