Sicilia Doc

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Regione

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DISAI
DGPQA –PQA I
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI
“SICILIA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato IGT con D.M. 10.10.1995 G.U. 269 – 17.11.1995
Modificato con D.M. 02.08.1996 G.U. 190 – 14.08.1996
Modificato con D.M. 24.03.1997
Modificato con D.M. 21.04.1998 G.U. 98 – 29.04.1998
Approvato DOC con D.M. 22.11.2011 G.U. 284 – 06.12.2011 (S.O. n. 252)
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf
Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf
Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2019 e G.U.171. – 23.07.2019
DM rettifica 30.07.2019 comunicato GU 197 del 23.08.2019
(modifica ordinaria ai sensi dell’art. 17 del Reg. UE Sito ufficiale Mipaaf
n. 33/2019) Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
G.U.U.E. – C 416 del 11.12.2019
Modificato con Reg. UE di esecuzione n. G.U.U.E.- L 268 del 14.10.2022
2022/1938 del 07.10.2022 Sito ufficiale Mipaaf
(modifica non minore ai sensi del Reg. CE n. 607/2009 Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
e art. 61, par. 6 del Reg. UE n. 33/2019)
Modificato con DM 27.08.2024 G.U. 208 - 05.09.2024
G.U.U.E. - C/2024/7279 del 06.12.2024
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
    e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, menzioni o
    specificazioni aggiuntive:
    -Bianco, anche vendemmia tardiva, passito, superiore e riserva;
    -Rosso, anche vendemmia tardiva, passito e riserva;
    -Rosato;
    -Spumante bianco, ottenuto con metodo classico e charmat;
    -Spumante rosato o rosé, ottenuto con metodo classico e charmat;
    -con specificazione di uno dei seguenti vitigni o dei loro relativi sinonimi:
    -Inzolia anche vendemmia tardiva, superiore e riserva;
    -Grillo anche vendemmia tardiva, passito, superiore, riserva e spumante;
    -Chardonnay anche vendemmia tardiva, passito, superiore riserva e spumante;
    -Catarratto anche vendemmia tardiva, passito, superiore, riserva e spumante;
    -Carricante anche spumante;
    -Grecanico anche vendemmia tardiva, superiore, riserva e spumante;
    -Fiano anche riserva;
    -Damaschino;
    -Viogner anche riserva;
    -Muller Thurgau;
    -Sauvignon anche riserva;
    -Pinot grigio anche spumante;
    -Nero d’Avola anche rosato, vendemmia tardiva, passito, riserva e spumante;
    -Perricone anche rosato e vendemmia tardiva;
    -Nerello cappuccio;
    -Frappato anche rosato e spumante;
    -Nerello mascalese anche rosato e spumante;
    -Cabernet franc anche rosato;
    -Merlot anche rosato e riserva; Cabernet sauvignon anche rosato e riserva;
    -Syrah anche rosato, riserva, vendemmia tardiva, passito;
    -Pinot nero anche rosato, riserva e spumante;
    -Nocera;
    -Mondeuse;
    -Carignano;
    -Alicante;
    -Moscato bianco anche vendemmia tardiva, passito e spumante;
    -Vermentino;
    -Zibibbo anche spumante;
    -Petit Verdot anche riserva;
    -Sangiovese anche rosato.
  2. La Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” è altresì riservata ai vini designati con la
    specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente, ivi
    compreso il vitigno Zibibbo e con l’esclusione degli altri vitigni aromatici.
    Articolo 2
    Base ampelografia
  3. I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte
    dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    bianco, anche passito, vendemmia tardiva, superiore e riserva:
  • Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, e Chardonnay, Viognier e Sauvignon da soli o congiuntamente,
    per almeno il 50%;
  • Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella
    regione Sicilia;
    rosso, anche vendemmia tardiva, passito e riserva:
  • Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese Perricone, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon e Nerello
    Cappuccio, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
    2
  • Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione
    Sicilia;
    rosato:
  • Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese, Perricone, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Nerello
    Cappuccio e Nocera da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
  • Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione
    Sicilia;
  • Possono altresì concorrere alla produzione di detto vino per un massimo del 15%, le uve provenienti
    dai vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
    Spumante bianco:
  • Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, Carricante, Pinot nero, Nerello Mascalese, Moscato
    bianco e Zibibbo, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
  • Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella
    Regione Sicilia;
    Spumante rosato:
  • Nerello Mascalese, Nero d’Avola, Pinot nero, Frappato, Merlot, Cabernet Sauvignon, Nerello
    Cappuccio e Nocera da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
  • Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione
    Sicilia;
  • Possono altresì concorrere alla produzione di detto vino per un massimo del 15%, le uve provenienti
    dai vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
  1. La denominazione d’origine controllata “Sicilia” con le seguenti specificazioni di vitigno:
    Inzolia,
    Grillo,
    Chardonnay,
    Catarratto,
    Carricante,
    Grecanico,
    Fiano,
    Damaschino,
    Viogner,
    Muller Thurgau,
    Sauvignon blanc,
    Pinot grigio,
    Moscato bianco,
    Vermentino,
    Zibibbo,
    Nero d’Avola,
    Perricone,
    Nerello cappuccio,
    Frappato,
    Nerello mascalese,
    Cabernet franc,
    Merlot,
    Cabernet sauvignon,
    Syrah,
    Pinot nero,
    Nocera,
    Mondeuse,
    Carignano,
    3
    Alicante,
    Petit Verdot, e
    Sangiovese,:
    è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%.
