Val di Cornia Rosso Docg

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI
“VAL DI CORNIA ROSSO” O “ROSSO DELLA VAL DI CORNIA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 18.11. 2011 GU 284 - 06.12.2011 (Suppl.Ord. n.252)
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
(Denominazione e vini)
1.1 La denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di
Cornia”, anche con la menzione riserva, è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
(Base ampelografica)
2.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della
Val di Cornia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: minimo il 40%
Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente,
provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del
20% ad esclusione del vitigno Aleatico.
2.2 Si riportano nell’allegato 1 i vitigni complementari che possono essere utilizzati per la
produzione dei vini a DOCG Val di Cornia Rosso o Rosso della Val di Cornia iscritti nel Registro
Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti.
Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)
3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” ricade nelle province di
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Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati alla qualità rispettivamente:

  • in provincia di Livorno: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sassetta e parte
    del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima;
  • in provincia di Pisa: tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo.
    Detta zona si suddivide in due parti, zona sud-ovest e zona nord-est, ed è così delimitata:
    Zona sud-ovest
    Partendo da Piombino, il limite segue viale Unità d’Italia quindi continua lungo la strada della
    Principessa fino a Fiorentina. Da qui prosegue verso Venturina lungo la strada provinciale
    piombinese, e superato il Ponte di Ferro, volge verso la strada per Campo all'Olmo, incontra la
    strada provinciale Rinsacca, continua per detta strada deviando poi lungo la strada vicinale di
    Montegemoli fino ad incontrare la ferrovia. La delimitazione continua verso nord seguendo la
    ferrovia fino alla stazione di Populonia. Da qui prosegue verso la strada vicinale di Poggio
    all’Agnello, incontra la strada che porta alla Principessa, continua per detta strada deviando poi
    lungo la strada poderale che porta al podere Poggio al Lupo. Da questo podere, seguendo la
    direzione di questa strada, il limite raggiunge un’altra strada poderale tramite la quale arriva alla
    strada della Principessa. Da qui la linea di delimitazione prosegue a sud lungo la detta strada, devia
    lungo la strada poderale che porta al podere delle Fornace e raggiunge il mare seguendo la stessa
    direzione.
    Zona nord-est
    Dall’incrocio della ferrovia con il confine tra la provincia di Livorno con quella di Grosseto, il
    limite segue verso nord la ferrovia stessa fino ad incontrare fosso Valnera. Da qui risalendo il corso
    di tale fosso arriva alla strada comunale di Riotorto-Piombino e continua su di essa, entra nel
    comune di Campiglia Marittima e arriva alla strada comunale di Casalappi. Da qui il limite
    prosegue su questa strada, deviando poi lungo la strada comunale piombinese fino al confine tra il
    comune di Campiglia Marittima e quello di Suvereto. Da questo punto la linea di delimitazione
    prosegue verso ovest identificandosi con il confine tra i due comuni fino all'incrocio con il fosso
    Riomerdancio, risale il corso di tale fosso fino a quota 28 e continua a nord lungo la strada
    provinciale pisana fino alla strada statale n. 398. Da qui il limite prosegue verso Venturina, si
    identifica con questa strada devia a sud lungo la strada per Cignanella, arriva al fosso di
    Riomerdancio seguendo la stessa direzione, segue il corso di detto fosso al fiume Cornia e segue il
    corso di quest’ultimo fino alla vecchia strada statale n. 1. Il limite continua quindi verso nord lungo
    la vecchia strada Aurelia fino a località Lumiere da dove prosegue lungo la via Remigliano
    deviando in direzione sud-ovest per la strada delle Lotrine fino ad incontrare la ferrovia.
    Continuando verso nord il confine si identifica con la ferrovia fino al confine del comune di San
    Vincenzo e si ricollega la punto di partenza seguendo i confini dei comuni citati al capoverso
    iniziale.
    Articolo 4
    (Norme per la viticoltura)
    4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di
    Cornia” di cui all’articolo 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire
    alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
    4.2 I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni dei vini di cui si tratta.
    4.3 I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli
    tradizionalmente usati nella zona.
    4.4 La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche
    peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere
    inferiore a 4.000 piante ad ettaro.
    4.5 È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.
    2
    4.6 La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 9 tonnellate.
    A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
    una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo
    restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine
    controllata e garantita.
    4.7 Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere
    calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell’effettiva superficie coperta dalla vite.
