Testo
Ministero dell'agricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste
DIQPAI
DGPQAI â Uff. Pqai 4
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
âTREBBIANO D'ABRUZZOâ
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.P.R. 28.06.1972 G.U. n. 221 â 25.08.1972
Modificato con D.M. 23.10.1992 G.U. n. 254 â 28.10.1992
Modificato con D.M. 24.09.2001 G.U. n. 240 â 15.10.2001
Modificato con D.M. 06.09.2002 G.U. n. 218 â 07.09.2002
Modificato con D.M. 15.05.2003 G.U. n. 120 â 26.05.2003
Modificato con D.M. 30.10.2007 G.U. n. 266 â 15.11.2007
Modificato con D.M. 20.11.2009 G.U. n. 281 â 02.12.2009
Modificato con D.M. 02.02.2010 G.U. n. 41 â 19.02.2010
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 22.12.2014 G.U. 9 - 13.01.2015
(modifica ordinaria ai sensi Reg. UE n. Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, lett. b) e G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Modificato con D.M. 19.01.2023 G.U. 30 â 06.02.2023
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
G.U.U.E. n. C 230 del 30.06.2023
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo" è riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. Le seguenti sottozone della denominazione di origine controllata âTrebbiano dâAbruzzoâ:
- âTerre di Chietiâ superiore e riserva;
- âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ superiore e riserva;
- âColline Pescaresiâ superiore e riserva;
- âColline Teramaneâ superiore e riserva,
sono riservate ai vini disciplinati tramite i rispettivi allegati al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme
previste dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografĂŹca
Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo", deve essere ottenuto dalle uve
provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o
Trebbiano toscano per almeno l'85%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l'intero
territorio della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" comprende lâintero territorio amministrativo
dei seguenti comuni:
- provincia di Chieti:
Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella,
Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno,
Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino,
Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino,
Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio,
Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito,
Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccascalegna, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono,
Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo,
San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo,
Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri. - provincia di L'Aquila:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio
Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagliano Alto, Fontecchio, Fossa, Cagliano
Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Merino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola
Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Roccacasale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese,
San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito. - provincia di Pescara:
Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, CittĂ
Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola,
Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano,
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Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa,
Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli; - provincia di Teramo:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto,
Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara,
Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, MontefĂŹno, Montorio al Vomano, Morro
dâOro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio,
Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e Isola del Gran Sasso.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC "Trebbiano
d'Abruzzo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualitĂ . I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della
denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC âTrebbiano d'Abruzzoâ devono essere ottenute unicamente
da vigneti ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m.. Per i terreni esposti a
mezzogiorno tale limite non deve superare i 700 metri s.l.m. - DensitĂ d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore
a 2400 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali
non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro. - Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese e
spalliera semplice o doppia, o comunque forme arte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti
senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. - Altre pratiche colturali.
Ă vietata ogni pratica di forzatura. Ă consentita l'irrigazione di soccorso. - Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo",
sono le seguenti:
Resa Titolo alcolometrico volumico
Vino uva/ha (ton.) naturale
minimo (% vol)
"Trebbiano d'Abruzzo" 17 10,50
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Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle
superfici effettivamente coperte dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âTrebbiano dâAbruzzoâ devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purchĂŠ la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per lâintera partita.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3. - Elaborazione.
Per l'elaborazione dei vini di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme
comunitarie e nazionali vigenti. - Arricchimento.
Ă consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino a Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano
d'Abruzzo" con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario della stessa denominazione
di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per autoconcentrazione, nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia. - Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora la
resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto
del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. - Immissione al consumo.
II vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo", all'atto della immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
-"Trebbiano d'Abruzzo ": - colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso;
- odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
- sapore: da secco ad abboccato, sapido, vellutato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/1.
Il vino a DOC âTrebbiano d'Abruzzoâ eventualmente sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di
legno, può rivelare lieve sentore di legno.
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Articolo 7
Designazione e presentazione - Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "riservaâ
scelto", "selezionato", âsuperioreâ e similari.
Ă tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano dâAbruzzoâ ad esclusione
delle sottozone, non può essere utilizzata la menzione vigna. - Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto
in caratteri tipografici non piĂš grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino,
salve le norme generali piĂš restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la
denominazione d'origine. - Annata.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. l l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Articolo 8
Confezionamento - Materiali e volumi nominali dei recipienti.
Il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata di cui allâart. 1, deve avvenire in recipienti
di vetro delle capacitĂ nominali previste dalla normativa vigente.
Inoltre, per il vino del comma precedente ad esclusione delle tipologie qualificate con le sottozone e le UnitĂ
Geografiche Aggiuntive, è consentito lâuso di recipienti di altri materiali idonei a venire in contatto con gli
alimenti, delle capacitĂ nominali non inferiori a 2 litri. - Chiusure dei recipienti
Per il vino a denominazione di origine controllata âTrebbiano dâAbruzzoâ di cui allâart. 1 ad esclusione delle
sottozone e delle UnitĂ Geografiche Aggiuntive sono ammesse tutte le chiusure consentite dalla vigente
normativa, ad esclusione del tappo a corona e delle capsule a strappo.
Articolo 9
Legame con la zona geografica
A) Informazioni sulla zona geografica.
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata dallâart.3 comprende lâintera fascia collinare costiera e pedemontana della
regione Abruzzo che, nella parte mediana, si amplia verso lâinterno per includere verso nord lâaltopiano
dellâAlto Tirino, a nord-ovest la Valle Subequana, a sud la Valle Peligna nonchĂŠ a sud-ovest la Valle Roveto.
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Le formazioni collinari interessate dalla coltivazione della vite, costituite da depositi plio-pleistocenici che
hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi tra la fine del Terziario
e lâinizio del Quaternario, si sviluppano su una fascia di circa 20-25 chilometri di larghezza e circa 125
chilometri di lunghezza, dal fiume Tronto al fiume Trigno, cui si aggiungono alcune conche intermontane
nella parte centrale della regione Abruzzo. Dal punto di vista granulometrico tali formazioni possono essere
considerate abbastanza variabili: alle argille con sabbia, verso la parte alta della formazione, si sovrappongono
le sabbie silicee a grana fine e media, piĂš o meno argillose, di colore giallastro per lâalterazione di ossidi di
ferro, a cemento calcareo oppure argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da livelli di limi, ghiaie e argille.