  • Possono concorrere, per la restante parte altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione
    nella Regione Sicilia.
  1. La denominazione di origine controllata “Sicilia” con la specificazione di due vitigni a bacca di colore
    analogo compresi fra quelli di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il vitigno Zibibbo, e con
    l’esclusione degli altri vitigni aromatici, è consentita a condizione che:
  • il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
  • l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da
    essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;
  • il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque
    superiore al 15% del totale.
    Articolo 3
    Zona di produzione
  1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine
    Controllata “Sicilia” comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  2. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere
    quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
  3. I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si
    tratta. Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
  4. Per i nuovi impianti e i reimpianti, sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento a
    controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari, con una densità dei ceppi per ettaro non
    inferiore a 3.200. Fino alla campagna vitivinicola 2018/2019, sono tuttavia ammessi, esclusivamente per
    le province di Agrigento e Caltanissetta, per la varietà Calabrese o suo sinonimo Nero D’Avola, gli
    impianti con forma di allevamento a tendone con numero dei ceppi non inferiore a 1.100. Dalla
    campagna vitivinicola 2019/2020 la forma di allevamento a tendone per la varietà Calabrese o suo
    sinonimo Nero D’Avola, nelle province di Agrigento e Caltanissetta, è ammessa soltanto per il
    reimpianto.
  5. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l’irrigazione di soccorso.
  6. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti e la gradazione minima naturale per la produzione
    dei vini di cui all’art. 1, sono le seguenti:
    tipologie Produzione massima (t) Titolo alcolometrico
    vol. naturale minimo
    (% vol)
    Bianco anche riserva 13 11,5
    Bianco superiore 10 12
    Bianco vendemmia tardiva 8 13
    4
    Bianco passito 8 14
    Rosso, anche riserva 12 12
    Rosso vendemmia tardiva 8 13
    Rosato 12 12
    Spumante bianco 13 10
    Spumante rosato 12 10
    Inzolia anche riserva 13 11,5
    Inzolia vendemmia tardiva 8 13
    Inzolia superiore 10 12
    Grillo anche riserva 14 11,5
    Grillo vendemmia tardiva 8 13
    Grillo passito 8 14
    Grillo superiore 10 12
    Grillo spumante 14 10,5
    Chardonnay anche riserva 13 11,5
    Chardonnay vendemmia 8 13
    tardiva
    Chardonnay passito 8 14
    Chardonnay superiore 10 12
    Chardonnay spumante 13 10
    Catarratto anche riserva 13 11,5
    Catarratto vendemmia tardiva 8 13
    Catarratto passito 8 14
    Catarratto superiore 10 12
    Catarratto spumante 13 10
    Carricante 13 11,5
    Carricante spumante 13 10
    Grecanico anche riserva 13 11,5
    Grecanico superiore 10 12
    Grecanico vendemmia tardiva 8 13
    Grecanico spumante 13 10
    Fiano anche riserva 13 11,5
    Damaschino 13 11,5
    Viogner anche riserva 13 11,5
    Muller Thurgau 13 11,5
    Sauvignon anche riserva 13 11,5
    Pinot grigio 13 11,5
    Pinot grigio spumante 13 10
    Moscato bianco 13 11,5
    Moscato bianco spumante 13 10
    Moscato bianco vendemmia 8 13
    tardiva
    Moscato bianco passito 8 14
    Vermentino 13 11,5
    Zibibbo 13 11,5
    Zibibbo spumante 13 10
    Nero d’Avola anche rosato e 14 12
    riserva
    5
    Nero d’Avola vendemmia 8 13
    tardiva
    Nero d’Avola passito 8 13
    Nero d’Avola spumante 14 10
    Perricone anche rosato 12 12
    Perricone vendemmia tardiva 8 13
    Nerello Cappuccio 12 12
    Frappato anche rosato 12 12
    Frappato spumante 13 10
    Nerello Mascalese anche rosato 12 12
    Nerello Mascalese spumante 13 10
    Cabernet franc anche rosato 12 12
    Merlot anche rosato e riserva 12 12
    Cabernet sauvignon anche 12 12
    rosato e riserva
    Syrah anche rosato e riserva 12 12
    Syrah vendemmia tardiva 8 13
    Syrah passito 8 13
    Pinot nero anche rosato e 12 12
    riserva
    Pinot nero spumante 13 10
    Nocera 12 12
    Mondeuse 12 12
    Carignano 12 12
    Alicante 12 12
    Petit Verdot anche riserva 12 12
    Sangiovese anche rosato 12 12
    Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
    destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco», «rosso», «spumante» e «rosato» si fa
    riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.
  7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono
    essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti
    medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
  8. La Regione Sicilia, su richiesta motivata del consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria
    maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia,
    con propri provvedimenti, può stabilire ulteriori e diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.
  9. La Regione Sicilia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria
    maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia,
    con proprio provvedimento, può, per ragioni di mercato, stabilire un limite massimo di utilizzazione di
    uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Sicilia” anche per
    singola tipologia inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La Regione è tenuta a dare
    comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle
    foreste ed al competente organismo di controllo.