    4.8 Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro è la seguente:
    Anno di produzione Produzione uva (tonnellate/ettaro)
    I e II anno vegetativo 0
    III anno vegetativo 60% della produzione prevista
    IV anno vegetativo 80% della produzione prevista
    V anno vegetativo 100% della produzione prevista
    4.9 La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di
    anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione,
    può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello
    fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
    delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale vini DOP ed IGP.
    Articolo 5
    (Norme per la vinificazione)
    5.1 Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’ambito della
    zona di produzione di cui al precedente articolo 3.
    5.2 Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed
    effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di
    qualità.
    5.3 È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’articolo 1, nei limiti e condizioni
    stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella
    zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3 o, in alternativa, con mosto concentrato
    rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.
    5.4 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico
    naturale minimo di 12,5%.
    5.5 La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto
    limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e
    garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per
    tutto il prodotto.
    5.6 Il vino “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” non può essere immesso al
    consumo prima del 1° maggio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
    5.7 Il vino “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” con la qualifica «riserva» non può
    essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione
    delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di diciotto mesi in
    contenitori di legno e di sei mesi in bottiglia, così come specificato al successivo articolo 6.
    Articolo 6
    (Caratteristiche dei vini al consumo)
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    6.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della
    Val di Cornia”all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia”:
    colore: rosso rubino di buona intensità, brillante, tendente al granato;
    odore: vinoso, delicato;
    sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo, con eventuale sentore di legno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00% vol. la «riserva»);
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
    6.2 È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio
    decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo.
    Articolo 7
    (Etichettatura, designazione e presentazione)
    7.1 Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della
    Val di Cornia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista
    dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e
    similari.
    7.2 È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a ragioni sociali, marchi
    privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
    7.3 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia
    Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” può inoltre essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione
    che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata
    nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in
    recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella
    denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
    7.4 È obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta.
    Articolo 8
    (Confezionamento)
    8.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della
    Val di Cornia” possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o
    borgognona di volume nominale fino a 6 litri di capacità, aventi forma ed abbigliamento consoni ai
    caratteri dei vini di pregio.
    8.2 Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca. Tuttavia, per i contenitori
    di vetro con capacità fino a 0,375 litri, è ammesso l’utilizzo di altri dispositivi di chiusura ammessi
    dalla normativa vigente.
    Articolo 9
    (Legame con l’ambiente geografico)
    A) Informazioni sulla zona geografico
    A 1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica delimitata comprende il territorio dei Comuni di Suvereto, Sassetta, Monteverdi
    Marittimo e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo, Campiglia
    Marittima e Monteverdi Marittimo. Dal punto di vista geologico abbiamo la presenza di calcari
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    cavernosi e calcari neri stratificati del trias medio superiore. . La parte collinare che borda a valle
    è caratterizzata da litologie appartenenti ai domini : Toscano, Austro – Alpino e Ligure, mentre
    nelle zone pianeggianti i depositi sono essenzialmente neoautoctoni. Da sottolineare la presenza di
    estesi eventi intrusivi di rocce magmatiche associati a mineralizzazioni a skarne “solfuri metallici”.
    Le caratteristiche del suolo agrario dell'intera area sono spiccatamente favorevoli alla coltivazione
    della vite. La tessitura evidenzia frazioni granulometriche rappresentate dal medio impasto, dal
    medio impasto sabbioso e dal medio impasto argilloso. La reazione del terreno è essenzialmente
    subalcalina, con presenza anche di ph neutro ed in minor misura alcalino.
    La presenza di sostanza organica è generalmente al di sotto della media come la dotazione di azoto
    totale. Buona invece la dotazione di fosforo assimilabile e talvolta molto elevata quella di potassio
    assimilabile.
    Sotto l’aspetto agropedologico buona parte della zona è rappresentata da terreni alluvionali leggeri
    sabbio- limosi e lima – sabbiosi, profondi e freschi, e da terreni alluvionali pesanti limosi e argillosi,
    profondi e freschi. Le condizioni climatiche che si riscontrano nella zona sono tali da creare un
    habitat particolarmente idoneo alla viticoltura di qualità. Le temperature non sono mai
    particolarmente ostili, ma anzi nel periodo primaverile favoriscono con la loro mitezza un
    equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima fioritura ed allegagione. Le temperature estive e
    l'insolazione e l’illuminazione garantiscono sempre una ottima maturazione ed il raggiungimento di
    ottimali indici di maturazione per tutte le varietà di vite coltivate.