Nella grande maggioranza dei casi il suolo che si origina presenta una equa ripartizione di materiale da cui si
formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla
pendenza ed alla esposizione nella parte centro-meridionale dellâarea interessata e tendenzialmente piĂš
argillosi nella parte settentrionale. Le conche intermontane sono costituite da terrazzi fluvio-alluvionali
antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni particolarmente sciolti, con spessore
variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica in genere è medio bassa con
elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. Lâaltitudine dei terreni coltivati a vite può raggiungere i 700
metri s.l.m., con pendenze ed esposizioni variabili a seconda dei versanti e quando le condizioni orografiche,
di esposizione a mezzogiorno sono favorevoli ad una completa maturazione fenolica. Sono esclusi i terreni
siti nei fondovalle umidi e quelli con esposizioni poco consone.
Il clima è di tipo temperato, con temperature medie annuali comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre,
ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C. Lâescursione termica
annua è considerevole poichÊ legata da una parte alla presenza delle correnti fredde provenienti dai Balcani,
che durante lâinverno fanno sentire la loro influenza, e dallâaltra alla presenza del mare Adriatico e delle aree
di alta pressione che permangono sul bacino del Mediterraneo durante lâestate.
Notevoli anche le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza dei massicci del Gran Sasso
e della Maiella, cosĂŹ come la ventilazione che determinano le condizioni ottimali per lâaccumulo di sostanze
aromatiche nei grappoli, dando origine a uve di straordinaria qualitĂ con vini dai profumi intensi e
caratterizzati.
Lâindice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compresa tra 1.800
e 2.200 gradi- giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia del Trebbiano che di eventuali
altri vitigni complementari a bacca bianca.
Le precipitazioni totali annue si aggirano mediamente sugli 800 mm; il periodo piÚ piovoso è quello compreso
tra novembre e dicembre (oltre 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno
a 30 mm). - Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza del vitigno Trebbiano nellâItalia centrale si può far risalire allâepoca romana. Infatti Plinio
descriveva un âVinum trebulanumâ il cui nome è dato dallâaggettivo trebulanus, che deriva dal sostantivo
trebula, con il significato di casale o fattoria. Il termine Trebbiano, secondo la sua etimologia, indica quindi
in via generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o casereccio, prodotto nei vari
poderi o fattorie di campagna ed utilizzato dagli stessi contadini. Quale che sia la sua origine, comunque,
dobbiamo aspettare gli inizi del trecento perchĂŠ Pier dĂŠ Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di
Trebbiano: â...et unâaltra maniera dâuve la quale Trebbiana è dicta et è bianca con granello ritondo, piccholo
et molti acini avere...â. Nel â500 Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa la
coltivazione del Trebbiano in Toscana, cosĂŹ come alla fine dello stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci,
medico personale di papa Sisto V, nellâopera citata parla di numerosi vini Trebulani e segnala la presenza di
âuve moscatelle e trebulaneâ anche nei territori limitrofi al lago Fucino ed in area Peligna. La presenza del
Trebbiano in Abruzzo si rileva piĂš tardi anche nella monografia di Raffaele Sersante del 1856, che ricorda
come questa varietĂ fosse largamente diffusa e nota. Oggi un gran numero di vitigni portano il nome di
Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che dovrebbe indicare il luogo di origine o di
maggior diffusione, ma tentare di descriverne le differenze è impresa assai ardua, come ci ricorda lâillustre
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ampelografo del primo â900 Giuseppe di Rovasenda e piĂš tardi il Marzotto. Infatti, per molti anni, il Trebbiano
abruzzese è stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel disciplinare di produzione del âTrebbiano
dâAbruzzoâ approvato nel 1972 era riportato che il vino âdeve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti
composti dai vitigni Trebbiano dâAbruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano...â. Questi vitigni
costituiscono di fatto la base fondamentale del vino bianco a denominazione piĂš importante e diffuso della
regione Abruzzo, il cui disciplinare è stato piÚ volte adeguato per meglio rispondere alle esigenze di un
consumatore sempre piĂš attento alla qualitĂ . Pertanto lâincidenza dei fattori umani è fondamentale poichĂŠ,
attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte
integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate
caratteristiche e tipicitĂ .
- Base ampelografia dei vigneti: il vino âTrebbiano dâAbruzzoâ deve essere ottenuto dalle uve provenienti da
vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o
Trebbiano toscano almeno all'85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici
idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Abruzzo da sole o congiuntamente fino ad un
massimo del 15%. - Forme di allevamento, sesti dâimpianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento generalmente usata
nella zona è la pergola abruzzese anche se da diversi anni si vanno sempre piÚ espandendo le forme a spalliera
semplice o doppia. I sesti di impianto, cosĂŹ come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento
utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto (meccanizzazione) ed una migliore gestione delle rese
massime di uva. - Pratiche relative allâelaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi
tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. La tipologia âbaseâ
può essere immessa al consumo solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle
uve.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili
all'ambiente geografico
La secolare presenza ed il particolare equilibro che il vitigno Trebbiano ha trovato nellâarea interessata, tanto
da differenziare una specifica varietĂ denominata Trebbiano abruzzese in passato spessa confusa con il
Bombino, permette di ottenere vini dalle spiccate peculiaritĂ che si estrinsecano appieno nel vino DOC
âTrebbiano dâAbruzzoâ. La denominazione comprende tre tipologie di vino bianco: il base, il superiore ed il
riserva, che dal punto di vista analitico ed organolettico esprimono caratteri propri, specifici, descritti in
maniera sintetica e non esaustiva nellâart.6 del presente disciplinare. In particolare, i vini presentano un colore
giallo paglierino piĂš o meno intenso; odore tipico, delicato, con spiccati sentori di frutta e fiori, sino a giungere
al minerale in quelli piÚ evoluti; il sapore è asciutto con retrogusto gradevolmente mandorlato che conferisce
al vino eleganza ed armonia.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
Lâampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo dellâintera regione Abruzzo, sebbene presenti
unâorografia ed una pedologia piuttosto omogenea, di fatto è caratterizzata da condizioni climatiche
leggermente differenti, da nord a sud e da est ad ovest, caratterizzate da specifiche condizioni climatiche
(pioggia, temperatura, ventilazione, ecc.) che associate alla diversa natura dei terreni ed allâesposizione
influenzano in maniera significativa le caratteristiche vegeto-produttive del vitigno Trebbiano, base essenziale
dellâomonimo vino prodotto da tempo immemore in Abruzzo.