  10. La Regione Sicilia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria
    maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia,
    con proprio provvedimento, in annate climaticamente sfavorevoli, può ridurre la resa di uva e di vino
    consentite sino al limite reale dell’annata;
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  11. La Regione Sicilia, su richiesta del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni di categoria
    maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia,
    con proprio provvedimento, in annate particolarmente favorevoli, può aumentare sino ad un massimo
    del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa
    vigente. Oltre al limite del 20 per cento non è consentito ulteriore supero.
    Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze
    di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione, oppure sbloccato con
    provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato.
    Le operazioni di vinificazione dei quantitativi di uva eccedenti la resa massima per ettaro, di cui al
    presente capoverso, sono regolamentate secondo quanto previsto al successivo art. 5, punti 14 e 15. La
    regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero dell’agricoltura, della
    sovranità alimentare e delle foreste ed al competente organismo di controllo.
  12. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata
    “Sicilia” solo a partire dal terzo anno dall’impianto.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  13. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, laddove previsto, e
    l’imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo della
    Regione Sicilia.
    Conformemente all’articolo 4 del Reg. UE n. 2019/33, l’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta
    zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e assicurare l’efficacia dei controlli.
    Tuttavia, in conformità all’articolo 4 del Reg. UE n. 2019/33, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
    soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione
    delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 35 comma 3 lettera
    c) della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016
  14. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente a fermentazione naturale con il metodo
    charmat o con il metodo classico della rifermentazione in bottiglia, quest’ultimo solo per le tipologie
    Bianco e Rosato o Rosè.
  15. Le tipologie vendemmia tardiva e passito devono essere ottenute con l’appassimento delle uve sulla
    pianta, o, dopo la raccolta, su stuoie, graticci, cassette o appositi contenitori in ambienti idonei e può
    essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature
    analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi
    sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore.
  16. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
    peculiari caratteristiche.
  17. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata
    Sicilia nelle tipologie monovarietali in purezza è consentito l’assemblaggio con mosti o vini, ottenuti da
    uve a bacca di colore analogo, di vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, in quantità non
    superiore al 15%.
  18. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme unionali
    e nazionali, con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti coltivati nella Regione Sicilia, oppure
    con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite dalla
    vigente normativa.
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  19. È ammessa la colmatura dei vini di cui all’art. 1, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini
    aventi diritto alla stessa denominazione d’origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti
    a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%, per la complessiva durata dell’invecchiamento.
  20. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di
    origine controllata sono le seguenti:
    tipologie Resa uva/vino Produzione massima
    % di vino (hl/ha)
    Bianco anche riserva 70 91
    Bianco vendemmia tardiva 60 48
    Bianco passito 50 40
    Bianco superiore 70 70
    Rosso, anche riserva 70 84
    Rosso vendemmia tardiva 60 48
    Rosso passito 50 40
    Rosato 70 84
    Spumante bianco 70 91
    Spumante rosato 70 84
    Inzolia anche riserva 70 91
    Inzolia vendemmia tardiva 60 48
    Inzolia superiore 70 70
    Grillo anche riserva 70 98
    Grillo vendemmia tardiva 60 48
    Grillo passito 50 40
    Grillo superiore 70 70
    Grillo spumante 70 98
    Chardonnay anche riserva 70 91
    Chardonnay vendemmia tardiva 60 48
    Chardonnay passito 50 40
    Chardonnay superiore 70 70
    Chardonnay spumante 70 91
    Catarratto anche riserva 70 91
    Catarratto vendemmia tardiva 60 48
    Catarratto passito 50 40
    Catarratto superiore 70 70
    Catarratto spumante 70 91
    Carricante 70 91
    Carricante spumante 70 91
    Grecanico anche riserva 70 91
    Grecanico vendemmia tardiva 60 48
    Grecanico superiore 70 70
    Grecanico spumante 70 91
    Fiano anche riserva 70 91
    Damaschino 70 91
    Viogner anche riserva 70 91
    Muller Thurgau 70 91
    8
    Sauvignon anche riserva 70 91
    Pinot grigio 70 91
    Pinot grigio spumante 70 91
    Moscato bianco 75 97,5
    Moscato bianco spumante 75 97,5
    Moscato bianco vendemmia tardiva 60 48
    Moscato passito 50 40
    Vermentino 70 91
    Zibibbo 75 97,5
    Zibibbo spumante 75 97,5
    Nero d’Avola anche rosato 70 98
    Nero d’Avola vendemmia tardiva 60 48
    Nero d’Avola riserva 70 98
    Nero d’Avola passito 50 40
    Nero d’Avola spumante 70 98
    Perricone anche rosato 70 84
    Perricone vendemmia tardiva 60 48
    Nerello Cappuccio 70 84
    Frappato anche rosato 70 84
    Frappato spumante 70 91
    Nerello Mascalese anche rosato 70 84
    Nerello Mascalese spumante 70 91
    Cabernet franc anche rosato 70 84
    Merlot anche rosato e riserva 70 84
    Cabernet sauvignon anche rosato e 70 84
    riserva
    Syrah anche rosato e riserva 70 84
    Syrah vendemmia tardiva 60 48
    Syrah passito 50 40
    Pinot nero anche rosato, riserva 70 84
    Pinot nero spumante 70 91
    Nocera 70 84
    Mondeuse 70 84
    Carignano 70 84
    Alicante 70 84
    Petit Verdot anche riserva 70 84
    Sangiovese anche rosato 70 84
  21. Per tutte le tipologie, tranne che la vendemmia tardiva ed il passito, qualora la resa superi i limiti di
    cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite
    decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
  22. Per le tipologie bianco vendemmia tardiva e rosso vendemmia tardiva qualora la resa superi i limiti
    di cui sopra, ma non il 65%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite
    decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
  23. Per le tipologie Moscato bianco e Zibibbo anche spumante, qualora la resa superi i limiti di cui
    sopra, ma non l’80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade
    il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
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  24. Per le tipologie bianco, bivarietali e bianco spumante, qualora vengano utilizzati anche i vitigni
    aromatici, la resa di uva in vino è riferita alla resa delle singole varietà che compongono la partita.