    Eventi meteorici particolarmente dannosi quali gelate primaverili e siccità prolungate ricadono solo
    raramente. Anche le precipitazioni hanno una buona distribuzione concentrandosi essenzialmente
    nel periodo di inizio primavera ( Marzo - Aprile ) ed autunnale ( Ottobre - Novembre). La
    temperatura media si attesta intorno ai 14 ° e la piovosità annuale non supera i 650 mm. Le zone più
    interne risultano avere anche una discreta escursione termica che favorisce la naturale esaltazione
    dei profumi e degli aromi del vino. In effetti il territorio per le peculiari caratteristiche
    pedoclimatiche è particolarmente vocato alla produzione di vini di qualità confermando la naturale
    predisposizione di questi territori alla produzione di vini di qualità con forti caratteri di tipicità e
    spiccata identità.
    A 2) Fattori umani rilevanti per il legame.
    La storia della viticoltura in Val di Cornia parte da molto lontano, e si intreccia con la storia degli
    Etruschi, dei Romani, per poi passare dal basso ed alto medio evo ed arrivare ai giorni nostri.
    Probabilmente il primo segno della presenza e della coltivazione della vite in questa zona ci è
    testimoniato da Plinio il Vecchio il quale nella sua “Naturalis Historia” – libro XIV segnala che in
    Populonia c’era una vite talmente grande da averci scolpito il volto di Giove. Questa vite è ricordata
    anche da Targioni Terzetti nel XVII secolo d.C. nel suo “Viaggio in Toscana”. L’impero Romano
    da queste parti sviluppò la coltivazione della vite e l’uso del vino in modo razionale ed esteso. Nel
    XIV secolo la famiglia Della Gherardesca, proprietari feudali da Cecina fino a Follonica, dette un
    ulteriore impulso alla diffusione dell’attività vitivinicola effettuando piantagioni di vigneti nei nelle
    aree di Campiglia Marittima, Sassetta e Suvereto. Un incremento più consistente ed esteso delle
    attività viticole ed enologiche si ebbe a partire dal XVII secolo, con la nascita dell’Accademia dei
    Georgofili e con lo spezzettamento del latifondo a causa della eredità e dei fallimenti economici dei
    proprietari, che dettero impulso ad una impostazione agricola diversa dal passato. Intorno al 1830 si
    ebbero le prime bonifiche , ed esse portarono nuovi spazi agricoli ed anche nuovi vigneti e nuove
    cantine. Emanuele Repetti nel suo dizionario del 1843 scrive a proposito dei terreni bonificati “
    …pianure e campi tramezzati di vignetie oliveti. Ora colui che attraversasse il piano di Campiglia e
    le pendici del suo poggio stupirebbe in vedere l’uno e l’altre coperte di vigne, di oliveti…vedrebbe
    vaste campagne adorne di vigneti disposti a filari, poggianti alle canne (anche se) alcune moderne
    piantagioni sono all’uso fiorentino…” Gli archivi comunali offrono alcuni dati sulla consistenza dei
    vigneti molto interessanti. Nel 1834 la superficie vitata è di 530 ettari ; nel 1842 sale a 748 ettari ;
    nel 1875scende a 582 ettari. Agli inizi si pigiava l’uva nel vigneto per poi portare il mosto in
    fattoria o nella proprietà, nelle quali c’era la grande cantina. In seguito si fecero piccole cantine
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    poderali. Il consumo del vino continuò ad avere i suoi canali : la maggior parte venduto in botti, , ed
    il resto per autoconsumo dei proprietari. Le prime testimonianze di un certo valore culturale –
    eroico l’abbiamo nel 1886 con la partecipazione di cinque produttori di Suvereto all’Esposizione
    Mondiale di Roma; sette anni dopo tre produttori di Campiglia partecipano alla mostra di Zurigo ;
    nel 1907 alcuni produttori sono ad un concorso enologico sui vini di Toscana. Con il dopoguerra
    l’area cerca lentamente di avviare un percorso di valorizzazione e riconoscimento delle produzioni
    vitivinicole, e con un progressivo lavoro di qualificazione dei vini, nel 1980 nasce la prima mostra
    dei vini della Val di Cornia e negli anni a venire il riconoscimento della DOC “Val di Cornia”.