Lâinterazione vitigno-clima-terreno è determinante per lâestrinsecazione di determinate caratteristiche dei
vini: struttura, colore, profumi. In Abruzzo, grazie alla particolare conformazione orografica del territorio,
caratterizzata da colline assolate e ventilate, al clima temperato, alle notevoli escursioni termiche tra giorno e
notte, favorite dalla presenza del mare Adriatico e dalla vicinanza dei massicci del Gran Sasso e della Maiella,
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alla presenza di suoli ben drenati, unitamente ai fattori umani - connessi da un lato alla lunga tradizione storica
e dallâaltra alle moderne tecniche di coltivazione e vinificazione (vedi uso del legno nelle fermentazioni e/o
elevazioni del prodotto), si realizzano le condizioni ottimali per la produzione di uve Trebbiano di straordinaria
qualitĂ , da cui si ottengono vini dai profumi intensi, freschi, tipici, caratterizzati da un retrogusto
gradevolmente mandorlato.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
AgroqualitĂ S.p.A. â SocietĂ per la certificazione della qualitĂ nellâagroalimentare
Viale Cesare Pavese, 305 â 00144 ROMA
Telefono +39 06 54228675
Fax +39 06 54228692
Website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it
e-mail: Vini.Abruzzo@agroqualita.it
La societĂ AgroqualitĂ â SocietĂ per la certificazione della qualitĂ nellâagroalimentare â S.p.A. è lâOrganismo
di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dellâarticolo 64
della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, conformemente allâarticolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo 20 del Reg. UE
n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata
(sistematica ed a campione) nellâarco dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato articolo 20, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal
Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018 (G.U. n. 253 del 30.10.2018) e modificato
con DM 3 marzo 2022 (GU n. 62 del 15.03.2022).
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ALLEGATO 1
âTREBBIANO DâABRUZZOâ SOTTOZONA âTERRE DI CHIETIâ
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano d'Abruzzoâ con il riferimento alla sottozona âTerre di
Chietiâ è riservata alle seguenti tipologie di vini: - Trebbiano d'Abruzzo âTerre di Chietiâ superiore;
- Trebbiano d'Abruzzo âTerre di Chietiâ riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ devono
essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni
Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione
Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione della sottozona âTerre di Chietiâ ricade in Provincia di Chieti e comprende lâintero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella,
Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno,
Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino,
Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino,
Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio,
Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito,
Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccascalegna, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono,
Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo,
San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo,
Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona
âTerre di Chietiâ devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche di qualitĂ .
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano d'Abruzzoâ
sottozona âTerre di Chietiâ devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone collinari la cui
altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a
mezzogiorno.
9 - DensitĂ d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore
a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali
non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro. - Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e
spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
-Altre pratiche colturali.
Ă vietata ogni pratica di forzatura. Ă consentita l'irrigazione di soccorso. - Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la produzione
del vino a DOC âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ sono le seguenti: - Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrĂ essere riportata purchĂŠ la produzione
non superi del 20% il limite medesimo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata della Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano
d'Abruzzoâ. - Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma
non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
-Invecchiamento/Affinamento.
Il vino a DOC âTrebbiano d' Abruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ seguito dalla menzione superiore deve
essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a cinque mesi.
Il vino a DOC âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ seguito dalla menzione superiore, non può
essere immesso al consumo prima del 1° aprile, successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a DOC âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ seguito dalla menzione âriservaâ deve
essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
10
Il vino a DOC âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
-âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ superiore: - colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/1.
-"Trebbiano d'Abruzzo " sottozona âTerre di Chietiâ riserva: - colore: da giallo paglierino a dorato piĂš o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/1.
I vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âTerre di Chietiâ, qualora sottoposti a passaggio o conservazione
in recipienti di legno, possono rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione - Caratteri e posizione in etichetta.
- Per il vino a DOC âTrebbiano dâAbruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ, il nome della sottozona deve sempre
precedere senza nessun intercalare la denominazione âTrebbiano dâAbruzzoâ e figurare in caratteri di
dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la denominazione di origine controllata âTrebbiano
dâAbruzzoâ. - Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano dâAbruzzoâ sottozona
âTerre di Chietiâ di cui allâart. 1 è consentito lâuso delle unitĂ geografiche aggiuntive indicate nellâallegato A
âelenco positivoâ ai sensi dellâart. 29, comma 4 della legge 238/16â. Il nome dellâunitĂ geografica,
sovracomunale, deve sempre essere riportato immediatamente al di sotto del nome della sottozona e figurare
in caratteri piĂš piccoli. - Vigna.
Nella designazione del vino a Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano dâAbruzzoâ con sottozona
âTerre di Chietiâ può essere utilizzata la menzione âvignaâ ai sensi dellâart. 31, par. 10, della legge 238/2016.
Articolo 8
Confezionamento - Materiali e Volumi nominali dei recipienti.
Per il confezionamento del vino a DOC âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ è consentito
utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume nominale fino a 27 litri.
11 - Chiusure dei recipienti.
Per il vino a DOC âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ seguito dalla menzione âriservaâ è
consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.
Per il vino a DOC âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ seguito dalla menzione âsuperioreâ è
vietato il tappo a corna e a strappo.
Articolo 9
Legame con lâambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata dallâart. 3 è costituita da unâampia ed estesa fascia della collina litoranea, che
va dal fiume Foro al Trigno, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che giunge nella
parte nord-occidentale sino ai piedi della Maiella.
Le colline argillose fiancheggiano le poche pianure alluvionali di natura arenacea e argillosa formate dai fiumi
Foro, Sangro, Sinello e Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e
versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti
allâinstaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi).
Nella grande maggioranza dei casi i suoli agricoli presentano una equa ripartizione di materiale da cui si
formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla
pendenza ed alla esposizione.
La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% e ben esposti, è indirizzata principalmente verso la
viticoltura, coltura che determina uno sfruttamento normale del suolo e lo preserva da fenomeni di erosione
accelerata.
Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 650 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm
della collina interna. Il clima è di tipo temperato-caldo, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile
ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. - Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza del vitigno Trebbiano nellâItalia centrale si può far risalire allâepoca romana. Infatti Plinio descriveva
un âVinum trebulanumâ il cui nome è dato dallâaggettivo trebulanus, che deriva dal sostantivo trebula, con il
significato di casale o fattoria. Il termine Trebbiano, secondo la sua etimologia, indica quindi in via generale un
vino bianco locale che oggi definiremo paesano o casereccio, prodotto nei vari poderi o fattorie di campagna ed
utilizzato dagli stessi contadini. Quale che sia la sua origine, comunque, dobbiamo aspettare gli inizi del trecento
perchĂŠ Pier dĂŠ Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di Trebbiano: â...et unâaltra maniera dâuve la quale
Trebbiana è dicta et è bianca con granello ritondo, piccholo et molti acini avere...â. Nel â500 Sante Lancerio,
bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa la coltivazione del Trebbiano in Toscana, cosĂŹ come alla
fine dello stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci, medico personale di papa Sisto V, nellâopera citata parla di
numerosi vini Trebulani e segnala la presenza di âuve moscatelle e trebulaneâ anche nei territori limitrofi al lago
Fucino ed in area Peligna. La presenza del Trebbiano in Abruzzo si rileva piĂš tardi anche nella monografia di
Raffaele Sersante del 1856, che ricorda come questa varietĂ fosse largamente diffusa e nota. Oggi un gran numero
di vitigni portano il nome di Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che dovrebbe indicare il
luogo di origine o di maggior diffusione, ma tentare di descriverne le differenze è impresa assai ardua, come ci
ricorda lâillustre ampelografo del primo â900 Giuseppe di Rovasenda e piĂš tardi il Marzotto. Infatti, per molti anni,
il Trebbiano abruzzese è stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel disciplinare di produzione del
âTrebbiano dâAbruzzoâ approvato nel 1972 era riportato che il vino âdeve essere ottenuto dalle uve provenienti da
vigneti composti dai vitigni Trebbiano dâAbruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano...â. Pertanto lâincidenza
dei fattori umani è fondamentale poichÊ, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole
ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono ad ottenere
prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicitĂ .
12
- Base ampelografia dei vigneti: il vino Doc Trebbiano dâ Abruzzo, sottozona âTerre di Chietiâ deve essere ottenuto
da uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o
Trebbiano toscano almeno allâ 90%. - Forme di allevamento, sesti dâimpianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella zona è la pergola
abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un numero minimo
di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, cosĂŹ come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento
utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto. - Pratiche relative allâelaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi
tranquilli. Il vino Trebbiano dâAbruzzo della sottozona Terre di Chieti è sempre seguito dalla menzione superiore
o dalla menzione riserva e deve essere sottoposto per la menzione superiore ad un periodo di affinamento
obbligatorio di 5 mesi e lâimmissione al consumo può avvenire solo a partire dal 1° aprile successivo allâannata di
produzione delle uve, mentre per la menzione riserva solo dopo un invecchiamento obbligatorio di minimo 12
mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1Ă novembre dellâanno di produzione delle uve.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili
all'ambiente geografico
La denominazione Trebbiano dâAbruzzo seguita dalla sottozona Terra di Chieti comprende due tipologie di vino
bianco con caratteristiche qualitative che ne permettono lâattribuzione della menzione âsuperioreâ e della menzione
âriservaâ sia rispetto ai gradienti di maturazione delle uve Trebbiano abruzzese e sia rispetto alle qualitĂ chimico-
fisiche ed organolettiche dei vini che presentano caratteristiche adatte anche ad un medio-lungo invecchiamento
prima dellâuscita sul mercato.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
Lâampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo dellâintera provincia di Chieti, di fatto è caratterizzata
da condizioni climatiche differenti che permettono di individuare specifici microclimi.
Comunque, in linea generale, la giacitura collinare dei vigneti, lâottima esposizione, le notevoli escursioni termiche
tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella nella parte piĂš a nord e dei Monti Frentani
a sud, associate alla buona ventilazione (brezze di mare e di monte) ed allâassenza di ristagni di umiditĂ nei terreni,
determinano condizioni ottimali per lâestrinsecazione delle peculiari caratteristiche vegeto-produttive del vitigno
Trebbiano abruzzese, dando origine a vini dai profumi intensi con sapori molto forti, difficilmente replicabili in
altri areali.
Allegato A. Elenco positivo delle UnitĂ Geografiche Aggiuntive.
- UnitĂ geografiche sovracomunali: Colline Teatine o Teatino; Colline Frentane o Frentania o Frentano;
Colline del Sangro; Colline del Vastese o Hystonium.
1.1 Colline Teatine o Teatino comprendente lâintero territorio amministrativo dei comuni di: Ari,
Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio,
Filetto, Francavilla al mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna,
Poggiofiorito, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri.
1.2 Colline Frentane o Frentania o Frentano comprendente lâintero territorio amministrativo dei
comuni di: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano,
Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro,
SantâEusanio del Sangro, Torino di Sangro, Treglio.
1.3 Colline del Sangro comprendente lâintero territorio amministrativo dei comuni di: Archi,
Atessa, Bomba, Fossacesia, Mozzagrogna, Paglieta, Santa Maria Imbaro, SantâEusanio del
Sangro, Torino di Sangro.
1.4 Colline del Vastese o Hystonium comprendente lâintero territorio amministrativo dei comuni
di: Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi,
Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina.
13
ALLEGATO 2
âTREBBIANO DâABRUZZOâ SOTTOZONA âTERRE AQUILANEâ O âTERRE DE LâAQUILAâ
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano d'Abruzzoâ con il riferimento alla sottozona âTerre
Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ è riservata alle seguenti tipologie di vini:
- Trebbiano d'Abruzzo âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ superiore;
- Trebbiano d'Abruzzo âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
La Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de
LâAquilaâ è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano
composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione
Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione della sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ ricade in Provincia di LâAquila
e comprende lâintero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio
Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagliano Alto, Fontecchio, Fossa, Cagliano
Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Merino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola
Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Roccacasale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese,
San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC âTrebbiano d'Abruzzoâ
sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ devono essere quelle normali della zona e atte a conferire
all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualitĂ .
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano d'Abruzzoâ
sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in
zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri slm per
quelli esposti a mezzogiorno. - DensitĂ d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore
a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali
non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
14 - Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e
spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
-Altre pratiche colturali
Ă vietata ogni pratica di forzatura. Ă consentita l'irrigazione di soccorso. - Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la produzione
dei vini a DOC âTrebbiano d' Abruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ sono le seguenti: - Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrĂ essere riportata purchĂŠ la produzione
non superi del 20% il limite medesimo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano d'Abruzzoâ. - Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma
non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita. - Invecchiamento/Affinamento.