  25. Per le tipologie passito, qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 55%, l'eccedenza non
    ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
    controllata per tutta la partita.
  26. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” seguiti dalla menzione riserva il periodo
    di invecchiamento per i vini di cui sopra, decorre dal 1 novembre dell’anno di produzione delle uve.
  27. La Regione Sicilia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria
    maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, con proprio
    provvedimento, prima della vendemmia può, per ragioni di mercato, stabilire un limite massimo di vino
    certificabile con la denominazione di origine controllata “Sicilia” anche per singola tipologia inferiore a
    quello fissato dal presente disciplinare. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni
    adottate al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed al competente
    organismo di controllo.
  28. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedente la resa di cui all’articolo 4, punto 10, sono
    bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima del provvedimento regionale di cui al successivo
    punto.
  29. La regione Sicilia con proprio provvedimento, su richiesta del Consorzio di tutela conseguente alle
    verifiche delle condizioni produttive e di mercato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
    rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, provvede a destinare tutto o parte i
    quantitativi dei mosti e dei vini di cui la precedente comma, alla certificazione a Denominazione di
    Origine Controllata.
  30. Per la tipologia rosato anche varietale è consentito la riclassificazione a rosso anche varietale, fermo
    restando il rispetto delle caratteristiche minime alla produzione e al consumo previste per ogni singola
    tipologia.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  31. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” all’atto dell’immissione al consumo, devono
    rispondere alle seguenti caratteristiche:
    Bianco:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: fine, elegante;
    sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
    Bianco vendemmia tardiva:
    colore: dal giallo paglierino al dorato;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    10
    Bianco superiore:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: fine, elegante;
    sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.
    Bianco riserva
    colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
    odore: intenso, elegante, persistente;
    sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.
    Bianco passito:
    colore: dal giallo paglierino al dorato;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di cui almeno 11,00% vol. svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 28,00g/l.
    Rosso:
    colore: rosso rubino più o meno intenso;
    odore: gradevole, fine;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    Rosso riserva:
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: intenso, fruttato;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, corposo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    Rosso vendemmia tardiva:
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    Rosso Passito:
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 % vol. di cui almeno l’12,00% vol. svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    11
    estratto non riduttore minimo: 32,00
    Rosato:
    colore: da rosa tenue a rosato più o meno intenso, talvolta con sfumature ramate;
    odore: fine, elegante;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, equilibrato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
    Spumante bianco:
    spuma: fine, persistente;
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Spumante Bianco metodo classico:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino più o meno intenso;
    profumo: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, ampio e persistente;
    sapore: sapido, buona struttura, fresco, armonico, da brut nature a extra dry;
    titolo alcol. vol tot. minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 5,50 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l
    Spumante Rosato:
    spuma: fine, persistente;
    colore: da rosa tenue a rosato più o meno intenso, talvolta con sfumature ramate;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Spumante Rosato o Rosè metodo classico:
    spuma: fine e persistente
    colore: rosa più o meno intenso
    profumo: bouquet fine, gentile, ampio
    sapore: sapido, di buona struttura e fresco ,da brut nature a extra dry
    titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00 % vol
    acidità totale minima: 5 g/l
    estratto non riduttore minimo: 15g/l
    Inzolia:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: delicato, gradevole;
    sapore: dal secco all’abboccato, sapido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    12
    Inzolia vendemmia tardiva:
    colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso, a volte con tonalità ambrate ;
    odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, , armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o
    retrogusto ammandorlato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno l’11,00% vol. svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    Inzolia superiore:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: fine, elegante;
    sapore: asciutto, equilibrato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.
    Inzolia riserva:
    al dorato più o meno intenso;
    odore: intenso, elegante, persistente;
    sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.
    Grillo:
    colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
    odore: elegante, fine;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    Grillo vendemmia tardiva:
    colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso, a volte con tonalità ambrate;
    odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o
    retrogusto ammandorlato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno l’11,00% vol. svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    Grillo passito:
    colore: dal giallo paglierino al dorato;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolto;;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 28,00g/l.
    Grillo Superiore:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: fine, elegante;
    sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
    13
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
    Grillo riserva:
    colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
    odore: intenso, elegante, persistente;
    sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l
    Grillo Spumante:
    spuma: fine, persistente;
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Chardonnay:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: intenso, caratteristico, fruttato;
    sapore: dal secco all’abboccato, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    Chardonnay vendemmia tardiva:
    colore: dal giallo paglierino al dorato;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    Chardonnay passito:
    colore: dal giallo paglierino al dorato;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol, di cui almeno 11,00% vol. svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 28,00g/l.