    B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
    La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Val di Cornia Rosso” è riferita alle tipologie
    base e riserva previste dal disciplinare di produzione, le quali sotto gli aspetti analitici ed
    organolettici evidenziano caratteristiche riconoscibili, ben evidenti e peculiari. Le stesse sono
    descritte all’ art. 6 del disciplinare. Dette caratteristiche esprimono una chiara caratterizzazione ed
    identità dei vini legata all’ambiente geografico e che si esprimono in tutte le componenti visive,
    olfattive e gustative. I vini presentano un modesto tenore di acidità, il colore è rosso rubino intenso,
    e con l’invecchiamento evolve verso il granato. Il profumo è intenso, elegante ed ampio, e ricorda la
    frutta rossa di bosco e la confettura nei vini più invecchiati. Il sapore è caldo ed asciutto,
    consistente, giustamente tannico, con note speziate e sentore di legno nei prodotti invecchiati I vini
    esprimono caratteri di grande equilibrio che mettono in evidenza la perfetta interazione
    vitigni/territorio. I vini per i quali è previsto l’invecchiamento, si arricchiscono con il tempo, di
    profumi, aromi e sapori più intensi, consistenti e persistenti.
    C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A e quelli di cui
    alla lettera B.
    Il particolare ambiente pedo-climatico della zona, e l’ ottimale esposizione dei vigneti concorrono a
    determinare un ambiente nel quale i più importanti elementi naturali favoriscono positivamente tutte
    le funzioni vegeto – produttive della pianta e la perfetta ed equilibrata maturazione dei frutti. Nella
    scelta dei terreni ove collocare i vigneti vengono privilegiate le zone con buona esposizione adatti
    ad una viticoltura di pregio e di qualità. La secolare storia vitivinicola della zona dove insiste la
    DOCG “Val di Cornia Rosso” , e la continua e positiva opera dell’uomo, è la prova della stretta
    connessione ed interazione esistente fra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei
    vini “Val di Cornia Rosso”. In effetti il territorio per le proprie caratteristiche pedoclimatiche è
    particolarmente vocato alla produzione di vini di qualità confermando la naturale predisposizione di
    questi territori alla produzione di vini con forti caratteri di tipicità e spiccata identità.
    L’intervento dell’uomo nel corso dei secolo ha tramandato sul territorio le tradizionali tecniche di
    coltivazione della vite e di produzione del vino, le quali durante l’epoca moderna e contemporanea
    sono state migliorate ed affinate con il progresso scientifico e tecnologico fino ad ottenere gli attuali
    vini rinomati.
    Articolo 10
    (Riferimenti alla struttura di controllo)
    10.1 Nome e indirizzo della autorità di controllo:
    Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno
    Piazza del Municipio, 48
    57123 Livorno
    Tel.: +39 0586 231222
    Fax: +39 0586 231229
    e-Mail: agricoltura@li.camcom.it
    6
    10.2 La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno è l’autorità di controllo
    autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della
    legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
    disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20
    del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
    controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,
    elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
    Allegato 1 - Vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOCG ROSSO DELLA VAL
    DI CORNIA o VAL DI CORNIA ROSSO
  1. Abrusco N.
  2. Alicante Bouschet N.
  3. Alicante N.
  4. Ancellotta N.
  5. Barbera N.
  6. Barsaglina N.
  7. Bonamico N.
  8. Bracciola Nera N.
  9. Cabernet Franc N.
  10. Calabrese N.
  11. Caloria N.
  12. Canaiolo Nero N.
  13. Canina Nera N.
  14. Carignano N.
  15. Carmenere N.
  16. Cesanese D’Affile N.
  17. Ciliegiolo N.
  18. Colombana Nera
  19. Colorino N.
  20. Foglia Tonda N.
  21. Gamay N.
  22. Groppello di Santo Stefano N.
  23. Groppello Gentile N.
  24. Lambrusco Maestri N.
  25. Malbech N.
  26. Malvasia N.
  27. Malvasia Nera di Brindisi N.
  28. Malvasia Nera di Lecce N.
  29. Mammolo N.
  30. Mazzese N.
  31. Mondeuse N.
  32. Montepulciano N.
  33. Petit verdot N.
  34. Pinot Nero N.
  35. Pollera Nera N.
  36. Prugnolo Gentile N.
  37. Pugnitello N.
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  38. Rebo N.
  39. Refosco dal Peduncolo rosso N.
  40. Sagrantino N.
  41. Sanforte N.
  42. Schiava Gentile N.
  43. Syrah N.
  44. Tempranillo N.
  45. Teroldego N.
  46. Vermentino Nero N.
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