Il vino a DOC âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ seguito dalla
menzione superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a cinque
mesi.
Il vino a DOC âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ seguito dalla
menzione superiore, non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile, successivo all'annata di
produzione delle uve.
Il vino a DOC âTrebbiano d'Abruzzo sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ seguito dalla
menzione âriservaâ deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ all'atto dell'immissione
al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
-"Trebbiano d'Abruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ superiore:
15 - colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/1.
-"Trebbiano d'Abruzzoâ sottozona " Terre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ riserva: - colore: da giallo paglierino a dorato piĂš o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/1.
I vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ, qualora sottoposti al
passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione - Caratteri e posizione in etichetta.
- Per i vini a DOC Trebbiano dâAbruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ, il nome della
sottozona deve sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione âTrebbiano dâAbruzzoâ e
figurare in caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la denominazione di origine controllata
âTrebbiano dâAbruzzoâ. - Vigna.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata âTrebbiano dâAbruzzoâ sottozona âTerre
Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ può essere utilizzata la menzione âvignaâ ai sensi dellâart. 31, par. 10, della
legge 238/2016.
Articolo 8
Confezionamento - Materiali e Volumi nominali dei recipienti.
Per il confezionamento dei vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre del
LâAquilaâ è consentito utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri:
0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume nominale fino a 27 litri. - Chiusure dei recipienti.
Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ seguito dalla
menzione âriservaâ è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.
Per il vino a DOC Trebbiano dâAbruzzo sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ seguito dalla
menzione âsuperioreâ è vietato il tappo corona e a strappo.
Articolo 9
16
Legame con lâambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata dallâart.3 della sottozona Terre Aquilane o Terre de LâAquila comprende due
aree montane cosĂŹ distinte: la prima una piccola conca intermontana denominata âPianoâ in agro di Ofena
nonchĂŠ le aree circostanti ricadenti nei territori di Capestrano e Villa S. Lucia, definita dalle pendici sud-
orientali del massiccio del Gran Sasso e dalla catena del Sirente. Il pianoro e le aree limitrofe si trovano a circa
400-450 metri sul livello del mare, con ottime esposizioni.
I suoli sono costituiti da terrazzi alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi
terreni particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La
ritenzione idrica è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. La seconda comprende una
conca intermontana denominata definita a nord-est/sud- est dalle pendici del massiccio della Maiella ed a
nord-ovest dalle propaggini della catena del Velino-Sirente. Lâampia vallata giace a circa 400 metri sul livello
del mare, con ottime esposizioni e buona ventilazione. I suoli sono costituiti da terrazzi fluvio-alluvionali
antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni particolarmente sciolti, con spessore
variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione.
Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 14°C di ottobre, ma nei
mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie anche superiori a 24°C. Lâescursione
termica annua è considerevole poichĂŠ legata alla presenza dei massicci montuosi che durante lâinverno fa
sentire la sua influenza, cosĂŹ come sono veramente notevoli le escursioni termiche tra giorno e notte (anche di
20-25°C), che determinano le condizioni ottimali per lâaccumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando
origine a uve di straordinaria qualitĂ con vini dai profumi intensi e caratterizzati.
Lâindice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800
ed i 2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione del vitigno Montepulciano. Le
precipitazioni totali annue si aggirano mediamente sui 700 mm; il periodo piÚ piovoso è quello compreso tra
novembre e dicembre (oltre 70 mm/mese) mentre i mesi con il minimo assoluto sono quelli di luglio ed agosto
(intorno a 30 mm/mese). - Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza della vitivinicoltura nelle aree interne dellâAbruzzo trova una fondamentale testimonianza storica
nel poeta latino Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona nel 43 a.C. e morto in esilio a Tomi sul Mar Nero nel
17 d.C., che rievoca con i versi che seguono la sua terra natale:
âSulmona, la terza parte della campagna Peligna mi tiene, una terra piccola, ma salubre per le acque di fonte.
Anche se il sole, quando è vicino, spacca la pietra e la stella del cane di Icaro risplende violenta, i campi
Peligni son percorsi da limpide correnti, e sul suolo morbido lâerba rigogliosa verdeggia. Terra fertile della
spiga di Cerere, e ancor piĂš di uva, qualche campo dĂ anche lâalbero di Pallade, lâulivo, ...â. Molti secoli dopo
unâaltra importante testimonianza viene dal barone Giuseppe Nicola Durini (1765-1845) il cui saggio dal titolo
Deâ vini degli Abruzzi, contenuto negli Annali Civili del regno delle Due Sicilie (n°36, 1820), costituisce un
valido compendio ampelografico ed enologico che conserva ancora oggi una certa validitĂ . Il Durini scriveva
a proposito dei vini degli Abruzzi: ââŚPure avendo giĂ detto che quella marna variamente si compone, avviene
che dove la combinazione ne sia favorevole, produconsi vini non ispregevoli. Per tale cagione nella Provincia
di Chieti la lagrima di Tollo, i vini di Ortona e quelli di Vasto riescono assai buoni e sono ricercati. ; nella
Provincia di Teramo i vini di Castellamare, come in quella di Aquila, queâ di Popoli e di Capestrano NĂŠ
vogliansi lodar meno i vini di Bugnara e Prezza nella valle di Solmona, perchĂŠ le vigne son messe fra ciottoli
silicei rivestiti di bianchissima crosta calcarea e nettissimi, sopra deâ quali riposa e viene a maturitĂ il grappolo
che acquista un singolar sapore. Questo vino ha quel raro gusto che dicesi di sasso daâ francesiâ.
Sono innumerevoli i testi storici ed i manuali tecnici nei quali vengono descritte le caratteristiche di questo
vitigno: ricordiamo in particolare Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi che nellâopera dal titolo Vade-Mecum
17
del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, descrivono in
maniera dettagliata la viticoltura della provincia di LâAquila allâepoca: âi vitigni a bacca bianca piĂš coltivati
erano il Camplese o Campolese (Passerina), il Racciapollone (Montonico), il Tivolese, il Verdicchio, la
Malvasia, il Moscatello, mentre tra le uve rosse il Montepulciano (cordisco e primutico), il Gaglioppo,
lâAleatico, la Lacrima. La produzione totale di vino di tutta la provincia era di 500.000 ettolitri di cui il 63%
rosso ed il 37% bianco. La piazza di Milano ne consumava la maggior parteâ.