    Chardonnay superiore:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: fine, elegante;
    sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo 19 g/l
    14
    Chardonnay riserva:
    colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
    odore: intenso, elegante, persistente;
    sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,00g/l.
    Chardonnay spumante:
    spuma: fine, persistente;
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: fresco, armonico,da brut nature a extradry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Catarratto:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Catarratto vendemmia tardiva:
    colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso, a volte con tonalità ambrate;
    odore: caratteristico, delicato, a volte floreale ,persistente;
    sapore: dal secco al dolce, , armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o
    retrogusto ammandorlato
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno l’11,00% vol. svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    Catarratto passito:
    colore: dal giallo paglierino al dorato;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol, di cui almeno 11,00% vol. svolto;;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 26 g/l
    Catarratto superiore:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: fine, elegante;
    sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.
    Catarratto riserva:
    colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
    odore: intenso, elegante, persistente;
    sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
    15
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.
    Catarratto spumante :
    spuma: fine, persistente;
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Carricante:
    colore: giallo paglierino;
    odore: caratteristico, talvolta con lieve sentore floreale;
    sapore: dal secco all’abboccato, fresco, di media struttura;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Carricante spumante:
    spuma: fine, persistente;
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Grecanico:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    Grecanico vendemmia tardiva:
    colore: dal giallo paglierino al dorato;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20 g/l
    Grecanico superiore:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: fine, elegante;
    sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo:17 g/l
    16
    Grecanico riserva:
    colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
    odore: intenso, elegante, persistente;
    sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.
    Grecanico spumante :
    spuma: fine, persistente;
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Fiano:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    Fiano riserva:
    colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
    odore: intenso, elegante, persistente;
    sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,00g/l
    Damaschino:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    Viogner:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    Viogner riserva:
    colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
    odore: intenso, elegante, persistente;
    sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    17
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,00g/l.
    Muller Thurgau:
    colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
    odore: caratteristico, aromatico, fruttato;
    sapore:, armonico, dal secco all’abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Sauvignon:
    colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
    odore: caratteristico, fresco;
    sapore: fresco, di medio corpo, dal secco all’abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    Sauvignon riserva:
    colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
    odore: intenso, elegante, persistente;
    sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,00g/l.
    Pinot Grigio:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso , talvolta anche rosato più o meno intenso o ramato;
    odore: fine, elegante, fruttato;
    sapore: dal secco all’abboccato, gradevole, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Pinot Grigio spumante:
    spuma: fine, persistente;
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Moscato Bianco:
    colore: da giallo verdolino a giallo paglierino;
    odore: aromatico, elegante fruttato;
    sapore: dal secco all’abboccato, pieno, gradevole armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    Moscato Bianco vendemmia tardiva:
    colore: dal giallo paglierino al dorato;
    18
    odore: aromatico caratteristico, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    Moscato Bianco passito:
    colore: dal giallo paglierino al dorato;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dolce, tipico armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol, di cui almeno 11,00% vol. svolto;;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 28,00g/l.
    Moscato Bianco spumante:
    spuma: fine, persistente;
    colore: dal giallo verdolino al giallo paglierino;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: dolce, armonico, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo 11 % vol. di cui almeno 6% vol effettivo
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Vermentino:
    colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
    odore: aromatico, elegante fruttato;
    sapore: pieno, gradevole armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    Zibibbo:
    colore: dal giallo verdolino al giallo;
    odore: aromatico, elegante fruttato;
    sapore: dal secco all’abboccato, pieno, gradevole armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    Zibibbo spumante:
    spuma: fine, persistente;
    colore: dal giallo verdolino al giallo paglierino;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: dolce, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol. di cui almeno 6% effettivo;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Nero d’Avola:
    colore: rosso rubino, talvolta intenso;
    odore: delicato, caratteristico, fruttato, talvolta speziato;
    sapore: dal secco all’abboccato, corposo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    19
    estratto non riduttore minimo:22 g/l.
    Nero d’Avola rosato:
    colore: rosa più o meno intenso,
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l
    Nero d’Avola vendemmia tardiva:
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol
    di cui almeno l’11,00% vol svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    Nero d’Avola Riserva:
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco all’abboccato, corposo , armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    Nero d’Avola passito:
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18%vol di cui almeno l’11,00% vol. svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 32,00g/l.
    Nero d’Avola spumante:
    spuma: fine, persistente;
    colore: dal giallo paglierino al rosa, più o meno intensi;
    odore: caratteristico, fine, fruttato;
    sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Perricone:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: delicato, caratteristico, fruttato;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    Perricone rosato:
    colore: rosa più o meno intenso,
    20
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo:17 g/l.
    Perricone vendemmia tardiva:
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol
    di cui almeno l’11,00% vol svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    Nerello Cappuccio:
    colore: rosso rubino più o meno intenso;
    odore: delicato, fruttato, caratteristico;
    sapore: di medio corpo, armonico, dal secco all’abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    Frappato:
    colore: rosso rubino;
    odore: delicato, caratteristico, floreale;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, equilibrato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
    Frappato rosato:
    colore: rosa più o meno intenso,
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo:17 g/l.
    Frappato spumante :
    spuma: fine, persistente;
    colore: dal giallo paglierino al rosa più o meno intensi;
    odore: caratteristico, fine, fruttato;
    sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Nerello Mascalese:
    colore: rosso rubino tenue;
    odore: delicato, caratteristico, floreale, fine;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
    21
    Nerello Mascalese rosato:
    colore: rosa più o meno intenso,
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo:17 g/l.
