Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA
“RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 22.10.1987 G.U.75 - 30.03.1988
Approvato DOCG con DM 08.10.2010 G.U. 248 - 22.10.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 09.07.2014 G.U. 165 - 18.07.2014
(modifica ordinaria ai sensi Reg. UE Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
lett. b) e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Modificato con DM 31.03.2020 G.U. 95 - 02.04.2020
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità – Vini DOP e IGP
Modifica ordinaria ai sensi dell’art. 17 G.U.U.E. n.C229- 13.07.2020
del Reg. UE n. 2019/33
Articolo 1
Denominazione e vini
- La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” è
riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
-. Ruchè di Castagnole Monferrato
- Ruchè di Castagnole Monferrato riserva.
Articolo 2
1
Base ampelografica
- I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato”
devovono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica:
Ruchè: minimo 90%;
Barbera e Brachetto da soli o congiuntamente: massimo 10%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve - La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui
all’art.1comprende l’intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Asti: Castagnole
Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata e Garantitadi cui all’art.1 devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità previste dal presente disciplinare. - In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
che seguono:
terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non
sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 120 s.l.m. e non superiore a metri 400 s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve. Sono ammessi i reimpianti dei
vigneti nella attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti è esclusa l’esposizione nord;
densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e
del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la
controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone
speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
è vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso. - Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” ed i titoli
alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
vini Resa uva per Titolo
ettaro t/ha alcolometrico
minimo
naturale
Ruchè di
Castagnole
9,00 11,50%
Monferrato
anche con
2
menzione
riserva
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato”anche
con menzione riserva può essere accompagnato dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale , purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita. “Ruchè di Castagnole Monferrato” con menzione
vigna o Ruchè di Castagnole Monferrato riserva con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici
volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:
Resa uva Tit.alcol.min.
t/ha naturale%
3°anno d’impianto 4,80 12,50
4°anno d’impianto 5,60 12,50
5° anno d’impianto 6,40 12,50
6° anno d’impianto 7,20 12,50
dal 7° anno
8,00 12,50
d’impianto
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a
DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato” devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la
produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi.
La possibilità di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa area di produzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG Ruchè di
Castagnole Monferrato, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del
Consorzio di tutela delle DOC interessate e sentite le Organizzazioni di categoria. - In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella
prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui
all’art. 3. - I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia,
segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli
organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
parte degli stessi. - Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo la Regione Piemonte, su proposta del
Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello
previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di
mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Le operazioni di vinificazione dei vini a DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato” devono
essere effettuate nell’ambito del territorio della provincia di Asti. - La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70% e a litri 6300 per
ettaro.
3
Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui
al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive
rese uva in t/ha di cui all’art. 4 punto
3.Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà
diritto alla DOCG, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto. - I vini a denominazione di origine controllata e garantita Ruchè di Castagnole Monferrato Riserva
anche con menzione “vigna” devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di
24 mesi di cui almeno 12 mesi in botti di legno a partire dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle
uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo. - Il vino a DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato” all’atto dell’immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino con leggeri riflessi violacei talvolta anche tendenti all’aranciato;
odore: intenso, persistente, leggermente aromatico, fruttato, anche speziato con adeguato
affinamento;
sapore: secco, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo, con leggero
retrogusto aromatico, talvolta con sentori di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con indicazione di “vigna” min. 12,50%
vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l .
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
-Il vino a DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato” riserva all’atto dell’immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente all’aranciato;
odore: intenso, persistente, leggermente aromatico e speziato;
sapore: secco, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo, con leggero
retrogusto aromatico, con sentori di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
con indicazione di “vigna” minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l .
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione - Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Ruchè di Castagnole Monferrato” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”,
“scelto”, “selezionato”, “vecchio” e simili. - Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Ruchè di Castagnole Monferrato” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in
inganno il consumatore. - Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Ruchè di Castagnole Monferrato” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla
menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione
e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata
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sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31 comma 10 della L.238/2016.
3.1.La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in
etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG
“Ruchè di Castagnole Monferrato”.
4.Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Ruchè di Castagnole Monferrato la menzione “riserva” è attribuita ai vini a D.O. che siano stati
sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l’eventuale affinamento non inferiore a due
anni. - Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Ruchè di Castagnole Monferrato” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento - Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Ruchè di Castagnole Monferrato” per la commercializzazione, devono essere di vetro, di forma e
colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi ma comunque non inferiori a 18,7 cl e
con l’esclusione del contenitore da 200 cl.
Ai soli fini promozionali, il vino di cui all’art. 1 può essere confezionato in contenitori dalle
capacità di 900 cl e 1200 cl. - Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruchè di Castagnole Monferrato è previsto l’utilizzo dei
dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia, con l’esclusione del tappo a corona. Per il
confezionamento del vino Ruchè di Castagnole Monferrato con menzione Riserva è consentito
soltanto l’uso del tappo di sughero monopezzo.
Articolo 9
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
I sette comuni della DOCG formano un piccolo comprensorio viticolo nel Monferrato astigiano in
riva sinistra del Tanaro, in un’area di basse colline ampiamente boscate. Il vitigno Ruché è
strettamente endemico e non si ritrova in altre zone se non in modo occasionale.
Un tempo era utilizzato anche come uva da mensa per il suo carattere aromatico e l’elevata
concentrazione di zucchero a maturazione e per la preparazione di vini dolci per uso familiare. La
vinificazione in purezza e la definizione di un modello enologico di vino secco e di alta qualità si
deve soprattutto al parroco Luigi Cauda che operò a Castagnole Monferrato negli anni sessanta del
ventesimo secolo.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
Da un punto di vista geopedologico l’area del Ruchè è di transizione tra le marne del Monferrato e
le sabbie astiane plioceniche. Quindi i suoli sono tendenzialmente più sciolti e leggeri rispetto alla
media del bacino terziario piemontese ai quali comunque appartengono. Questi terreni calcarei,
asciutti, con elevata insolazione regalano un vino di alta qualità ma in quantità limitate.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
B).
Il Ruchè è un vitigno autoctono dei più rari coltivati tradizionalmente nel Monferrato astigiano. Gli
ottimi risultati raggiunti incoraggiarono una parziale ulteriore riconversione della viticoltura
dell’area, dove comunque si mantiene una notevole varietà di vitigni, verso questa varietà.
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Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale: Via Piave, 24
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l’attività regolamentata:
Via Valtiglione, 73
14057 - ISOLA D'ASTI (AT)
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018
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