Da allora è trascorso molto tempo ed i produttori hanno fatto molti progressi sulla strada della qualità ,
riscuotendo unanimi consensi. Purtroppo, lo spopolamento delle aree interne e lâutilizzo dei suoli per usi non
agricoli hanno contribuito e non poco al significativo ridimensionamento della vitivinicoltura in questa
splendida area. Attualmente essa interessa solo alcune zone dellâareale delimitato, ma la riscoperta della
viticoltura di montagna sta suscitando notevole interesse intorno a questa coltura con significativi investimenti
in nuovi vigneti. Comunque, oltre ai fattori storici, lâincidenza dei fattori umani è fondamentale poichĂŠ,
attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte
integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate
caratteristiche e tipicitĂ .
- Base ampelografia dei vigneti: I vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano per almeno il 90% sono
alla base del vino Trebbiano dâAbruzzo seguito dalla sottozona Terre Aquiliane o Terre de LâAquila. - Forme di allevamento, sesti dâimpianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella zona è la
pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un
numero minimo di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, cosĂŹ come i sistemi di potatura, sono adeguati
alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto. - Pratiche relative allâelaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi
tranquilli. Il vino Trebbiano dâAbruzzo della sottozona Terre Aquilane o Terre de LâAquila è sempre seguito
dalla menzione superiore o dalla menzione riserva e deve essere sottoposto per la menzione superiore ad un
periodo di affinamento obbligatorio di 5 mesi e lâimmissione al consumo può avvenire solo a partire dal 1°
aprile successivo allâannata di produzione delle uve, mentre per la menzione riserva solo dopo un
invecchiamento obbligatorio di minimo 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre
dellâanno di produzione delle uve.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili
all'ambiente geografico
La denominazione Trebbiano dâAbruzzo seguita dalla sottozona Terre Aquilane o Terre de LâAquila
comprende due tipologie di vino bianco con caratteristiche qualitative che ne permettono lâattribuzione della
menzione âsuperioreâ e della menzione âriservaâ sia rispetto ai gradienti di maturazione delle uve Trebbiano
abruzzese e sia rispetto alle qualitĂ chimico- fisiche ed organolettiche dei vini che presentano caratteristiche
adatte anche ad un medio- lungo invecchiamento prima dellâuscita sul mercato.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
La tradizione secolare dellâenologia viticola aquiliana ha consentito una caratterizzazione dei vini a base
Trebbiano abruzzese molto accurata in grado di distinguere non solo a delle singole vallate montane per
altitudine ed esposizione ma anche con specificitĂ territoriali in grado di valorizzare al meglio le caratteristiche
delle uve e dei vini anche a livello dei singoli territori comunali.
18
ALLEGATO 3
âTREBBIANO DâABRUZZOâ SOTTOZONA âCOLLINE PESCARESIâ
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano d'Abruzzoâ con il riferimento alla sottozona âColline
Pescaresiâ è riservata alle seguenti tipologie di vini:
-Trebbiano d'Abruzzo âColline Pescaresiâ superiore; - Trebbiano d'Abruzzo âColline Pescaresiâ riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini della Denominazione di Origine Controllata Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Pescaresiâ devono
essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni
Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione
Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione della sottozona âColline Pescaresiâ ricade in Provincia di Pescara e comprende lâintero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, CittĂ
Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola,
Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano,
Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa,
Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre deâ Passeri, Turrivalignani, Vicoli.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona
âColline Pescaresiâ devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualitĂ .
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano d'Abruzzoâ
sottozona âColline Pescaresiâ devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone collinari la cui
altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a
mezzogiorno. - DensitĂ d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore
a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali
non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
19 - Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e
spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento. - Altre pratiche colturali
Ă vietata ogni pratica di forzatura. Ă consentita l'irrigazione di soccorso. - Resa a ettaro e Ttitolo alcolometrico volumico naturale minimo.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la produzione
dei vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Pescaresiâ sono le seguenti: - Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrĂ essere riportata purchĂŠ la produzione
non superi del 20% il limite medesimo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano d'Abruzzoâ. - Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma
non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
-Invecchiamento/Affinamento.
Il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Pescaresiâ seguito dalla menzione superiore deve
essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a cinque mesi.
Il vino a DOC âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âColline Pescaresiâ seguito dalla menzione superiore, non
può essere immesso al consumo prima del 1° aprile, successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Pescaresiâ seguito dalla menzione âriservaâ deve
essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.
Il periodo di invecchiamento/affinamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Pescaresiâ seguiti dalle menzioni superiore e riserva,
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
-"Trebbiano d'Abruzzoâ sottozona âColline Pescaresiâ superiore: - colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
20 - sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/1.
-"Trebbiano d'Abruzzo "sottozona âColline Pescaresiâ riserva: - colore: da giallo paglierino a dorato piĂš o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/1.
I vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Pescaresiâ, qualora sottoposto al passaggio o
conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione - Caratteri e posizione in etichetta.
Per i vini a DOC Trebbiano dâAbruzzoâ sottozona âColline Pescaresiâ, il nome della sottozona deve sempre
precedere senza nessun intercalare la denominazione âTrebbiano dâAbruzzoâ e figurare in caratteri di
dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la denominazione di origine controllata âTrebbiano
dâAbruzzoâ. - Vigna.
Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata âTrebbiano dâAbruzzoâ sottozona âColline
Pescaresiâ può essere utilizzata la menzione âvignaâ ai sensi dellâart. 31, par. 10, della legge 238/2016.
Articolo 8
Confezionamento - Materiali e Volumi nominali dei recipienti.
Per il confezionamento dei vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Pescaresiâ è consentito
utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume nominale fino a 27 litri.
- Chiusure dei recipienti.
Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Pescaresiâ seguito dalla menzione âriservaâ è
consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.
Per il vino a DOC âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âColline Pescaresiâ seguito dalla menzione âsuperioreâ
è vietato il tappo a corna e a strappo.
Articolo 9
Legame con lâambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
21
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata dallâart. 3 la quale, fatta eccezione per una stretta fascia piĂš interna a confine
con le altre tre province della regione che può considerarsi montuosa, è costituita da unâampia ed estesa fascia
collinare litoranea, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che si spinge sino ai piedi del
Gran Sasso e della Maiella. Si tratta per la maggior parte di suoli bruni, suoli bruni calcarei (regisuoli e
vertisuoli) nonchĂŠ suoli bruni mediterranei. La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% ed
esposti a meridione, è indirizzata verso la viticoltura e lâolivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento
normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della
zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. Il periodo
piÚ piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo
assoluto è quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm). Il clima è di tipo temperato, con temperature medie
comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli
sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e della
Maiella, cosĂŹ come la ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanitĂ delle uve nonchĂŠ
lâaccumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.