    Nerello Mascalese spumante:
    spuma: fine, persistente;
    colore: dal giallo paglierino al rosa più o meno intensi;
    odore: caratteristico, fine, fruttato;
    sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Cabernet franc:
    colore: rosso rubino, più o meno intenso;
    odore: intenso, fruttato, con note vegetali;
    sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico, intenso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    Cabernet Franc rosato:
    colore: rosa più o meno intenso,
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo:17 g/l.
    Merlot:
    colore: rosso rubino più o meno intenso;
    odore: intenso, fruttato;
    sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico, intenso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    Merlot rosato:
    colore: rosa più o meno intenso,
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo:17 g/l.
    Merlot riserva :
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: intenso, fruttato;
    sapore: dal secco all’abboccato, corposo , armonico;
    22
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    Cabernet sauvignon:
    colore: rosso rubino più o meno intenso;
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico, corposo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    Cabernet Sauvignon rosato:
    colore: rosa più o meno intenso,
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo:17 g/l.
    Cabernet Sauvignon riserva:
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: intenso, fruttato;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, corposo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    Syrah:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: caratteristico, fruttato;
    sapore: dal secco all’abboccato, intenso, armonico e gradevolmente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    Syrah rosato:
    colore: rosa più o meno intenso,
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19g/l
    Syrah vendemmia tardiva:
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol
    di cui almeno l’11,00% vol svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 26 g/l
    Syrah riserva:
    23
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: intenso, fruttato;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, corposo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    Syrah passito:
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18%vol di cui almeno l’11,00% vol. svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 32,00g/l.
    Pinot Nero:
    colore: rosso rubino, talvolta intenso;
    odore: intenso, delicato, fruttato, elegante, talvolta speziato;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, giustamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    Pinot Nero Riserva:
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: caratteristico, elegante, fruttato, talvolta speziato;
    sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico, armonico, giustamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    Pinot Nero rosato:
    colore: rosa più o meno intenso,
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo:17 g/l.
    Pinot Nero spumante:
    spuma: fine, persistente;
    colore: dal giallo paglierino al rosa più o meno intensi;
    odore: caratteristico, fine;
    sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l
    Nocera:
    colore: rosso rubino più o meno intenso;
    odore: delicato, fruttato, caratteristico;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    24
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    Mondeuse:
    colore: rosso più o meno intenso con riflessi violacei;
    odore: delicato, fruttato, caratteristico;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    Carignano:
    colore: rosso più o meno intenso;
    odore: delicato, fruttato, caratteristico;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    Alicante:
    colore: rosso rubino più o meno intenso;
    odore: delicato, fruttato, caratteristico;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    Petit Verdot:
    colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei ,
    odore:intenso caratteristico;
    sapore: dal secco all’abboccato, armonico, piacevolmente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/ l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    Petit Verdot Riserva :
    colore: rosso rubino intenso anche tendente al granato con l’invecchiamento
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore : dal secco all’abboccato, corposo, piacevolmente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/ l;
    estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
    Sangiovese:
    colore: rosso rubino più o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico, fine;
    sapore: dal secco all’abboccato,armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
    Sangiovese rosato:
    colore: rosa più o meno intenso,
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore:dal secco all’abboccato, fresco, armonico;
    25
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo:17 g/l.
  32. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varietà, si fa riferimento ai parametri
    descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varietà presente in maggiore quantità fermo
    restando che nel caso di combinazioni con il vitigno Zibibbo le spiccate peculiarità aromatiche di tale
    varietà potranno prevalere sulle caratteristiche della varietà in combinazione.
  33. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.
    Articolo 7
    Etichettatura e presentazione
  34. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
    diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto»,
    «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
    ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
    consumatore.
  35. È consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle
    quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all’art. 31
    comma 10 della Legge n.238 del 12 dicembre 2016.
  36. Nell’etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini “Sicilia” Zibibbo e “Sicilia” Zibibbo
    spumante è vietato utilizzare i sinonimi ufficialmente riconosciuti per il predetto vitigno “Zibibbo”.
  37. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art. 1, con l’esclusione delle tipologie spumante,
    è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
  38. La denominazione “Sicilia” può essere utilizzata quale unità geografica più grande per i vini DOP
    della Regione Siciliana, purché l’utilizzo sia espressamente previsto dai rispettivi disciplinari di
    produzione.
    Articolo 8
    Confezionamento
  39. I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere immessi al consumo in
    recipienti in vetro del volume nominale massimo di 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie
    di forma tradizionale bordolese o borgognotta e renana, fino alla capacità massima di 18 litri.
  40. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Sicilia”, a esclusione della tipologia riserva,
    vendemmia tardiva, superiore, passito, vigna e spumante, è consentito l’uso di contenitori idonei a venire
    al contatto con gli alimenti, non inferiori a due litri e non superiori a 6 litri.
  41. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, escluso il tappo a corona.
    Articolo 9
    Legame con l'ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
    La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.
    L'orografia mostra dei contrasti netti tra la porzione settentrionale, prevalentemente montuosa, quella
    26
    centro-meridionale e sud-occidentale, essenzialmente collinare; quella tipica di altopiano, presente nella
    zona sud-orientale e quella vulcanica nella Sicilia orientale. Le zone pianeggianti si concentrano
    maggiormente nelle aree costiere.