Lâindice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.700
gradi-giorno (aree piĂš interne) ed i 2.300 gradi- giorno (collina litoranea), condizioni che garantiscono la
maturazione ottimale sia delle varietĂ precoci come il Pecorino e di quelle tardive come il Montepulciano.
- Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza del vitigno Trebbiano nellâItalia centrale si può far risalire allâepoca romana. Infatti Plinio
descriveva un âVinum trebulanumâ il cui nome è dato dallâaggettivo trebulanus, che deriva dal sostantivo
trebula, con il significato di casale o fattoria. Il termine Trebbiano, secondo la sua etimologia, indica quindi
in via generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o casereccio, prodotto nei vari poderi o
fattorie di campagna ed utilizzato dagli stessi contadini. Quale che sia la sua origine, comunque, dobbiamo
aspettare gli inizi del trecento perchĂŠ Pier dĂŠ Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di Trebbiano:
â...et unâaltra maniera dâuve la quale Trebbiana è dicta et è bianca con granello ritondo, piccholo et molti
acini avere...â. Nel â500 Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa la
coltivazione del Trebbiano in Toscana, cosĂŹ come alla fine dello stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci,
medico personale di papa Sisto V, nellâopera citata parla di numerosi vini Trebulani e segnala la presenza di
âuve moscatelle e trebulaneâ anche nei territori limitrofi al lago Fucino ed in area Peligna. La presenza del
Trebbiano in Abruzzo si rileva piĂš tardi anche nella monografia di Raffaele Sersante del 1856, che ricorda
come questa varietĂ fosse largamente diffusa e nota. Oggi un gran numero di vitigni portano il nome di
Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che dovrebbe indicare il luogo di origine o di
maggior diffusione, ma tentare di descriverne le differenze è impresa assai ardua, come ci ricorda lâillustre
ampelografo del primo â900 Giuseppe di Rovasenda e piĂš tardi il Marzotto. Infatti, per molti anni, il Trebbiano
abruzzese è stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel disciplinare di produzione del âTrebbiano
dâAbruzzoâ approvato nel 1972 era riportato che il vino âdeve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti
composti dai vitigni Trebbiano dâAbruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano...â. Lâincidenza dei fattori
umani è fondamentale poichÊ, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed
enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono ad ottenere
prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicitĂ .
- Base ampelografia dei vigneti:
il vino Doc Trebbiano dâ Abruzzo, sottozona âColline Pescaresiâ deve essere ottenuto da uve provenienti da
vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano
almeno allâ 90%. - Forme di allevamento, sesti dâimpianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella zona è la
pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un
numero minimo di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, cosĂŹ come i sistemi di potatura, sono adeguati
alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.
22 - Pratiche relative allâelaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi
tranquilli. Il vino Trebbiano dâAbruzzo della sottozona Coline Pescaresi è sempre seguito dalla menzione
superiore o dalla menzione riserva deve essere sottoposto per la menzione superiore ad un periodo di
affinamento obbligatorio di 5 mesi e lâimmissione al consumo può avvenire solo a partire dal 1° aprile
successivo allâannata di produzione delle uve, mentre per la menzione riserva solo dopo un invecchiamento
obbligatorio di minimo 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dellâanno di
produzione delle uve.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili
all'ambiente geografico
La denominazione Trebbiano dâAbruzzo seguita dalla sottozona Colline Pescaresi comprende due tipologie
di vino bianco con caratteristiche qualitative che ne permettono lâattribuzione della menzione âsuperioreâ e
della menzione âriservaâ sia rispetto ai gradienti di maturazione delle uve Trebbiano abruzzese e sia rispetto
alle qualitĂ chimico-fisiche ed organolettiche dei vini che presentano caratteristiche adatte anche ad un medio-
lungo invecchiamento prima dellâuscita sul mercato.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
La tradizione secolare dellâenologia viticola sulla caratterizzazione dei vini ha consentito di distinguere i
specifici territori tra cui la sottozona Colline Pescaresi in grado di valorizzare al meglio nei singoli territori
anche comunali le peculiaritĂ del Trebbiano abruzzese per la produzione del vin banchi denominati Trebbiano
dâAbruzzo.
23
ALLEGATO 4
âTREBBIANO DâABRUZZOâ SOTTOZONA âCOLLINE TERAMANEâ
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano d'Abruzzoâ con il riferimento alla sottozona âColline
Teramaneâ è riservata alle seguenti tipologie di vini: - Trebbiano d'Abruzzo âColline Teramaneâ superiore;
- Trebbiano d'Abruzzo âColline Teramaneâ riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a Denominazione di Origine Controllata Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Teramaneâ devono
essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni
Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano per almeno il 90%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione
Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione della sottozona âColline Teramaneâ ricade in Provincia di Teramo e comprende lâintero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto,
Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara,
Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro
dâOro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio,
Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e Isola del Gran Sasso.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona
âColline Teramaneâ devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualitĂ .
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano d'Abruzzoâ
sottozona âColline Teramaneâ devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone collinari la cui
altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a
mezzogiorno. - DensitĂ d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore
a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali
non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
24 - Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e
spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento. - Altre pratiche colturali.
Ă vietata ogni pratica di forzatura. Ă consentita l'irrigazione di soccorso. - Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la
produzione dei vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Teramaneâ sono le seguenti: - Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrĂ essere riportata purchĂŠ la produzione
non superi del 20% il limite medesimo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata âTrebbiano d'Abruzzoâ. - Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma
non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
Invecchiamento/Affinamento.
Il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Teramaneâ seguito dalla menzione superiore deve
essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a cinque mesi.
Il vino âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âColline Teramaneâ seguito dalla menzione superiore, non può
essere immesso al consumo prima del 1° aprile, successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Teramaneâ seguito dalla menzione âriservaâ deve
essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Teramaneâ all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
-âTrebbiano d'Abruzzoâ sottozona âColline Teramaneâ superiore: - colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso;
- odore: caratteristico intenso e delicato;
25 - sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/1.