    La rete idrografica è molto complessa; numerosi sono i corsi d'acqua a regime torrentizio e molti a corso
    breve e rapido; le valli fluviali sono per lo più strette ed approfondite nella zona montuosa, sensibilmente
    più aperte nella zona collinare.
    Le formazioni litologiche siciliane possono essere assemblate nei seguenti complessi:
    Complesso clastico di deposizione continentale;
    Complesso vulcanico (Etna e vulcaniti antiche degli Iblei);
    Complesso sabbioso-calcarenitico plio-pleistocenico;
    Complesso argilloso-marnoso comprendente tutte le formazioni prevalentemente argillose presenti nel
    territorio siciliano;
    Complesso evaporitico comprendente i tipi litologici della Formazione Gessoso-Solfifera del Miocene
    Superiore;
    Complesso conglomeratico-arenaceo;
    Complesso arenaceo-argilloso-calcareo comprendente tutte le varie formazioni a prevalente componente
    arenacea, diffuse nella Sicilia settentrionale;
    Complesso carbonatico comprendente parte dei Peloritani e la serie calcarea degli Iblei;
    Complesso filladico e scistoso cristallino (nella catena peloritana).
    Per quanto riguarda il clima, si possono distinguere quattro ambienti climatici primari:
    Ambiente costiero: clima mite con temperatura media annua intorno a 18° C, piovosità media annua di
    400-500 mm (province di Trapani, Palermo e Agrigento); ridotta o quasi assenza di pioggia durante la
    stagione calda. Nel litorale compreso tra Cefalù e Messina la piovosità media annua è di 800 mm, mentre
    in quello dell'alto Ionio arriva anche a 900 mm.
    Ambiente area Etna: il clima è umido, specie sul versante settentrionale dove le piogge raggiungono i
    600-800 mm, nella fascia bassa, fino a superare i 1200 mm alle maggiori altitudini. Il versante orientale
    è più piovoso di quello occidentale. La temperatura media annua risente dell'esposizione dei versanti e
    dell'altimetria,infatti il versante orientale è più caldo mentre quello settentrionale rimane il più freddo e
    danno origine ad ambienti rispettivamente più precoci o più tardivi. Il versante sud-occidentale è quello
    più asciutto.
    Ambiente delle catene montuose (Peloritani, Nebrodi, Madonie e Sicani): la piovosità media annua può
    arrivare a 1000 mm ed oltre. La temperatura media minima si approssima a 0° C e la media massima
    intorno a 25° C.
    Ambiente della Sicilia interna e dell'Altopiano Ibleo: la temperatura media annua è superiore a 15° C e
    quella media delle massime in estate arriva a 29° C; la piovosità annua è limitata anche a 400 mm,
    pertanto, nella Sicilia interna bassa collina (province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta) il
    clima è caldo e arido, nella media collina del palermitano si hanno valori di pioggia pari a 600-700 mm
    e nell'Altopiano Ibleo anche 800 mm.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    La Sicilia è una delle regioni di più antica tradizione viticola come dimostrano i numerosi reperti
    archeologici (ampeloliti fossili, anfore ad uso vinario, monete con figurazioni dionisiache e uvicole) e
    le molteplici fonti letterarie greche e latine che fanno riferimento ai rinomati vini siciliani.
    Sin dall'epoca dei Fenici (IX-IV secolo a.C.) il commercio di olio e vino è testimoniato dalla presenza
    di anfore utilizzate per il trasporto e da altre tipologie di ceramiche, quali le brocche bilobate e le coppe
    carenate, che costituivano i “servizi” normalmente impiegati per il consumo di vino. Le recenti ricerche
    archeologiche dimostrano, inoltre, che i Fenici si occuparono anche di attività agro-pastorali, oltre che
    di commercializzazione (M. Botto 2001).
    Grande splendore i vigneti ebbero durante la colonizzazione dei Greci (VIII-III secolo a.C.), che
    introdussero alcuni vitigni come il Grecanico, giunto sino ai nostri giorni. Si ritrovano raffigurazioni di
    scene viticole sulle monete a testimonianza della sviluppata attività economica della regione legata alla
    produzione vinaria.
    27
    Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C.-V secolo d.C.), in particolare in età cesarea nella Gallia
    è attestata la presenza di vino siciliano. Plinio citava il Mamertino del messinese, quando Cesare brindò
    alla festa per il suo trionfo al terzo consolato.
    Durante il declinio dei Romani, in Sicilia si afferma la classe dei grandi proprietari terrieri, come è
    attestato dalla presenza di grandi ville rustiche come quella del Casale di Piazza Armerina, nei cui
    mosaici sono rappresentate scene di vendemmia, a testimonianza della coltivazione dei vigneti nel
    territorio.
    Successivamente, le continue invasioni dei barbari nelle campagne portarono all'abbandono delle stesse,
    per cui la coltivazione della vite cadde in declino.
    Nonostante il Corano facesse divieto di assumere alcolici, durante il dominio dei Musulmani (827-1061)
    venivano coltivate le uve da mensa e fu introdotto a Pantelleria il vitigno “Zebib” (oggi Zibibbo o
    Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di fronte l'isola di Pantelleria (B. Pastena 1970).