-"Trebbiano d'Abruzzoâ sottozona " Colline Teramaneâ riserva: - colore: da giallo paglierino a dorato piĂš o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/1.
I vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Teramaneâ, qualora sottoposti al passaggio o
conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione - Caratteri e posizione in etichetta.
Per i vini a DOC Trebbiano dâAbruzzoâ sottozona âColline Teramaneâ, il nome della sottozona deve sempre
precedere senza nessun intercalare la denominazione âTrebbiano dâAbruzzoâ e figurare in caratteri di
dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la denominazione di origine controllata âTrebbiano
dâAbruzzoâ. - Vigna.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata âTrebbiano dâAbruzzoâ sottozona âColline
Teramaneâ può essere utilizzata la menzione âvignaâ ai sensi dellâart. 31, par. 10, della legge 238/2016.
Articolo 8
Confezionamento - Materiali e Volumi nominali dei recipienti.
Per il confezionamento del vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Teramaneâ è consentito
utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume nominale fino a 27 litri.
- Chiusure dei recipienti.
Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona âColline Teramaneâ seguito dalla menzione âriservaâ è
consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.
Per il vino a DOC Trebbiano dâAbruzzo sottozona âColline Teramaneâ seguito dalla menzione âsuperioreâ è
vietato il tappo corona e a strappo.
Articolo 9
Legame con la zona geografica
A) Informazione sulla zona geografica
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
26
La zona geografica delimitata dallâart. 3 comprende una parte significativa della provincia di Teramo costituita
da unâampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna e pedemontana che si spinge sino
ai piedi del massiccio del Gran Sasso, nella parte centromeridionale, ed i Monti della Laga, nella parte
settentrionale. La vocazione di questi terreni, di natura argillo-limosa con intercalazioni piĂš sciolte nella parte
litoranea, con pendenze in genere piuttosto contenute e buone esposizioni, è indirizzata verso la viticoltura e
lâolivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di
erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600 mm della fascia
costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. La piovositĂ e ben distribuita nel corso dellâanno, con
un periodo piĂš piovoso comunque compreso tra ottobre e dicembre (circa 70 mm/mese) mentre il mese con il
minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 40 mm). Il clima è di tipo temperato caldo, con temperature
medie comprese tra i 13°C di aprile ai 15°C di ottobre, con punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto.
Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso
e dei Monti della Laga, cosĂŹ come la 10 ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanitĂ delle
uve e lâaccumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.
Lâindice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800
gradi-giorno (aree piĂš interne) ed i 2.200 gradi-giorno (collina litoranea), che assicurano la completa e corretta
maturazione di tutti i vitigni presenti in zona, da quelli precoci a quelli medio- tardivi come il Trebbiano
abruzzese. - Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza del vitigno Trebbiano nellâItalia centrale si può far risalire allâepoca romana. Infatti Plinio
descriveva un âVinum trebulanumâ il cui nome è dato dallâaggettivo trebulanus, che deriva dal sostantivo
trebula, con il significato di casale o fattoria. Il termine Trebbiano, secondo la sua etimologia, indica quindi
in via generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o casereccio, prodotto nei vari poderi o
fattorie di campagna ed utilizzato dagli stessi contadini. Quale che sia la sua origine, comunque, dobbiamo
aspettare gli inizi del trecento perchĂŠ Pier dĂŠ Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di Trebbiano:
â...et unâaltra maniera dâuve la quale Trebbiana è dicta et è bianca con granello ritondo, piccholo et molti
acini avere...â. Nel â500 Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa la
coltivazione del Trebbiano in Toscana, cosĂŹ come alla fine dello stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci,
medico personale di papa Sisto V, nellâopera citata parla di numerosi vini Trebulani e segnala la presenza di
âuve moscatelle e trebulaneâ anche nei territori limitrofi al lago Fucino ed in area Peligna. La presenza del
Trebbiano in Abruzzo si rileva piĂš tardi anche nella monografia di Raffaele Sersante del 1856, che ricorda
come questa varietĂ fosse largamente diffusa e nota. Oggi un gran numero di vitigni portano il nome di
Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che dovrebbe indicare il luogo di origine o di
maggior diffusione, ma tentare di descriverne le differenze è impresa assai ardua, come ci ricorda lâillustre
ampelografo del primo â900 Giuseppe di Rovasenda e piĂš tardi il Marzotto. Infatti, per molti anni, il Trebbiano
abruzzese è stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel disciplinare di produzione del âTrebbiano
dâAbruzzoâ approvato nel 1972 era riportato che il vino âdeve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti
composti dai vitigni Trebbiano dâAbruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano...â. Pertanto lâincidenza
dei fattori umani è fondamentale poichÊ, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche
viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono
ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicitĂ .
- Base ampelografia dei vigneti: il vino Doc Trebbiano dâ Abruzzo, sottozona âColline Teramaneâ deve essere
ottenuto da uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano
abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%. - Forme di allevamento, sesti dâimpianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella zona è la
pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un
numero minimo di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, cosĂŹ come i sistemi di potatura, sono adeguati
alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.
27 - Pratiche relative allâelaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi
tranquilli. Il vino Trebbiano dâAbruzzo della sottozona Colline Teramane è sempre seguito dalla menzione
superiore o dalla menzione riserva deve essere sottoposto per la menzione superiore ad un periodo di
affinamento obbligatorio di 5 mesi e lâimmissione al consumo può avvenire solo a partire dal 1° aprile
successivo allâannata di produzione delle uve, mentre per la menzione riserva solo dopo un invecchiamento
obbligatorio di minimo 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1Ă novembre dellâanno di
produzione delle uve.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili
all'ambiente geografico
La denominazione Trebbiano dâAbruzzo seguita dalla sottozona âColline Teramaneâ comprende due tipologie
di vino bianco con caratteristiche qualitative che ne permettono lâattribuzione della menzione âsuperioreâ e
della menzione âriservaâ sia rispetto ai gradienti di maturazione delle uve Trebbiano abruzzese e sia rispetto
alle qualitĂ chimico-fisiche ed organolettiche dei vini che presentano caratteristiche adatte anche ad un medio-
lungo invecchiamento prima dellâuscita sul mercato.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
La tradizione secolare dellâenologia viticola sulla caratterizzazione dei vini ha consentito di distinguere i
specifici territori nella stessa sottozona Colline Teramane, territori in grado di valorizzare al meglio il vitigno
Trebbiano abruzzese.
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