    La vite e l'ulivo ripresero la loro espansione durante il periodo della dominazione dei Normanni; in
    seguito, durante il periodo della dominazione degli Aragonesi, il vino siciliano raggiunse grande
    rinomanza, attestata dalla costituzione di numerose società di vendita di vino, come riferisce il Cougnet
    nella sua “Historiae de la table”.
    Durante la dominazione degli Spagnoli (1512-1713), nei territori interni aumentarono i vigneti, gli
    oliveti e i mandorleti e, dove abbondava l'acqua anche i giardini e le coltivazioni di ortaggi. Nel
    cinquecento, Tommaso Fazello, nel suo “De rebus Siculis”, cita come zone assai vitate il territorio di
    Aci, il contado di Messina, la pianura ai piedi dell'Etna, la Val di Mazara e la piana di Palermo. Bacci,
    nel suo celebre “Naturali vinorum historia”, cita i vigneti alle falde del Monte Erice, quelli del territorio
    di Palermo e dell'isola di Lipari, sparsa di fecondi colli. L'importanza della produzione vitivinicola in
    questo periodo viene attestata dalla costituzione delle maestranze dei bottai a Salemi nel 1683 e di quella
    di Palermo.
    Durante il successivo dominio dei Piemontesi e degli Austriaci la viticolture visse un periodo di crisi
    dalla quale si risollevò in epoca Borbonica, come attesta il viaggiatore lucchese G.A. Arnolfini, nel suo
    “Giornale di viaggio” del 1776, dove parla del vino siciliano che si produce in abbondanza in tutte le
    parti dell'isola. Il commerciante inglese John Woodhouse apre uno stabilimento vinicolo a Marsala,
    sviluppando il commercio dei vini Marsala con l'Inghilterra; Anche Benjamin Ingham apre diversi
    stabilimenti a Marsala e Mazara; ma ad esaltare lo sviluppo del commercio del Marsala contribuì in
    maniera preponderante la fondazione di uno stabilimento da parte dell'imprenditore Vincenzo Florio.
    Nel 1862, Garibaldi tornò in Sicilia e visitò lo stabilimento Florio, bevve e lodò il Marsala dolce che da
    allora in poi fu denominato “Garibaldi dolce”.
    Nella seconda metà dell'ottocento, l'invasione della fillossera distrugge gran parte dei vigneti dell'isola
    e la vite viene soppiantata da altre colture.
    Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell'innesto su vite americana resistente alla fillossera e la
    vite cominciò nuovamente a verdeggiare.
    La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra commerciale con la Francia segnarono la fine
    della produzione dei vini ad alta gradazione ed ad intenso colore, che venivano esportati in Francia come
    vini da taglio, ed aumentò la produzione dei vini da pasto a più moderato tenore alcolico, profumati e
    freschi.
    E' verso la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 che si può indicare l'inizio della moderna storia del vino
    siciliano. Si assoda la capacità della Sicilia a produrre vini bianchi di qualità sia con vitigni autoctoni
    come Inzolia, Catarratto, Grillo, sia con vitigni alloctoni, come lo Chardonnay, Muller Turgau e
    Sauvignon. Negli anni novanta inizia la sperimentazione e la produzione di vini rossi di alta qualità con
    il vitigno autoctono Nero d'Avola e gli alloctoni Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot e Pinot nero.
    Il protagonista indiscusso di tale nuovo corso è il Nero d'Avola, che anche in assemblaggio con altri
    vitigni internazionali riesce a caratterizzare e a marcare il vino stesso, non solo per l'aspetto cromatico,
    ma soprattutto perchè conferisce al vino una tipicità riconducibile ai sapori mediterranei.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei
    seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli
    tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;
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  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono
    quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia
    per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della
    chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di
    produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la
    vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest’ultima adeguatamente differenziate per la
    tipologia di base e la tipologia riserva, riferita quest’ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui
    elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni. Così come tradizionali
    sono le pratiche di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e quelle relative all’appassimento
    delle uve ed alla vinificazione ed affinamento della tipologia vendemmia tardiva.
    B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico,
    caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara
    individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
    In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro
    equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed
    eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.
    C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
    L’orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l’esposizione dei vigneti e
    l’ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a
    determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso, favorevole ad una ottimale svolgimento
    delle funzioni vegeto-produttive della pianta.
    Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una
    viticoltura di qualità.
    Anche il clima dell'area di produzione concorre alla produzione di vini di qualità.
    La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dalla preistoria fino ai giorni nostri, attestata da
    numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente
    tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Sicilia”. Ovvero è la
    testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli,
    tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e
    contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico,
    fino ad ottenere i rinomati vini “Sicilia”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del
    disciplinare.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Istituto Regionale del Vino e dell’Olio
    Viale della Libertà n° 66
    90143 - Palermo
    Telefono 091 6278111
    Fax 091 347870;
    e-mail irvv@vitevino.it
    irvv@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it
    L'Istituto Regionale del Vino e dell’Olio è l’Autorità pubblica designata dal Ministero dell’agricoltura,
    della sovranità alimentare e delle forsete ai sensi dell’articolo 64 della Legge 238/2016 , che effettua la
    verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19,
    par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
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    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato
    piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018,
    pubblicato in G.U. n. 253 del 30.10.2018 e modificato con DM 3 marzo 2022, pubblicato in G.U. n. 62
    del 15 marzo 2022.
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